La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11347 del 27 aprile 2026, rimette ordine in un dibattito che si era fatto sempre più intricato: il riconoscimento forfetario dei costi negli accertamenti presuntivi non è una regola universale. Nasce dentro la meccanica specifica delle indagini finanziarie, ancorata all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e alla lettura costituzionalmente orientata offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 2023 – lettura poi tradotta in principio operativo dalla Cassazione n. 6874/2023. La pronuncia del 2026 si pone in attrito con l’ordinanza n. 19574/2025, che aveva esteso il principio anche all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, co. 1, lett. d): si tratta di un contrasto tra sezioni semplici, ancora aperto, che rende urgente la scelta difensiva. Per professionisti e imprese il messaggio è concreto: la qualificazione del metodo accertativo determina il peso della prova. E costruire una difesa sul tipo sbagliato di accertamento può costare caro.
Il nodo dei costi presunti
Il tema è tecnico, ma il problema pratico è semplice. Se il Fisco presume l’esistenza di ricavi non dichiarati, quei ricavi devono essere tassati al lordo oppure al netto dei costi necessari per produrli?
Per anni la risposta non è stata lineare. Nella prassi, e anche nel contenzioso, il contribuente ha spesso sostenuto un argomento di buon senso: nessuna impresa genera ricavi senza sostenere almeno una quota di costi. Merci, provvigioni, personale, trasporti, energia, subforniture. Qualcosa, quasi sempre, c’è.
Il punto, però, non è solo economico. È giuridico. Perché il reddito d’impresa, secondo la logica dell’art. 53 Cost., deve colpire una capacità contributiva effettiva, non un valore lordo costruito a tavolino. Da qui nasce la spinta verso il riconoscimento di costi anche stimati, quando l’accertamento non consente una ricostruzione analitica.
La Cassazione, con la pronuncia n. 11347 del 27 aprile 2026, sembra però fermare l’automatismo. Il riconoscimento forfetario dei costi non diventa una regola generale per tutti gli accertamenti fondati su presunzioni. Vale, secondo questa lettura, per le indagini finanziarie.
Il principio: origine e sviluppo
La parola chiave è proprio questa: costi forfetari nelle indagini finanziarie. Non costi forfetari in ogni accertamento, non abbattimento automatico di ogni maggiore ricavo presunto.
La distinzione nasce dall’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973. La norma consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei rapporti bancari. I versamenti non giustificati, e in determinati casi anche i prelevamenti degli imprenditori, possono essere considerati ricavi non dichiarati, salvo prova contraria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2023 del 31 gennaio 2023, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell’art. 32. Lo ha fatto, tuttavia, richiamando la propria sentenza n. 225/2005 e precisando che la prova contraria del contribuente imprenditore “può riguardare” anche l’incidenza percentuale dei costi sostenuti per produrre quei ricavi. Non ha introdotto una regola autonoma di deduzione automatica: ha semplicemente delimitato il contenuto della prova contraria ammissibile. È stata poi la Cassazione, con la pronuncia n. 6874 dell’8 marzo 2023, a tradurre quella lettura in un vero e proprio principio operativo, affermando che “a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.”
Ed è qui che la nuova pronuncia n. 11347/2026 assume rilievo. La Cassazione riporta il principio alla sua origine: la presunzione bancaria ha una sua struttura propria. Se da un prelievo o da un versamento si fa nascere un ricavo, allora bisogna evitare che quel ricavo venga tassato come se fosse reddito puro. Ma ciò non significa che ogni presunzione fiscale porti con sé una quota di costi stimati.
Il precedente più largo del 2025
Nel 2025 si era formata una lettura più favorevole al contribuente. L’ordinanza n. 19574 del 15 luglio 2025 aveva sostenuto, in modo piuttosto ampio, che il contribuente imprenditore potesse eccepire una percentuale forfetaria di costi anche nell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Il principio di diritto formulato è stato il seguente: “In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti.”
Il ragionamento, a prima vista, aveva una sua forza. Se il Fisco ricostruisce maggiori ricavi con metodo presuntivo, perché dovrebbe ignorare i costi fisiologici dell’attività? E perché il contribuente sottoposto ad accertamento analitico-induttivo dovrebbe trovarsi in posizione peggiore rispetto a chi subisce un accertamento induttivo puro?
