Cassazione, sentenza n. 2927 del 01/02/2022

Sentenza n. 2927 del 01/02/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
2927
Data
01/02/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva un accertamento IRES, IRAP e IVA fondato sul disconoscimento degli effetti fiscali di una scissione ritenuta abusiva e sul recupero di interessi passivi, nonché la cartella emessa a titolo provvisorio sul medesimo accertamento. Poiché la contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata e l’Agenzia ne aveva riconosciuto la regolarità, la Corte ha dichiarato estinto il primo giudizio per cessazione della materia del contendere. La definizione dell’accertamento ha eliminato anche l’interesse alla controversia sulla cartella; le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate o sono state compensate.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dagli atti della causa n. 4621/2012 R.G. emerge che la società contribuente M. SPA ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA, oltre sanzioni, relativo al periodo di imposta dell'esercizio 2004, con cui disconoscevano gli effetti fiscali di una scissione parziale in quanto abusiva e si recuperavano maggiori interessi corrisposti dalla contribuente su un prestito obbligazionario, calcolati sul differenziale tra l'aliquota applicabile in base alla Convenzione Italia – Lussemburgo e quella applicata dall'Ufficio, sul presupposto della mancata prova del beneficiario effettivo degli interessi. L'avviso traeva origine da un invito a rendere chiarimenti del giugno 2007, relativo al menzionato prestito obbligazionario, paventandosi la natura antieconomica del prestito a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis con conseguente indeducibilità degli interessi passivi, conclusosi con l'accertamento dell'abusività della scissione parziale, con conseguente inopponibilità della stessa all'amministrazione finanziaria.

La società contribuente ha dedotto, per quanto qui rileva, la violazione degli obblighi di contestazione preventiva degli addebiti e di specifica motivazione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, commi 4 e 5, indicando come beneficiario effettivo degli interessi sul prestito obbligazionario il socio G. SA. La CTP di Genova ha parzialmente accolto il ricorso in relazione alla deduzione di alcuni costi e all'importo delle sanzioni.

La CTR della Liguria, con sentenza in data 23 giugno 2011, ha accolto l'appello della società contribuente e ha rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l'Ufficio ha violato gli obblighi procedimentali di incardinazione del contraddittorio preventivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis rilevando che l'invito a produrre documentazione del 1 giugno 2007, così come il successivo invito a comparire del 22 maggio 2009 e quello ancora successivo del 15 novembre 2009 riguardassero solo la ripresa degli interessi passivi, difettando – pertanto – ogni contestazione preventiva degli addebiti in relazione alla dedotta scissione parziale. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che il beneficiario effettivo degli interessi passivi fosse il socio G.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi, cui ha resistito la società contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Con istanza in data 4 giugno 2019, la società contribuente ha dato atto di avere manifestato l'intenzione di addivenire alla definizione agevolata a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 dichiarando di avere versato in data 20 maggio 2019 la prima delle venti rate per il perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

Con istanza depositata in data 4 novembre 2021 il ricorrente, nel dare atto della regolarità della definizione agevolata presentata dalla società contribuente, come da conforme Nota dell'Ufficio, ha chiesto dichiararsi "l'estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 limitatamente agli avvisi di accertamento dell'NRG 004621/2012". Ha, poi, fatto seguito analoga istanza del controricorrente in data 1 dicembre 2021.

Con istanza in data 10 novembre 2021 il controricorrente ha chiesto che la celebrazione dell'udienza avvenga con discussione orale con intervento dei difensori delle parti.

Dagli atti della causa n. 20003/13 R.G. emerge che la società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa in relazione all'avviso di accertamento oggetto del precedente giudizio; la cartella è stata emessa a titolo di iscrizione provvisoria durante la pendenza del giudizio di primo grado nella causa relativa all'atto presupposto. La società contribuente ha sostenuto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 6.

La CTP di Genova ha accolto il ricorso e la CTR della Liguria ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il D.P.R. ult. cit., art. 37-bis si applica anche alla fattispecie dell'abuso del diritto come nel caso di specie.

Ha proposto ricorso principale l'Ufficio affidato a un unico motivo, cui ha resistito la società contribuente con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

Con ordinanza in data 12 dicembre 2018, il ricorso n. 20003/2013 R.G. è stato riunito a quello n. 4621/2012 R.G., prendendosi atto che la società contribuente avesse manifestato l'intenzione di addivenire alla definizione agevolata a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6.

