Interpello n. 145 del 13/07/2026

Agevolazione ''prima casa'' ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Modalità di richiesta dell'agevolazione ''prima casa'', nella dichiarazione di successione, relativamente a un unico fabbricato abitativo con pertinenze, catastalmente suddiviso in due particelle, non riunibili, in quanto insistenti su due comuni diversi. Articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342

Tipologia
Interpello
Numero
145
Data
13/07/2026
Ente
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Gli eredi ricevono un unico fabbricato abitativo con due garage, formalmente suddiviso in particelle ricadenti in Comuni catastali diversi e quindi non accorpabili. L’Agenzia ammette l’agevolazione “prima casa” sull’intera abitazione e su una sola pertinenza C/6, purché le particelle, prive di autonomia funzionale e reddituale, siano unite di fatto ai fini fiscali e ricorrano gli altri requisiti previsti. Per questa fattispecie gli eredi possono presentare entro dodici mesi il Modello 4 cartaceo, indicando tutte le particelle secondo le modalità precisate nella risposta.

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