Interpello n. 238 del 10/09/2025

Agevolazione prima casa, modifica normativa del termine per rivendere l'abitazione agevolata pre–posseduta ex comma 4–bis, della Nota II–bis, all'articolo 1, della Tariffa Parte I, allegata al TUR e diritto al credito d'imposta ex articolo 7 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Utilizzo del credito e quota spettante

Tipologia
Interpello
Numero
238
Data
10/09/2025
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una contribuente, comproprietaria dal 2003 di un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa e divenuta titolare di un’ulteriore quota per successione, ha acquistato nel 2024 una nuova abitazione soggetta a IVA, impegnandosi a vendere la precedente entro il termine biennale. L’Agenzia riconosce l’utilizzo del credito nella dichiarazione relativa al 2024, ma solo per la quota personale riferibile al primo acquisto: l’importo è pari a 500 euro oppure, se inferiore, all’IVA pagata sul nuovo acquisto. Il diritto resta condizionato all’alienazione dell’immobile preposseduto entro due anni.

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