Cassazione, sentenza n. 12887 del 22/04/2022
Sentenza n. 12887 del 22/04/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12887
- Data
- 22/04/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la revocazione della precedente decisione che aveva confermato un invito al pagamento IRPEF e un preavviso di fermo per tasse automobilistiche, contestati sotto il profilo delle notifiche, della prescrizione e della decadenza. La Corte chiarisce che l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva decisiva su un fatto non controverso, mentre le censure proposte investivano valutazioni già compiute sulla consegna postale e sulle eccezioni del contribuente. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
1. R.N. ricorre con quattro motivi contro l'Agenzia delle entrate per la revocazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 22086/2020, depositata il 13/10/2020, che ha rigettato il ricorso del contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'invito al pagamento per Irpef dell'anno 2007 e del preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche dell'anno 2009.
2. Con l'ordinanza impugnata, per quanto di interesse, la Corte riteneva l'irrilevanza della qualifica del soggetto che aveva ricevuto la notifica degli atti a mezzo del servizio postale e che non vi fosse la necessità di una seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna.
3. A seguito del ricorso dell'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica del 5 aprile 2021.
Il sostituto procuratore generale, Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia l'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto decisivo, consistente nella ricezione da parte di R.N. della raccomandata relativa alla notifica degli atti.
Secondo il ricorrente, la ricezione della raccomandata non poteva essere a lui attribuita, in quanto il ricevente aveva sottoscritto in maniera del tutto difforme dalla firma del contribuente, che risultava dagli atti di causa.
Tale fatto, la cui verità era positivamente stabilita sulla base degli atti di causa, non costituì un punto controverso sul quale la Corte ebbe a pronunciarsi.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l'erronea supposizione dell'esistenza di un fatto decisivo, la cui verità era incontestabilmente esclusa e che non costituì un punto controverso sul quale la Corte ebbe a pronunciarsi.
Tale fatto consisterebbe nella mancata specificazione da parte dell'agente postale della qualità del ricevente la raccomandata, per cui non sarebbe stato legittimo dedurre che la notifica fosse avvenuta a mani proprie del destinatario.
Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente supposto, in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso, che l'esistenza di un fatto decisivo, cioè l'identificazione del ricevente la raccomandata, la cui verità era incontrastabilmente esclusa.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l'erronea supposizione dell'esistenza di un fatto decisivo, la cui verità era incontestabilmente esclusa sulla base degli atti di causa, nonchè l'erronea supposizione di un fatto decisivo la cui verità era positivamente stabilita.
Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe rigettato il ricorso del contribuente sul presupposto, introdotto per la prima volta in Cassazione dalla difesa erariale, della mancata contestazione da parte del contribuente del fatto che la notifica sia avvenuta presso il suo domicilio, elemento, invece, sempre contestato nei precedenti gradi del giudizio.
Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia il medesimo errore di fatto, già denunziato con il terzo motivo, con rifermento alla notifica della cartella di pagamento delle tasse automobilistiche.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, ulteriori errori di fatto, a suo dire decisivi, in relazione all'eccezione di prescrizione, erroneamente rigettata dalla Corte, ed al mancato accoglimento della domanda di declaratoria di decadenza, sulla quale la Corte non si sarebbe pronunciata.
1.2. I motivi sono inammissibili.
Infatti essi vertono su circostanze di fatto sulle quali la Corte si è pronunciata, ritenendo l'irrilevanza, per la forma di notifica prescelta, dell'indicazione della persona che ha materialmente ricevuto l'atto presso il domicilio del destinatario.
Anche sull'eccezione di prescrizione la Corte ha specificamente pronunziato, ritenendo che essa fosse inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità.
La Corte ha osservato incidentalmente che l'eccezione sarebbe, comunque, manifestamente infondata, perchè non potevano ritenersi decorsi i termini di prescrizione decennale ai fini Irpef e triennale ai fini delle tasse automobilistiche, attesa l'avvenuta notifica, nel 2012, rispettivamente dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. S.U. nn. 30994/2017 e n. 8984/2018, vedi anche Cass. n. 442/2018).
E' stato anche detto che l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso – si colloca in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (vedi Cass. n. 14937/2017).
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, relativamente al fatto dell'avvenuta ricezione della raccomandata a mani proprie del ricorrente, elemento che, invece, la Corte ha valutato non decisivo, attesa l'irrilevanza della qualifica del soggetto che materialmente aveva ricevuto la notifica.
Pertanto un eventuale errore percettivo sul punto è privo della necessaria decisività.
Egualmente inammissibili sono i motivi relativi al dedotto errore sulla non contestazione della ricezione della raccomandata presso il domicilio del ricorrente, circostanza che la Corte ha ritenuto provata, affermando che, laddove il piego postale risulti consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, ancorchè con grafia illeggibile, e non risulti che il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, tra quelle indicate dalla legge, si presume fino a querela di falso che la consegna sia avvenuta presso il domicilio a mani del destinatario stesso.
La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce, dunque, il frutto di un'attività valutativa, e non di un errore percettivo revocatorio, nel senso che il giudice, essendosi posto la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sè incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 7488/2011; Cass. n. 705/1993).
Egualmente a dirsi sull'eccezione di prescrizione o decadenza, che la Corte ha ritenuto inammissibile e, comunque, infondata, attesa l'infondatezza dei motivi di ricorso relativi all'invalidità della notifica degli atti impugnati.
Invero, "in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione" (Cass., n. 20635/2017).
Per quanto fin qui detto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2022
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