La pronuncia n. 11347/2026, per come viene riportata, non segue quella strada. Anzi, considera non corretta l’estensione generalizzata del principio. Va però precisato un aspetto cruciale per il professionista che affronta un contenzioso oggi: entrambe le pronunce provengono da sezioni semplici della Sezione Tributaria della Cassazione. Non vi è stato un intervento delle Sezioni Unite. Il contrasto giurisprudenziale, pertanto, è ancora aperto. Il giudice di merito può seguire l’uno o l’altro orientamento, e la scelta difensiva deve tenere conto di questa incertezza.
Dove passa il confine
Il confine può essere riassunto così: la deduzione forfetaria dei costi è giustificata – senza necessità di prova analitica – quando il maggior ricavo nasce dalla presunzione legale bancaria dell’art. 32. Non quando il maggior ricavo emerge da qualsiasi altro elemento presuntivo.
Si pensi a un’impresa commerciale con prelevamenti bancari non giustificati per 90.000 euro. L’Ufficio li considera ricavi non contabilizzati. In quel caso il contribuente può sostenere che, per generare quei ricavi, siano stati necessari costi di acquisto merci, logistica o altri oneri. Non serve per forza una prova analitica di ogni fattura mancante. Può essere valorizzata anche una percentuale coerente con il settore, con i margini storici e con i dati contabili disponibili.
Diverso è il caso di un’impresa nella quale viene rinvenuto un brogliaccio con vendite in nero per 90.000 euro. Qui la presunzione non nasce dal meccanismo bancario dell’art. 32, ma da documentazione extracontabile. Secondo l’impostazione più restrittiva della pronuncia n. 11347/2026, il contribuente non può limitarsi a dire: “allora mi spettano costi forfetari”. Deve spiegare quali costi siano collegati a quei ricavi. Deve mostrare coerenza con acquisti, magazzino, margini, listini, rimanenze. La difesa diventa più pesante.
Non è una differenza di poco conto. Nella pratica, cambia il modo di impostare l’accertamento con adesione, il ricorso e anche la perizia di parte.
Quadro dei metodi accertativi
| Tipo di accertamento | Fonte della presunzione | Costi forfetari | Difesa più solida |
|---|---|---|---|
| Indagini finanziarie | Art. 32, co. 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973 | Ammissibili (orientamento consolidato post Cass. n. 6874/2023) | Percentuale coerente con margini, settore e dati disponibili |
| Analitico-induttivo non bancario | Art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 | Contrastati: ammessi da Cass. n. 19574/2025; negati da Cass. n. 11347/2026 | Prova specifica o ricostruzione economica documentata |
| Induttivo puro | Art. 39, co. 2, D.P.R. n. 600/1973 | Possibili nella ricostruzione complessiva del reddito | Ricostruzione globale, margini medi, dati esterni, CTU |
| Documentazione extracontabile | Presunzioni semplici | Da dimostrare caso per caso | Collegamento tra ricavi contestati e costi effettivamente sostenuti |
La tabella semplifica. Nella realtà, naturalmente, le fattispecie si mischiano. Un accertamento può partire dai conti correnti e poi utilizzare anche elementi extracontabili. Oppure può muovere da margini antieconomici e trovare conferma nei flussi bancari. Proprio per questo, la qualificazione del metodo accertativo va letta con attenzione. Non basta l’etichetta usata nell’avviso.
Il rischio dell’automatismo difensivo
Il punto debole di molte difese, oggi, potrebbe essere proprio l’automatismo. Dopo la sentenza n. 10/2023 e dopo alcune pronunce di legittimità favorevoli, si è diffusa l’idea che ogni maggiore ricavo presunto debba essere abbattuto da una percentuale di costi. Una sorta di sconto tecnico, quasi obbligatorio.
È una lettura comoda. Ma rischiosa.
Un giudice potrebbe rispondere che il principio costituzionale non elimina l’onere probatorio. Lo corregge, lo rende più elastico, ma non lo cancella. Se l’accertamento non riguarda movimentazioni bancarie non giustificate, il contribuente deve costruire una prova più robusta. Anche presuntiva, certo. Ma non generica.
Si consideri un ristorante al quale vengano contestati ricavi non dichiarati in base al consumo di tovaglioli, materie prime o coperti presunti. In quel caso chiedere una quota di costi può essere sensato. Però la richiesta deve appoggiarsi a un ragionamento economico: food cost medio, incidenza del personale, storico degli acquisti, listini, scarti, rimanenze. Non basta invocare la Consulta.
