Sintesi
Una società italiana che presta servizi informatici tramite la sede centrale e stabili organizzazioni estere distingue analiticamente i costi telefonici di autoconsumo da quelli incorporati nei servizi resi ai clienti. L’Agenzia ritiene integralmente deducibili le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati direttamente afferenti a ricavi imponibili e non suscettibili di uso promiscuo; la quota di autoconsumo resta invece deducibile nei limiti dell’80 per cento. Le medesime conclusioni valgono per le stabili organizzazioni estere assoggettate al principio della tassazione mondiale.
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