Cassazione, sentenza n. 1448 del 18/01/2022

Sentenza n. 1448 del 18/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
1448
Data
18/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia chiedeva di sospendere il giudizio sull’accertamento IRES rivolto alla consolidante, in attesa della definizione della causa riguardante l’accertamento collegato emesso verso la consolidata. La Cassazione precisa che la sospensione necessaria può applicarsi anche al processo tributario quando sussista un’autentica pregiudizialità logico-giuridica, ma la esclude nel caso concreto perché i due giudizi coinvolgevano soggetti parzialmente diversi e la decisione resa contro uno non sarebbe stata opponibile all’altro. Corretta la motivazione della CTR, la Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia e la condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Aosta n. 8/2/12, che aveva accolto il ricorso di H. Italia spa contro l'avviso di accertamento IRES 2005.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non poteva accogliersi il primo motivo del gravame agenziale, con il quale in via preliminare si chiedeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., per la pendenza del giudizio, affermato come pregiudiziale, avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia avente ad oggetto l'avviso di accertamento per la medesima annualità ed imposta emesso contro la Partesa Adriatico srl, società controllata/consolidata; affermava la CTR valdostana anzitutto che doveva applicarsi la disposizione processuale speciale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, la quale non prevedeva alcuna ipotesi di sospensione del processo per pregiudizialità, ma soltanto per la proposizione della querela di falso ovvero di questioni inerenti lo stato e la capacità delle persone, in secondo luogo, in quanto nei due distinti processi si trattava soltanto della medesima "questione giuridica" e non vi era tra gli stessi quindi una pregiudizialità in senso tecnico, ma soltanto logica.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 295, c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, poichè la CTR ha affermato l'inapplicabilità di tali disposizioni legislative processuali, generale e speciale, rigettando l'istanza di sospensione del processo proposta in via preliminare dal suo ufficio locale, quale primo motivo di appello.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata è sicuramente errata laddove sancisce l'inapplicabilità, in astratto, della prima disposizione legislativa ed, in concreto, della seconda, in ragione della specialità di quest'ultima ed in assenza dei presupposti previsti dalla medesima (querela di falso; questione di stato delle persone), contrastando questa statuizione con l'ormai consolidato principio di diritto secondo il quale "La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente vengo postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati" (ex pluribus, Sez. 5 -, Ordinanza n. 21765 del 20/09/2017, Rv. 645619 – 01).

Ciò posto, bisogna tuttavia rilevare in fatto che i soggetti di questo processo e di quello che la ricorrente assume "pregiudiziale" sono parzialmente diversi, poichè nel primo sono parti la ricorrente e l'Agenzia delle entrate, nel seconde, già pendente avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia ed ora pendente avanti a questa Corte (R.G. n. 1729/2017), l'agenzia medesima e Partesa Sud Adriatico srl, avendo tali distinti processi rispettivamente ad oggetto il primo l'impugnazione dell'avviso di accertamento di "secondo livello" nei confronti della consolidante ed il secondo quello di "primo livello" nei confronti della consolidata.

Orbene, tale diversità soggettiva rende, di per sè, non accoglibile l'istanza di sospensione in esame, secondo l'ulteriore, anch'esso consolidato, principio di diritto che "Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione" (ex pluribus, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 12996 del 24/05/2018, Rv. 648748 – 01).

Dunque, anche se con diversa motivazione rispetto a quella, erronea, della sentenza impugnata, cos correggendola ex art. 384 c.p.c., u.c., essendone il dispositivo conforme a diritto, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 9.000 per onorari, Euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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