Stesso discorso per una società edilizia. Se emergono lavori non fatturati, il contribuente dovrà provare o almeno rendere credibile l’esistenza di subappalti, materiali, trasporti, noli, manodopera. La percentuale non può cadere dall’alto.
Le ricadute su adesione e contenzioso
Nell’accertamento con adesione, la nuova linea può incidere parecchio. Il contribuente che subisce un accertamento bancario ha un argomento forte per chiedere l’abbattimento del maggior imponibile. Non come favore. Come necessità di tassare un reddito netto e non un flusso finanziario lordo.
Fuori dalle indagini finanziarie, invece, la richiesta va preparata meglio. Occorre arrivare al contraddittorio con una ricostruzione numerica. Non una percentuale generica, ma una percentuale spiegata.
Un approccio efficace può seguire tre passaggi:
- Individuare con precisione la fonte del maggior ricavo contestato
- Distinguere le componenti bancarie da quelle extracontabili o induttive pure
- Calcolare l’incidenza dei costi con dati interni, bilanci precedenti, margini medi e documenti disponibili
Nel giudizio tributario, poi, la questione si sposta sulla prova. Il difensore dovrà evitare due errori. Il primo: chiedere costi forfetari come conseguenza automatica dell’accertamento presuntivo. Il secondo: pretendere una percentuale senza spiegare da dove arrivi.
Meglio una percentuale più bassa ma credibile che una richiesta alta e fragile.
Attenzione all’IVA
C’è un ulteriore profilo, spesso trascurato. Il riconoscimento di costi stimati può incidere sulle imposte dirette, perché serve a determinare il reddito imponibile. Non produce però, di per sé, una detrazione IVA.
Per l’IVA la logica cambia radicalmente. L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 subordina la detrazione all’esistenza di una fattura e al rispetto di specifici requisiti sostanziali e formali. Una quota di costi riconosciuta in via forfetaria per ridurre il reddito non si trasforma automaticamente in imposta detraibile. Questo passaggio va tenuto distinto, altrimenti si rischia di mescolare piani diversi.
Nella prassi difensiva, questa distinzione pesa. Un accordo sul reddito può non chiudere allo stesso modo la partita IVA. E un ricorso ben scritto deve separare le doglianze, senza trattare il costo stimato come se fosse una fattura recuperata.
Esempio pratico
Una società di commercio all’ingrosso riceve un avviso di accertamento. L’Agenzia contesta 120.000 euro di versamenti bancari non giustificati, qualificandoli come ricavi non dichiarati.
La società dimostra che, negli ultimi tre esercizi, il margine lordo medio sulle vendite è stato pari al 32%. Produce bilanci, mastri, dati di magazzino e alcune fatture di acquisto coerenti con il volume dei ricavi contestati. In questo scenario, può sostenere che il reddito recuperabile non sia pari a 120.000 euro, ma a un importo ridotto dalla quota di costi presunti. La base è solida: presunzione bancaria dell’art. 32, prova presuntiva contraria, percentuale documentata.
Altro caso. Una società riceve un accertamento per 120.000 euro di ricavi non dichiarati perché viene trovato un file extracontabile con l’elenco di lavori eseguiti. Nessuna movimentazione bancaria decisiva. Qui la società non dovrebbe limitarsi a invocare i costi forfetari. Dovrebbe mostrare preventivi, acquisti di materiali, ore lavorate, subappalti, noli. Se non lo fa, la richiesta di abbattimento rischia di restare troppo debole.
La differenza è sottile solo in apparenza. Nel primo caso opera la presunzione bancaria ex art. 32. Nel secondo caso occorre costruire una prova economica autonoma.
La lettura più prudente
La pronuncia n. 11347/2026 non chiude ogni spazio al riconoscimento dei costi fuori dalle indagini finanziarie. Sarebbe una semplificazione eccessiva. Piuttosto, nega che la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 – nella catena interpretativa che da essa discende – possa essere usata come chiave universale. La questione rimane viva, e la possibilità che le Sezioni Unite vengano investite del contrasto con l’ordinanza n. 19574/2025 non è remota.
Il contribuente può ancora difendersi. Può ancora dimostrare costi. Può usare presunzioni, dati medi, margini, consulenze tecniche. Ma deve adattare la difesa al tipo di accertamento.
Questa è la parte più rilevante per professionisti e imprese. La questione non è chiedere o non chiedere i costi. La questione è come chiederli. E soprattutto in base a quale norma, quale metodo accertativo e quale materiale probatorio.