Con istanza in data 10 novembre 2021 il controricorrente e ricorrente incidentale ha chiesto che la celebrazione dell'udienza avvenisse con discussione orale con intervento dei difensori delle parti; con istanza in data 1 dicembre 2021 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che la cartella di pagamento in oggetto ha posto in riscossione l'avviso di accertamento oggetto di definizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo nella causa n. 4621/2012 R.G. si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi, nonchè – in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha dato atto che nel corso dell'istruttoria la società contribuente fosse stata in grado di chiarire non solo la questione degli interessi sul prestito obbligazionario, bensì ogni aspetto dell'operazione di cessione ma che gli inviti a comparire concernessero solo la questione degli interessi. Trascrive, in proposito, il ricorrente l'atto impugnato, nel quale si dà atto della contestazione relativamente agli altri aspetti della scissione parziale e deduce di avere assicurato alla contribuente il contraddittorio sulla sussistenza delle valide ragioni economiche della scissione, sia in data 31 agosto 2009, sia con un verbale in contraddittorio datato 28 ottobre 2009, sia con due fax dei giorni successivi, deduzioni sulle quali la CTR non si sarebbe pronunciata, essendosi concentrata unicamente sulle richieste di documenti dell'Ufficio del giugno 2007 e del maggio 2009 in materia di tassazione degli interessi. Deduce, inoltre, erroneità della sentenza, ove la CTR ha dedotto che l'Ufficio non avrebbe contestato le affermazioni della società contribuente circa la mancata contestazione delle valide ragioni economiche della scissione. Osserva, infine, che la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis non va intesa in senso rigidamente formale, non dovendo tale contestazione essere formalizzata necessariamente per iscritto.

1.2. Con il secondo motivo del ricorso nella causa n. 4621/2012 R.G. si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione su punto di fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto individuabile nel socio G. il beneficiario degli interessi corrisposti dalla società contribuente. Osserva il ricorrente che la CTR non avrebbe esaminato congruamente le difese dell'Ufficio, secondo cui nel 2004 non sarebbe stata fornita alcuna documentazione utile al riguardo.

1.3. Con l'unico motivo del ricorso principale nella causa n. 20003/2013 R.G. si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, dell'art. 12 preleggi e dell'art. 64 Cost., deducendo che l'avviso in oggetto non fosse stato fondato sul disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis ma sulla violazione del principio di abuso del diritto, costituente principio generale dell'ordinamento, rilevabile in ogni stato e grado, deducendo che lo scopo dell'Amministrazione finanziaria non fosse quello di contestare l'inopponibilità delle operazioni compiute dalla società contribuente.

1.4. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto ammissibile l'appello dell'Ufficio in assenza dell'indicazione del giudice adito. Dopo avere trascritto per specificità il ricorso in appello dell'Ufficio, il ricorrente incidentale rileva come la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria adita comporti una causa di inammissibilità dell'appello, non sanabile per raggiungimento dello scopo.

1.5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e dell'art. 100 c.p.c., per non avere il giudice di appello rilevato l'inammissibilità dell'appello per effetto dell'annullamento dell'avviso di accertamento in grado di appello sul quale si fonda la cartella in oggetto.

1.6. Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per avere il giudice di appello disatteso il giudicato formatosi sull'applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis all'atto impositivo presupposto. Deduce il ricorrente incidentale che nel giudizio pendente avverso l'atto impositivo presupposto l'Ufficio non avrebbe contestato che le garanzie procedimentali di cui all'art. 37-bis non siano state rispettate, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Liguria del 23 giugno 2011, giudicato esterno invocato dal ricorrente incidentale nel presente giudizio.

2. Deve dichiararsi preventivamente l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla causa n. 4621/2012 R.G., avendo il controricorrente provveduto ad avvalersi della definizione agevolata. L'Ufficio ricorrente ha, difatti, dato atto della regolarità della definizione agevolata. Deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di ciascuna parte che le abbia anticipate, a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, co. 3.

3. Ne consegue che, stante la definizione della controversia in relazione all'avviso di accertamento, deve ritenersi cessata la materia del contendere in relazione all'esame dei ricorsi (principale e incidentale condizionato) aventi ad oggetto la sentenza di appello che si è pronunciata sulla controversia relativa alla cartella di pagamento, emessa a titolo di iscrizione provvisoria in relazione al medesimo avviso, atteso che l'intervenuta definizione della controversia in relazione all'imposta concretamente determinata dall'Ufficio elide l'interesse delle parti alla controversia in relazione alla relativa cartella di pagamento.

4. Deve, pertanto, dichiararsi – per effetto della estinzione per cessazione materia del contendere nel giudizio n. 4621/2012 R.G. cessata la materia del contendere in relazione al ricorso dell'Agenzia delle Entrate nel secondo giudizio, già riunito al primo. Le spese processuali del giudizio riunito, stante la definizione della prima causa nelle forme della definizione agevolata, sono integralmente compensate tra le parti. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel giudizio n. 20003/2013 R.G. quanto al ricorrente principale, non assoggettato a tale regime (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955), nonchè quanto al ricorrente incidentale, stante la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere del giudizio n. 4621/2012 R.G. e dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio n. 20003/2013 R.G.; dichiara che le spese processuali del primo giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022

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