Cassazione, sentenza n. 1896 del 24/01/2022
Sentenza n. 1896 del 24/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1896
- Data
- 24/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a undici cartelle, deducendone la mancata notificazione e la prescrizione; la CTR aveva però dichiarato inammissibile il ricorso. La Cassazione rileva che l’Agenzia delle Entrate, già parte del primo grado, non era stata coinvolta nell’appello: nelle cause inscindibili o dipendenti, il litisconsorzio processuale deve permanere nell’impugnazione per evitare giudicati contrastanti. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR della Campania, previa integrazione del contraddittorio.
Testo della pronuncia
Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo recante 11 cartelle emesse dall'agente per la riscossione Equitalia Sud deducendo che le stesse non erano mai state precedentemente notificate e di averne avuto notizia soltanto attraverso l'estratto; allegava altresì che i crediti indicati nelle cartelle dovevano reputarsi prescritti.
La C.T.P. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso del P. e annullava due delle cartelle oggetto di impugnazione per le quali l'agente della riscossione non aveva fornito prova di valida notificazione, mancando agli atti la cartolina della raccomandata a.r. inviata al destinatario (assente al momento della consegna).
Equitalia Sud proponeva appello alla C.T.R. della Campania che, nella contumacia del P., con pronuncia n. 3742/45/14 dell'11/4/2014, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in primo grado; il giudice d'appello affermava l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse, insorgendo lo stesso soltanto con la sua notificazione o con la notifica della cartella.
Il ricorso del contribuente è affidato a cinque motivi; resistono con controricorso Equitalia Sud e l'Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si contesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di rilevare che il contraddittorio in appello non era integro, non essendo stato notificato l'atto d'impugnazione all'Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione in merito alla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nel grado d'appello.
Con il terzo motivo si censura, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio del giudicato, con riferimento all'art. 2909 c.c., artt. 324 e 100 c.p.c., per avere la C.T.R. statuito l'inammissibilità dell'originario ricorso avanzato dal contribuente in assenza di uno specifico motivo d'appello volto a censurare la statuizione di prime cure sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Con il quarto motivo si denuncia, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio su questioni rilevabili d'ufficio, con riferimento all'art. 101 c.p.c., comma 2, per avere la C.T.R. affermato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo senza previamente sottoporre alle parti la questione, rilevata ex officio.
Con il quinto motivo si adombra, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per avere la C.T.R. escluso l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
E' fondato il primo motivo di censura, che va accolto, con conseguente assorbimento delle altre censure.
Nella specie, ancorchè fosse parte del giudizio di primo grado, l'Agenzia delle entrate non consta sia stata processualmente coinvolta nel grado d'appello, essendo mancata la notifica del gravame nei suoi confronti.
Giova allora richiamare il principio in base al quale "L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" (Cass. n. 8790 del 2019). Segnatamente "L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433 del 2017; Cass. n. 3451 del 2021; Cass. n. 3077 del 2021).
La sentenza va, in definitiva, cassata, con la rimessione della causa per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, alla CTR della Campania in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; Cassa la sentenza impugnata; rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022
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