Cassazione, sentenza n. 3095 del 02/02/2022
Sentenza n. 3095 del 02/02/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3095
- Data
- 02/02/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Le società avevano impugnato avvisi di liquidazione dell’imposta di registro riguardanti un’operazione riqualificata dall’Amministrazione come cessione di ramo d’azienda; dopo il rigetto nei due gradi di merito, avevano proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate ha revocato in autotutela gli atti impugnati, eliminando la pretesa controversa. La Corte non ha quindi esaminato i motivi nel merito, ma ha dichiarato cessata la materia del contendere, con perdita di efficacia della sentenza impugnata e compensazione delle spese processuali.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
CHE:
Le società contribuenti hanno impugnato, con separati atti poi riuniti, gli avvisi di liquidazione emessi dalla Agenzia delle Entrate in relazione all'imposta di registro dell'anno 2008, dovuta per un atto riqualificato dall'ufficio poichè ritenuto una cessione di ramo di azienda. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Le società hanno proposto appello, che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le contribuenti, affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Successivamente le ricorrenti hanno comunicato che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Mantova ha revocato in autotutela l'atto impugnato venendo meno la materia del contendere. E' stata allegata la comunicazione di revoca in autotutela dell'atto.
Nulla ha rilevato la controricorrente.
Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, nonchè del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 conv. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Considerando che la richiesta è fondata sull'accoglimento della istanza di autotutela, può applicarsi il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, e dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall'art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. 8980 del 11/04/2018).
Le spese del processo sono compensate tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2022
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