Cassazione, sentenza n. 12996 del 26/04/2022

Sentenza n. 12996 del 26/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
12996
Data
26/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato tardivo l’appello dell’Agenzia contro un accertamento per imposte dirette e IVA relativo, tra l’altro, al leasing e al carburante di un natante impiegato secondo il giudice per fini privati. La Cassazione ha stabilito che la sospensione semestrale prevista per le controversie definibili rendeva tempestiva la seconda notificazione del gravame; ha invece dichiarato inammissibili o infondate le contestazioni della contribuente, anche perché dirette a rivalutare i fatti e perché l’affidamento non incide sulla debenza del tributo. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, e rigettava quello proposto da C. 97 srl avvero la sentenza n. 364/38/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2010.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare:

-in via preliminare, che il gravarne agenziale, essendo stato notificato senza successo una prima volta il 20 giugno 2017 presso il difensore domiciliatario della società contribuente (che nel frattempo aveva mutato il proprio domicilio), in quanto notificato una seconda volta con successo sempre presso il difensore domiciliatario il 31 luglio 2017 doveva considerarsi tardivo e perciò inammissibile, poichè decorso il "termine lungo" per impugnare, essendo stata la sentenza appellata depositata l'11 gennaio 2017;

-che il gravame della contribuente era invece infondato, con particolare riguardo alle eccezioni di violazione del principio di diritto del contraddittorio endoprocedimentale; di infondatezza delle pretese erariali in relazione all'IVA per legittimità della metodologia accertativa e per l'applicazione dell'aliquota ordinaria di tale imposta in luogo di quella agevolata del 6%, posto che le operazioni in contestazione dovevano considerarsi non inerenti (in relazione al contratto di leasing di un natante) ovvero imponibili (in relazione all'acquisto di carburanti), derivando da contratti simulati in frode alla legge tributaria, trattandosi di impiego di beni per fini extra aziendali (privati dei soci), sicchè anche l'aliquota applicata in sede di rettifica della dichiarazione doveva considerarsi corretta; di violazione del principio dell'affidamento, posto che le verifiche fiscali citate in comparazione dalla società i:ontribuente non potevano considerarsi utili a tal fine.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso la società contribuente che peraltro ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l'agenzia fiscale ricorrente principale deduce la violazione/falsa applicazione degli artt. 132, 133 e 327 c.p.c., art. 24 Cost., a causa dell'errata indicazione nella sentenza impugnata della data del suo deposito.

La censura è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nelle more del giudizio l'avvocatura erariale ha infatti depositato copia corretta della sentenza impugnata dalla quale emerge che la data del deposito della medesima non è il 3 marzo 2018, come erroneamente indicatosi ab origine, ma il 3 dicembre 2018, sicchè ne risulta la tempestività del ricorso principale dell'agenzia fiscale (termine lungo in assenza di notifica della sentenza della CTR; notifica del ricorso principale avviata il 30 aprile 2019).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l'agenzia fiscale ricorrer te principale lamenta la violazione/falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità, per tardività, del suo appello.

La censura è fondata.

Il testo normativo de quo, nelle parti rilevanti all'esame del mezzo (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, commi 1-4-9) prevede che "1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20 calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 692, art. 30, comma 1. 4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2915/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017".

Diversamente da quanto eccepisce nel controricorso la società contribuente, tali disposizioni legislative sono pienamente applicabili al caso di specie, non rientrando affatto la controversia nelle ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata previste dal comma 4, posto che ne sono implicate le imposte dirette e l'IVA "interna", quindi non le "risorse proprie tradizionali" (della UE) nè "l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione" e tantomeno "somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato".

Quindi, pacificamente, i termini per impugnare la sentenza della CTP napoletana erano sospesi per sei mesi dall'11 luglio 2017 (scadenza originaria del "termine lungo", essendo stata la sentenza appellata pubblicata l'11 gennaio 2017) e pertanto la seconda notifica del gravame agenziale, in quanto avvenuta il 31 luglio 2017, deve considerarsi utilmente perfezionativa della tempestiva proposizione del gravame medesimo, che è conseguentemente pienamente ammissibile sotto il profilo in questione.

Il terzo motivo del ricorso principale agenziale ne risulta assorbito.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente incidentale lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, art. 2697 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8-bis, poichè la CTR ha affermato l'imponibilità IVA sui canoni di leasing e sul carburante acquistato, negando la finalità imprenditoriale delle relative operazioni.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7-ter, 4, comma 5 (nel testo applicabile temporalmente), poichè la CTR ha sancito la correttezza dell'applicazione dell'aliquota ordinaria ln luogo di quella agevolata (6%) a detti canoni di leasing dell'imbarcazione di proprietà aziendale (—).

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Va ribadito che:

-"In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione" (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

-"Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).

Nell'articolare i due mezzi in esame risulta del tutto evidente che la ricorrente incidentale chiede a questa Corte una "revisione" dei giudizi di fatto/di merito del giudice tributario di appello, il che è chiaramente al di fuori del perimetro de l'error in judicando in jure.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente incidentale denuncia la violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2003, art. 10, poichè la CTR ha ritenuto infondata la sua eccezione di invalidità dell'atto impositivo impugnato in quanto distonico da analoghe verifiche fiscali per altre annualità e dall'intervenuta assoluzione in sede penale per i fatti in contestazione, in ciò appunto concretandosi la violazione del principio "statutario" evocato.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Anzitutto anche il mezzo de quo si pone in chiaro contrasto con i limiti del presente giudizio quali consolidatamente fissati negli appena citati arresti giurisprudenziali, chiedendo un sindacato sul giudizio di fatto della CTR campana inerente tale punto decisionale, a questa Corte sicuramente inibito.

In ogni caso deve darsi seguito al consolidato principio di diritto secondo il quale "Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi" (Sez. 5, Sentenza n. 5934 del 25/03/2015, Rv. 635008 – 01).

Nella censura la critica è diretta esclusivamente all'applicazione dell'imposta (IVA), mentre nulla di specifico è detto circa l'applicazione delle sanzioni, sicchè il parametro normativo indicato risulta non congruente alla censura stessa.

In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso principale, inammissibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo del ricorso stesso, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo nei termini di cui in motivazione ed assorbito il terzo motivo del ricorso principale medesimo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2022

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