La Settimana Fiscale
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
I fascicoli periodici curati dallo Studio Pizzano per professionisti e imprese: sintesi ragionate, novità normative e prassi operative, disponibili in formato PDF scaricabile e consultabile online.
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
La rassegna quotidiana con gli articoli operativi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le novità normative del giorno, raccolta in un pratico fascicolo PDF.
L’iperammortamento 2026 promette una maxi deduzione per gli investimenti agevolabili, ma il decreto attuativo restringe il perimetro e richiede una procedura informativa più onerosa. I software cloud utilizzati a canone restano esclusi, mentre il progetto può richiedere fino a cinque comunicazioni al GSE; diventano essenziali classificazione del bene, tempi di consegna, consumi energetici, documentazione tecnica e perizia. Prima dell’invio, l’impresa deve verificare che la spesa rientri nella base agevolata e che ogni passaggio dichiarativo sia coerente.
Il credito d’imposta ZES Unica può cumularsi con altri incentivi entro i massimali europei, ma il modello di comunicazione può ridurre il beneficio già nel calcolo. Gli aiuti soltanto richiesti rischiano di essere trattati come acquisiti, mentre quelli effettivamente spettanti vengono sottratti a monte prima dell’applicazione del coefficiente di riparto; ne deriva una penalizzazione anche senza superare alcun massimale. Il credito aggiuntivo 2026 del 14,6189% migliora il risultato ma non corregge il metodo: occorre distinguere e documentare gli aiuti richiesti, concessi o정.
Il D.Lgs. 87/2024, efficace dal 1° settembre 2024, gradua le sanzioni del reverse charge in base alla condotta: l’omissione di adempimenti con operazione registrata può costare fino a 10.000 euro, mentre l’operazione occultata comporta il 5% dell’imponibile, con minimo di 1.000 euro. L’errata applicazione del regime espone cedente e cessionario a sanzioni fisse, la detrazione indebita al 70% dell’importo non spettante e la frode alle misure proporzionali, dal 90% al 180%. La regolarizzazione sale a 90 giorni; dal 1° aprile 2025 TD29 e TD20 vanno distinti.
Il D.M. 27 giugno 2025 coordina OIC 34, IRES e IRAP confermando la derivazione rafforzata: sconti, abbuoni, incentivi, premi e resi stimati analiticamente seguono il bilancio. Il differimento fiscale riguarda invece costi per ottenere il contratto, penali legali e contrattuali, resi stimati per massa e oneri di smantellamento o ripristino dei siti. La deduzione segue l’estinzione della passività, con variazione in aumento alla rilevazione contabile e in diminuzione negli esercizi futuri. Occorre quindi riconciliare ogni anno bilancio e dichiarazioni.
La Cassazione, con la sentenza n. 11347 del 27 aprile 2026, chiarisce che il riconoscimento forfetario dei costi opera nella specifica disciplina delle indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. 600/1973. Non è una regola automatica per l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), benché l’ordinanza n. 19574/2025 ne avesse sostenuto l’estensione: il contrasto resta aperto. La difesa deve quindi qualificare il metodo accertativo, perché da esso dipendono onere della prova, strategia, adesione, contenzioso e tenuta della posizione IVA.
La rottamazione locale prevista dalla Legge di bilancio 2026 consente ai Comuni di definire entrate tributarie e patrimoniali, ma esclude i carichi già affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. ANCI propone perciò una procedura unica gestita da AdER, ancora subordinata al testo definitivo della conversione del D.L. 38/2026. I Comuni devono mappare carichi, annualità e impatto sul bilancio prima di deliberare; i contribuenti, invece, non possono considerare sospesi i debiti né fare affidamento su una misura non ancora operativa e definitiva.
La dichiarazione IVA 2026, relativa al 2025, può essere presentata validamente entro il 29 luglio, novantesimo giorno dopo la scadenza del 30 aprile, pagando con ravvedimento 25 euro tramite F24 e codice 8911. Il ritardo è distinto dall’eventuale omesso versamento dell’imposta, che richiede un calcolo separato. Dopo il 29 luglio la dichiarazione è omessa: la sanzione parte dal 120% dell’IVA dovuta e scende al 75% se l’invio spontaneo precede controlli o atti notificati. Il ravvedimento non sana l’omissione oltre tale termine.
Per il nuovo iperammortamento 2026 la polizza catastrofale non è una condizione di accesso: il Codice degli incentivi esclude dall’obbligo assicurativo le agevolazioni fiscali automatiche e non selettive. Il D.L. 38/2026 ha inoltre eliminato, anche per il passato, il requisito dell’origine europea dei beni. Restano da verificare decreto attuativo, periodo di consegna e interconnessione, scaglioni, documentazione e cumulabilità con ZES Unica e misure regionali, evitando di applicare requisiti non previsti o di trascurare gli adempimenti effettivamente dovuti.
Per il concordato preventivo biennale 2026-2027 la scadenza vigente per aderire resta il 30 settembre 2026, ma è annunciato lo spostamento al 31 ottobre e serve una norma per renderlo operativo. Il Governo valuta premi per chi rinnova, tra compensazioni e rimborsi IVA più ampi, stop agli interessi sulle rate e termini di accertamento ridotti. Prima della scelta, chi ha già aderito deve confrontare proposta, reddito effettivo 2025 e reddito concordato, considerando soglie ISA, imposta sul maggior reddito e convenienza sui due esercizi.
Chi nel 2025 era in contabilità semplificata e dal 2026 accede al forfetario per comportamento concludente non deve compilare il rigo VO33 della dichiarazione IVA 2026: dovrà emettere fatture senza IVA e rinunciare alla detrazione sugli acquisti. Nell’ultima dichiarazione prima del passaggio è però obbligatorio barrare la casella 1 del rigo VA14 e verificare la rettifica della detrazione. Va inoltre controllata la soglia di ricavi o compensi e la causa ostativa relativa all’ex datore di lavoro, valutata sugli anni 2024 e 2025.