Cassazione, sentenza n. 1520 del 19/01/2022

Sentenza n. 1520 del 19/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
1520
Data
19/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento rettificava i ricavi dichiarati sulla base dello scostamento dallo studio di settore, ritenuto correttamente applicato dai giudici regionali dopo il contraddittorio. La Cassazione ribadisce che gli studi costituiscono presunzioni semplici, la cui consistenza emerge dal confronto preventivo con il contribuente; in mancanza di valide giustificazioni, l’atto può fondarsi anche sul solo scostamento, restando ammessa la prova contraria in giudizio. Le censure risultano però prive delle necessarie allegazioni sull’avviso e sui valori comparati, sicché il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

1. La J. S. in liquidazione s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 dicembre 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2005.

Dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'atto impositivo era fondato sullo scostamento tra il ricavo dichiarato e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore di riferimento.

2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame della contribuente evidenziando che lo studio di settore posto a fondamento della ripresa risultava essere stato correttamente applicato e che il rilevato scostamento era idoneo a fondare l'accertamento presuntivo dei maggiori ricavi conseguiti.

3. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

5. Il ricorso è stato rimesso all'esame in pubblica udienza all'esito dell'adunanza del 31 gennaio 2020.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62 e 62 sexies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e artt. 3, 24 e 53 Cost., per aver la sentenza impugnata applicato lo studio di settore di riferimento in modo automatico e senza motivazione, riconosciuto allo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti da tale studio di settore valenza probatoria idonea a fondare, da solo, l'avviso di accertamento, nonchè attribuito rilevanza a tale scostamento benchè non fosse espressivo di una grave incongruenza tra i valori in comparazione.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 2697 c.c., per aver la Commissione regionale omesso di considerare la valenza di semplici presunzioni degli studi di settore e la mancata dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei fatti posti a fondamento del recupero, nonchè l'assenza di un'adeguata motivazione a confutazione delle ragioni esposte dalla contribuente a sostegno della correttezza del suo operato.

Lamenta, altresì, la violazione delle regole sull'onere della prova, gravante sull'Ufficio.

3. Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, per aver il giudice di appello ritenuto legittimo l'atto impositivo benchè le ragioni per le quali l'Ufficio aveva ritenuto non meritevoli di accoglimento le argomentazioni difensive esposte dalla contribuente in sede endoprocedimentale erano state manifestate solo con tale atto.

4. Con l'ultimo motivo dl critica la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui ha omesso di verificare l'esistenza della grave incongruenza e della puntuale motivazione dell'ente nella fase del contraddittorio endoprocedimentale.

4.1. I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Giova rammentare che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, nell'ambito del quale il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635).

Conseguentemente, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Una volta svoltosi il contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio può, in assenza di valide giustificazioni dello scostamento dallo studio di settore da parte del contribuente, fondare l'avviso di accertamento mediante il riferimento anche solamente a tale scostamento, ferma restando la possibilità, per il contribuente medesimo, di fornire la prova contraria anche in sede contenziosa (cfr., sul punto, Cass., ord., 18 settembre 2019, n. 23252; Cass., ord., 15 gennaio 2019, n. 769);

Orbene, nel caso in esame, non è in contestazione – e, anzi, è espressamente riconosciuto dalla ricorrente – lo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale, mentre è dedotta, in primo luogo, la pigna e non motivata applicazione dello studio di settore di riferimento.

Sul punto, la doglianza si presenta, da un lato, priva della necessaria specificità, in relazione alla mancata riproduzione, quanto meno nelle sue parti essenziali, dell'avviso di accertamento, tale da precludere al Collegio ogni valutazione circa la sussistenza delle lamentate carenze motivazionali.

Dall'altro, muove da un erroneo presupposto fattuale, in quanto la Commissione regionale ha motivato in ordine alla corretta applicazione dello studio di settore di riferimento, sia pure nella versione più aggiornata, giudicata "più aderente alle realtà aziendali considerate", e alla infondatezza delle ragioni poste dalla contribuente a fondamento della non applicabilità dello studio di settore utilizzato dall'Ufficio.

4.2. Quanto alla contestata insussistenza del requisito del grave scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione del corretto studio di settore, si osserva che anche sul punto l'ammissibilità della doglianza richiede l'allegazione dei valori relativi ai ricavi dichiarati e a quelli ricavati dallo studio di settore applicato, al fine di consentire una valutazione in ordine alla rilevanza della questione e sulla fondatezza della pretesa erariale in contestazione.

Poichè il ricorso è privo di una siffatta allegazione, non risulta possibile effettuare la necessaria valutazione in ordine alla rilevanza e alla fondatezza della questione prospettata.

5. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto.

6. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

Domande frequenti

Quando diventano efficaci le nuove regole della Cassa Dottori Commercialisti?

Le modifiche richiedono l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Fino a quel momento i versamenti seguono le regole attuali; la decorrenza va controllata sul testo approvato, senza trattare il calendario prospettato dalla riforma come un obbligo già operativo.

Quali vantaggi sono previsti per i giovani commercialisti?

La riforma prevede un maggiore accredito dell’integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni e la promessa previdenziale. Per i neo-iscritti under 35 l’esonero dai minimi passerebbe da cinque a sette anni, sempre subordinatamente all’efficacia delle nuove regole.

Quando si presentano le domande di sgravio per i contratti di solidarietà 2026?

La finestra indicata va dal 30 novembre al 10 dicembre 2026, tramite sgravicdsonline. Dal 2 novembre è prevista soltanto la precompilazione: per l’invio servono accesso con SPID o CIE e pagamento del bollo tramite la funzione PagoPA integrata.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.