Cassazione, sentenza n. 7957 del 11/03/2022

Sentenza n. 7957 del 11/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
7957
Data
11/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’avviso applicava l’imposta di registro al 15% sulla costituzione ventennale del diritto di superficie su un terreno agricolo destinato a un impianto fotovoltaico; i giudici di merito avevano invece riconosciuto l’aliquota dell’8%. Durante il giudizio di cassazione, la società coobbligata ha perfezionato la definizione della controversia e versato integralmente quanto dovuto. La Corte ha affermato che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce effetti anche per gli altri obbligati e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese.

Testo della pronuncia

Con l'avviso di liquidazione oggetto di causa l'Ufficio determinò, applicando l'aliquota del 15%, l'imposta di registro dovuta in relazione a contratto di concessione del diritto reale di superficie ventennale su un terreno avente destinazione agricola, sito nel Comune di (—) (PZ), per la costruzione di un impianto fotovoltaico, intercorso tra R.P. e Sun Power s.r.l., liquidando le corrispondenti maggiori somme, per complessivi Euro 21.000,00, avendo B.U., notaio rogante, autoliquidato, all'atto della registrazione, l'aliquota dell'8%, ai sensi del D.P.R. n. 131 dei 1986, Tariffa, Parte prima, allegato A, art. 1, comma 1;

Il professionista impugnò detto avviso, dinanzi alla CTP di Genova, ribadendo l'applicabilità dell'aliquota dell'8% (oltre al 2% per quella ipotecaria ed al 1% per quella catastale).

La CTP accolse il ricorso e, su appello dell'Ufficio, la CTR della Liguria confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

Resiste il B. con controricorso.

Il controricorrente ha depositato, in data 21/9/2021, istanza di trattazione, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, commi 12 e 13, per la declaratoria di estinzione del giudizio, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente Sun Repower s.r.l., come da nota depositata l'8/5/2019, documentato la definizione della lite fiscale ed il pagamento – in unica soluzione – del dovuto, nulla avendo opposto l'Agenzia delle Entrate al riguardo, nè essendo stato notificato alcun "diniego di definizione", ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 1 (nella versione ratione temporis applicabile), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha dedotto che con il contratto tassato la società Sun Power, non esercente attività agricola, ha acquistato il diritto di superficie "al fine di realizzarvi un impianto fotovoltaico" e che in base al richiamato disposto della Tariffa, art. 1, rettamente interpretato, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono assoggettati all'imposta nella misura dell'8%; tuttavia, nell'ipotesi in cui oggetto della cessione del diritto di superficie sia un terreno agricolo, l'imposta è applicata nella misura del 15%, assumendo rilievo, ai fini qui considerati, sia l'oggetto del diritto di superficie (un terreno agricolo), sia la qualificazione soggettiva di chi acquista il diritto medesimo (società commerciale). Con D..P. n. 24603 del 2021, è stata dichiarata l'estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, comma 13, dell'art. 6, essendo decorso, senza alcuna iniziativa delle parti, il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale le stesse avevano facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza di trattazione (art. 391 c.p.c.).

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19980/2014, hanno chiarito che "L'art. 391 c.p.c., comma 1 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poichè l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 3, e dell'art. 380 bis c.p.c., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.", ed inoltre hanno affermato, per quanto qui d'interesse, che "Il decreto di cui all'art. 391 c.p.c., comma 1, ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perchè si è verificato un fenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale, l'art. 391 c.p.c., comma 3, individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso. Tale istanza – che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata – va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153 c.p.c., comma 2, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 19), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese" (v. anche Cass. n. 8727/2013).

Il controricorrente, richiamando precedenti istanze, ha tempestivamente reiterato la richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione allo scopo di ottenere, con decisione collegiale, la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente Sun Power s.r.l. presentato domanda di definizione della controversia fiscale, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 136 del 2018, nonchè provveduto, come da mod. F24 versato in atti, al pagamento, in unica soluzione, dell'importo dovuto.

Ne discende, ad avviso di questa Corte, che l'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione pone nel nulla il decreto presidenziale comunicato alle parti e poichè a definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche in favore degli altri obbligati, preso atto dell'intervenuto versamento, in unica soluzione, dell'importo dovuto, da parte della società Sun Power, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese processuali devono essere compensate, come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, comma 13, mentre non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2022

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