Cassazione, sentenza n. 2591 del 28/01/2022
Sentenza n. 2591 del 28/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2591
- Data
- 28/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Due accertamenti sintetici avevano rideterminato il reddito personale per il 2004 e il 2005 sulla base del possesso e dell’acquisto di immobili; la contribuente sosteneva di avere documentato disponibilità finanziarie proprie e derivanti da precedenti dismissioni. Dopo l’accoglimento in primo grado per difetto di motivazione, la decisione era stata riformata in appello. Prima della trattazione in Cassazione è stata documentata l’adesione alla definizione agevolata della controversia con pagamento della prima rata: la Corte dichiara pertanto il ricorso sopravvenutamente inammissibile per carenza d’interesse e compensa le spese.
Testo della pronuncia
La contribuente, soggetta ad una verifica fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento del reddito delle persone fisiche, dimetteva copiosa documentazione atta, a suo dire, a comprovare il possesso di disponibilità finanziarie sufficienti a mantenere i beni immobili già posseduti e a sostenerne l'acquisto di altri. La verifica fiscale esitava però con la notifica, in data 17.10.2009 e 07.12.2009, di due avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, 5 e 6 e del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 per gli anni d'imposta 2004 e 2005. Segnatamente l'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito dichiarato per l'anno 2004 in Euro 143.539,09 in luogo di Euro 18.426,00 dichiarati, nonchè Euro 172.144,16 per l'anno 2005 in luogo dei 16.140 Euro dichiarati.
Esperito infruttuosamente il procedimento con adesione, la contribuente insorgeva con ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale, dimettendo in atti la documentazione a suo dire idonea a dimostrare il possesso dei maggiori redditi negli anni oggetto di accertamento e nel quadriennio antecedente (anni 2000, 2001, 2002 e 2003) e, per l'effetto, la propria capacità contributiva ai fini del possesso e dell'acquisto dei beni contestati. Censurava altresì la motivazione degli avvisi di accertamento con cui, inopinatamente, l'Ufficio avrebbe disatteso la valenza probatoria degli atti di vendita di sei immobili trattandosi dello smobilizzo di cespiti patrimoniali societari e non personali.
Aderiva alla censura di difetto di motivazione degli atti impugnati la CTP, la cui decisione veniva però riformata dalla commissione tributaria regionale, adita su appello dell'Amministrazione finanziaria.
Ricorre al giudizio di legittimità di questa Corte la contribuente che si affida a tre motivi di censura. Resiste l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
Motivi della decisione
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Preliminarmente occorre dare atto che prima dell'inizio della camera di consiglio la parte ricorrente ha depositato documento proveniente dall'Agenzia delle entrate ove si dà atto della adesione alla definizione agevolata della controversia e del versamento della prima rata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, non comunicata ex art. 372 c.p.c..
In ogni caso, la produzione documentale dimostra la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese restano compensate attesa l'evoluzione della vicenda.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022
Domande frequenti
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