Cassazione, sentenza n. 7450 del 08/03/2022
Sentenza n. 7450 del 08/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7450
- Data
- 08/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Durante il giudizio di cassazione l’Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela la pretesa fiscale, riconoscendo, sulla base della documentazione prodotta, l’effettiva residenza estera della contribuente. La Corte ha affermato che l’annullamento dell’atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere, destinata a prevalere anche su eventuali cause d’inammissibilità e a comportare la rimozione delle decisioni ormai prive di attualità. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza nei confronti dell’Agenzia, dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero e compensato le spese.
Testo della pronuncia
1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze posto che, come questa Corte ha in più occasioni precisato, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal 1 gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate e la controversia non può instaurarsi nei confronti del Ministero (Cass., sez. 5, 12/11/2010, n. 22992; Cass., sez. 5, 28/01/2015, n. 1550; Cass., sez. 5, 23/01/2020, n. 1462).
2. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè, diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., l'eccezione di giudicato non era stata formulata con il precedente ricorso per cassazione (ma solo, irritualmente, con memoria difensiva), nè era stata esaminata dalla Corte di Cassazione, con la conseguenza che il giudice della revocazione avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto.
3. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente censura la sentenza gravata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nella parte in cui la C.T.R. non ha ravvisato un errore di fatto.
4. Non ricorrono i presupposti per l'esame nel merito dei motivi di ricorso formulati dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
4.1. Come sopra esposto, nelle more del giudizio, come documentato dalla contribuente mediante il deposito del relativo atto, l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Napoli, con provvedimento in autotutela dell'Ufficio legale del 19 maggio 2015, prot. n. 70377/2015, ha affermato che, in ragione della copiosa documentazione prodotta dalla contribuente e delle ragioni dalla stessa addotte per contrastare l'assunto dell'Ufficio, doveva ritenersi che C.G. avesse effettiva residenza a Montecarlo – Principato di Monaco – e che, pertanto, la pretesa fiscale azionata non fosse fondata.
4.2. Ciò constatato, va ribadito che "In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti" (Cass., sez. 5, 23/09/2011, n. 19533; Cass., sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9753).
5. In applicazione di tale principio, relativamente al ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere.
Stante l'esito della controversia, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dichiara, relativamente al ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, cessata la materia del contendere e cassa la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022
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