Interpello n. 71 del 09/03/2026

Deducibilità delle spese per i servizi di telefonia fissa, mobile e di trasferimento dati ai sensi dell'art. 102, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Tipologia
Interpello
Numero
71
Data
09/03/2026
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società italiana che presta servizi informatici tramite la sede centrale e stabili organizzazioni estere distingue analiticamente i costi telefonici di autoconsumo da quelli incorporati nei servizi resi ai clienti. L’Agenzia ritiene integralmente deducibili le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati direttamente afferenti a ricavi imponibili e non suscettibili di uso promiscuo; la quota di autoconsumo resta invece deducibile nei limiti dell’80 per cento. Le medesime conclusioni valgono per le stabili organizzazioni estere assoggettate al principio della tassazione mondiale.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.