Interpello n. 323 del 08/09/2020

Articolo 112 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.Strumenti finanziari derivati e micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile

Tipologia
Interpello
Numero
323
Data
08/09/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La società microimpresa detiene ETC con plusvalenza da fair value non iscritta in bilancio e, dopo la cessione nel 2020, chiede se i differenziali da valutazione vadano tassati ai fini IRES e IRAP con variazioni extracontabili e se rilevino nel ROL. L'Agenzia chiarisce che per le microimprese ex articolo 2435-ter del codice civile la rilevazione dei derivati non di copertura è inibita, rendendo ininfluente l'articolo 112, commi 2 e 3, del TUIR. Il valore fiscale resta invariato e concorre al reddito solo la differenza tra corrispettivo e valore fiscale al realizzo ex articolo 83 del TUIR, con rilevanza IRAP solo al realizzo.

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