Interpello n. 145 del 13/07/2026
Agevolazione ''prima casa'' ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Modalità di richiesta dell'agevolazione ''prima casa'', nella dichiarazione di successione, relativamente a un unico fabbricato abitativo con pertinenze, catastalmente suddiviso in due particelle, non riunibili, in quanto insistenti su due comuni diversi. Articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 145
- Data
- 13/07/2026
- Ente
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Gli eredi ricevono un unico fabbricato abitativo con due garage, formalmente suddiviso in particelle ricadenti in Comuni catastali diversi e quindi non accorpabili. L’Agenzia ammette l’agevolazione “prima casa” sull’intera abitazione e su una sola pertinenza C/6, purché le particelle, prive di autonomia funzionale e reddituale, siano unite di fatto ai fini fiscali e ricorrano gli altri requisiti previsti. Per questa fattispecie gli eredi possono presentare entro dodici mesi il Modello 4 cartaceo, indicando tutte le particelle secondo le modalità precisate nella risposta.
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