Cassazione, sentenza n. 1447 del 18/01/2022

Sentenza n. 1447 del 18/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
1447
Data
18/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia verteva su un avviso di accertamento IVA per il 2007, annullato dalla CTR e successivamente impugnato dall’Agenzia delle entrate. Nel corso del giudizio la società si era avvalsa della definizione agevolata delle controversie, depositando tempestivamente la domanda, la quietanza di pagamento e la documentazione riferibile allo specifico atto impositivo. Poiché non erano intervenuti né un diniego né un’istanza di trattazione entro i termini previsti, la Cassazione dichiara estinto il giudizio e lascia le spese a carico delle rispettive parti.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da L. Energia srl avverso la sentenza n. 7/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2007.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente, la quale tuttavia nelle more del giudizio si è, avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, dapprima depositando istanza di sospensione del giudizio medesimo e successivamente documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali correlativi.

Motivi della decisione

Bisogna rilevare che la società contribuente, nei termini rispettivamente previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 6-8-10, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l'adempimento degli obblighi da dette disposizioni legislative previste (domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento del dovuto), desumendosi in particolare da quest'ultima che la procedura di definizione agevolata ha, esattamente, avuto riguardo all'atto impositivo oggetto di questo processo ((—)).

Non essendo stato opposto diniego nè presentata istanza di trattazione nei termini previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12-13, (rispettivamente, 31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le spese a carico delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

Domande frequenti

Quando diventano efficaci le nuove regole della Cassa Dottori Commercialisti?

Le modifiche richiedono l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Fino a quel momento i versamenti seguono le regole attuali; la decorrenza va controllata sul testo approvato, senza trattare il calendario prospettato dalla riforma come un obbligo già operativo.

Quali vantaggi sono previsti per i giovani commercialisti?

La riforma prevede un maggiore accredito dell’integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni e la promessa previdenziale. Per i neo-iscritti under 35 l’esonero dai minimi passerebbe da cinque a sette anni, sempre subordinatamente all’efficacia delle nuove regole.

Quando si presentano le domande di sgravio per i contratti di solidarietà 2026?

La finestra indicata va dal 30 novembre al 10 dicembre 2026, tramite sgravicdsonline. Dal 2 novembre è prevista soltanto la precompilazione: per l’invio servono accesso con SPID o CIE e pagamento del bollo tramite la funzione PagoPA integrata.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.