l nuovo iperammortamento 2026 – introdotto dai commi 427-436 della legge di Bilancio (L. n. 199/2025) – non richiede la polizza catastrofale come condizione di accesso: lo stabilisce il Codice degli incentivi (D.Lgs. n. 184/2025), che esclude dall’obbligo assicurativo le agevolazioni fiscali automatiche e non selettive. Il D.L. 38/2026 ha inoltre eliminato retroattivamente il requisito di origine europea dei beni agevolabili. Il quadro, ancora in parte da completare con il decreto attuativo dell’iperammortamento, richiede ai consulenti la massima attenzione per evitare sia di bloccare investimenti agevolabili per requisiti non dovuti, sia di trascurare obblighi che rilevano in altri contesti.
Il nodo della polizza catastrofale
La domanda, nella prassi, è arrivata quasi subito: l’impresa che non ha ancora stipulato una polizza contro i rischi catastrofali può accedere all’iperammortamento?
La risposta è favorevole alle imprese, e ha un fondamento normativo preciso. Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), all’art. 9, comma 1, lett. f), inserisce tra le cause ostative l’inadempimento dell’obbligo assicurativo previsto dall’art. 1, comma 101, della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Letto isolatamente, il passaggio sembrerebbe molto rigido.
Ma la stessa norma – all’art. 1, comma 2, secondo periodo – contiene una esenzione esplicita. L’esclusione non opera per gli incentivi fiscali “automatici”, cioè quelli che non prevedono attività istruttorie valutative. In questa categoria rientrano le agevolazioni fiscali riconosciute in modo non selettivo, senza un procedimento di selezione competitiva tra domande.
Il ragionamento è tecnico, ma l’effetto è pratico: l’iperammortamento, in quanto agevolazione fiscale automatica, non soggiace all’obbligo della polizza catastrofale come requisito di accesso. La polizza rimane un obbligo civilistico e assicurativo per molte imprese, e rileva invece per contributi, bandi e misure con istruttoria valutativa.
Iperammortamento 2026: struttura e scaglioni
L’iperammortamento 2026 nasce dall’art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026). La norma riguarda i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive in Italia.
Il meccanismo non opera come un credito d’imposta. La leva è diversa: il costo di acquisizione del bene viene maggiorato ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili, secondo tre scaglioni:
| Fascia di investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| Fino a € 2,5 milioni | 180% |
| Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni | 100% |
| Oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni | 50% |
Gli investimenti devono essere effettuati – nel senso di consegnati o spediti – dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o di emissione dell’ordine. I beni agevolabili sono quelli materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati IV e V alla L. n. 199/2025 – che aggiornano e ampliano i vecchi Allegati A e B alla L. n. 232/2016 con apertura a infrastrutture digitali e soluzioni di intelligenza artificiale – a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale.
Sono compresi anche alcuni investimenti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo. Per il fotovoltaico, però, la norma richiama requisiti specifici sui moduli.
Novità dal D.L. 38/2026: eliminato il vincolo sull’origine europea
Una novità operativa rilevante, che l’articolo originario non menzionava: l’art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 ha soppresso – con efficacia retroattiva – il requisito che subordinava l’accesso all’agevolazione alla produzione dei beni strumentali (Allegati IV e V) in ambito europeo o dello Spazio Economico Europeo.
Questo vincolo, presente nella formulazione originaria della legge di Bilancio 2026, avrebbe escluso dalla maggiorazione i beni strumentali di provenienza extraeuropea. Con la modifica, la platea dei beni agevolabili si amplia significativamente, senza limitazioni geografiche sulla produzione. Le imprese che avevano già avviato investimenti con beni non UE/SEE possono ora contare su questo ampliamento con piena certezza normativa.
Il criterio temporale: consegna e interconnessione
Uno dei passaggi più delicati riguarda gli investimenti ordinati nel 2024 o nel 2025, ma consegnati nel 2026.
La lettura più favorevole alle imprese è chiara: non rileva l’ordine originario, né la prenotazione fatta negli anni precedenti. Conta il momento di effettuazione dell’investimento, secondo l’art. 109 del TUIR. Per i beni mobili, di regola, il momento rilevante coincide con la consegna o spedizione. Se il contratto prevede il trasferimento della proprietà in un momento successivo, vale quella data successiva.
Esempio. Una società manifatturiera ordina un centro di lavoro CNC nel novembre 2025 e versa un acconto. La macchina arriva in stabilimento nel giugno 2026; l’interconnessione avviene a luglio 2026. Il bene può entrare nel perimetro dell’iperammortamento 2026, se rispetta tutti gli altri requisiti.
La prudenza resta necessaria. Il decreto attuativo e le istruzioni operative potranno incidere su documenti, comunicazioni e certificazioni richieste. Ma sul piano fiscale il criterio dell’art. 109 TUIR resta il punto di partenza.
Cumulo con ZES Unica e incentivi regionali
L’iperammortamento può convivere con il credito d’imposta ZES Unica o con contributi regionali? La risposta, secondo il comma 431 dell’art. 1 della L. n. 199/2025, è positiva, ma con una condizione essenziale: lo stesso sostegno non deve coprire le medesime quote di costo. Il cumulo non deve in ogni caso portare al superamento del costo sostenuto.
Esempio pratico. Un’impresa acquista un robot interconnesso per € 500.000 e sullo stesso investimento ottiene un contributo regionale di € 100.000 che copre le medesime voci di costo. In questo caso il cumulo è ammesso solo nei limiti in cui il totale delle agevolazioni non superi il costo sostenuto (€ 500.000). Le modalità operative di calcolo della base agevolabile dovranno essere verificate alla luce del decreto attuativo. Se invece il contributo copre voci diverse del progetto non comprese nella base agevolata dell’iperammortamento, il rischio di sovrapposizione si riduce sensibilmente – ma la verifica va fatta voce per voce.
Cosa controllare prima di usare il beneficio
Le imprese che hanno ricevuto – o attendono – la ricevuta GSE per Transizione 5.0 devono monitorare:
- La presenza della ricevuta nella piattaforma GSE e la corrispondenza con la PEC ricevuta
- Il calcolo dell’89,77%, verificando che siano incluse solo le voci ammesse (beni Allegati A e B L. n. 232/2016 e spese di formazione)
- La verifica nel cassetto fiscale che l’Agenzia delle Entrate abbia confermato il credito prima di procedere con la compensazione
- Il rispetto del termine del 31 dicembre 2026, con prima finestra utile il 18 maggio 2026
Per l’iperammortamento 2026, invece, l’attenzione deve spostarsi su:
- Data di consegna o spedizione del bene (criterio art. 109 TUIR)
- Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- Classificazione del bene negli Allegati IV e V alla L. n. 199/2025
- Verifica dell’eliminazione del vincolo di origine europea (art. 7, D.L. n. 38/2026)
- Assenza di condizioni soggettive ostative (procedure concorsuali, sanzioni interdittive)
- Rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva
La polizza catastrofale, secondo la lettura normativa oggi più solida, non è richiesta per l’iperammortamento. Diverso è il discorso per bandi o contributi con istruttoria valutativa.



