Interpello n. 318 del 08/05/2023

Finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi da quelli di mercato – Effetti sull'IRAP e per le holding di partecipazione non finanziaria in conseguenza della contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato delle operazioni di finanziamento – Articolo 5, comma 4–bis, del decreto Ministeriale dell'8 giugno 2011

Tipologia
Interpello
Numero
318
Data
08/05/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una holding di partecipazione non finanziaria ha contabilizzato secondo il costo ammortizzato un finanziamento infragruppo a lungo termine, ricevuto dal socio di maggioranza a un tasso significativamente inferiore a quello di mercato, rilevando oneri finanziari figurativi. L’Agenzia ritiene applicabile anche ai fini IRAP l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 8 giugno 2011: in presenza dell’obbligo di restituzione, l’apporto contabile non assume rilevanza fiscale e gli oneri finanziari connessi al processo di attualizzazione non sono deducibili.

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