Sintesi
La mandataria di un raggruppamento temporaneo deve riconoscere alla mandante una somma destinata a riequilibrare il diverso impatto dello sconto unico applicato nell’appalto, rispetto agli sconti reputati congrui per i lavori delle singole imprese. L’Agenzia qualifica il differenziale come integrazione del corrispettivo dell’appalto, rilevante ai fini IVA con la medesima aliquota del contratto originario. Per la mandataria, il componente negativo concorre alle basi imponibili IRES e IRAP mediante la riduzione dei ricavi; il corrispondente importo costituisce componente positivo per la mandante.
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