Cassazione, sentenza n. 12997 del 26/04/2022

Sentenza n. 12997 del 26/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
12997
Data
26/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una prestatrice italiana chiedeva il rimborso dell’IVA indebitamente versata tra il 1999 e il 2006 su servizi resi a una committente estera, sostenendo che il termine biennale decorresse dalla pronuncia europea che aveva chiarito il rimedio azionabile. La Cassazione ha confermato che il termine decorreva dal pagamento, poiché quella decisione non costituiva il diritto alla restituzione e le precedenti difficoltà integravano impedimenti di fatto. Per alcune annualità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse; per le altre ha rigettato tutti i ricorsi.

Testo della pronuncia

1.Con sentenza n. 6869/02/2014, depositata in data 17 novembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di I. T. Italy s.r.l., a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, di I. T. Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di successore a titolo particolare della I.T. Italy s.r.l. – in forza dell'atto conferimento a rogito notaio A., rep. (—), racc. (—) del 30 settembre 2008 – nonchè di Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n. 188/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della I.T. Italy s.r.l. avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio sull'istanza di rimborso della somma di Euro 3.727.529,35 versata a titolo Iva, relativamente agli anni 1999-2006.

1.2.In punto di fatto, il giudice di appello, ha premesso che: 1) la I. T. Italy s.r.l., in esecuzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi – preparatori e ausiliari collegati ai prodotti da fumo e consistenti, altresì, nell'attività amministrativa connessa all'applicazione dei prezzi di tariffa e delle normative a tutela della salute in materia di tabacchi – stipulato con la Reemtsma International GmbH, cui era subentrata, per effetto di successive fusioni per incorporazione, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, aveva versato all'erario italiano, in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, – che prevedeva la territorialità dell'imposta del Paese del prestatore – per gli anni 1999-2006, la somma di Euro 3.727.529,35 a titolo di Iva, addebitando tale somma in rivalsa sulla committente; 2) la società committente aveva intimato alla I. T. Italy s.r.l. l'integrale restituzione dell'Iva, lamentando l'impossibilità di ottenere direttamente il rimborso dell'imposta, stante il rifiuto opposto, per l'anno 1994, dall'Agenzia delle entrate – oggetto, peraltro, di impugnativa con procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 2808 del 2008 che, recependo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2007, nella causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH c. Ministero delle finanze, aveva affermato l'insussistenza in capo alla committente tedesca del diritto al rimborso Iva non dovuta ed erroneamente fatturata nei suoi confronti dal prestatore di servizi; 3) a fronte di quanto sopra, la I. T. Italy s.r.l. in data 27 novembre 2007, aveva presentato istanza di rimborso dell'Iva versata relativamente agli anni 1999-2006, su cui si era formato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, impugnato dalla medesima dinanzi alla CTP di Roma;

4) aveva controdedotto l'Agenzia delle entrate eccependo la tardività dell'istanza per decorso del termine biennale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 in relazione alle annualità 1999-2004, e nel merito la legittimità del diniego, in quanto non era stato rispettato il termine annuale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26, comma 3, per la registrazione della nota di variazione; 5) aveva spiegato intervento la società committente Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH nonchè la I. T. Italia, quale successore a titolo particolare della I. T. Italy s.r.l.; 6) la CTP di Roma, con sentenza n. 188/1/09, aveva accolto il ricorso; 7) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR del Lazio che, con sentenza n. 136/22/10, lo aveva dichiarato inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 2, non risultando provata l'avvenuta notifica del gravame nei confronti della I. T. Italia s.r.l.; 8) avverso questa decisione, l'A.F. aveva fatto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 14904/12 del 5 settembre 2012, lo aveva accolto, cassando la sentenza e rinviando ad altra sezione della CTR, in quanto "la mancata integrazione del contraddittorio in appello non dava luogo in nessun caso all'inammissibilità del gravame" bensì all'integrazione del contraddittorio"; 9) con atto del 5 dicembre 2012, la I. T. Italy s.r.l. aveva riassunto il giudizio dinanzi alla CTR chiedendo la conferma della sentenza della CTP di Roma; 1) l'Agenzia delle entrate aveva insistito nei motivi di appello già articolati e la Imperial Tobacco Italia si era costituita in data 12 giugno 2013.

1.3.La CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) trasferendo alla fattispecie in esame i principi di cui alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., n. 13676 del 2014, l'istanza di rimborso Iva presentata dalla I. T. Italy s.r.l., in data 27 novembre 2007, era da considerarsi tardiva per gli anni 1999-2004, essendo decorsi due anni dalla data del versamento; 2) non rilevavano le eccezioni svolte dalla società appellata circa la violazione del principio di neutralità dell'Iva e degli altri principi fondamentali in materia di Iva; 4) l'istanza di rimborso Iva, relativamente agli anni 2005 e 2006, era tempestiva in quanto effettuata nel biennio dall'avvenuto versamento dell'imposta.

2.Avverso la sentenza della CTR, I. T. Italy s.r.l., a socio unico, e I. T. Italia s.r.l., in qualità di successore a titolo particolare della prima, propongono ricorso principale per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito, con controricorso, l'Agenzia delle entrate, spiegando ricorso incidentale articolato in due motivi cui resistono, con controricorso, le società ricorrenti; propone, altresì, ricorso incidentale adesivo affidato a sei motivi Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH.

3. All'udienza del 4 febbraio 2019, su richiesta del difensore delle società ricorrenti – per le ragioni già esposte nella memoria depositata – alla quale non si sono opposti il Sostituto Procuratore generale e l'Avvocatura generale, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.

4. Il ricorso è stato rifissato per la trattazione in pubblica udienza ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8bis come convertito, con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

5. Le società I. T. Italy s.r.l., I. T. Italia s.r.l. e Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH hanno depositato istanza di discussione orale nonchè memorie ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le annualità 1999, 2000, 2001 e 2003, stante l'avvenuto rimborso dell'Iva da parte dell'Agenzia in capo alla prestatrice Tobacco Italy s.r.l. ovvero in capo alla committente Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, nonchè per le altre annualità l'accoglimento dei ricorsi.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo del ricorso principale, I. T. Italy s.r.l., a socio unico, e I.T. Italia s.r.l., in qualità di successore a titolo particolare della prima, denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, per avere la CTR ritenuto la tardività dell'istanza di rimborso Iva presentata dalla I.T. Italy s.r.l. in data 27 novembre 2007 sulla base di quanto affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 13676 del 2014, ancorchè quest'ultima decisione concernesse una fattispecie non assimilabile a quella oggetto di causa non vertente su tributi riscossi in forza di una norma impositiva interna in contrasto con il diritto comunitario; ciò, in quanto- ad avviso delle ricorrenti – diversamente dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13676 del 2014, la sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2007, nella causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH c. Ministero delle finanze – recepita dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2808 del 2008 – lungi dal dichiarare una norma impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario, aveva costituito, in ossequio al principio di effettività, il "presupposto" per la insorgenza in capo ad I. T. Italy s.r.l., quale prestatore dei servizi, del diritto alla restituzione dell'Iva indebitamente versata, con conseguente decorrenza dalla data di pubblicazione della medesima (15 marzo 2007) del termine biennale di decadenza per la proposizione dell'istanza di restituzione dell'Iva.

2.Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., per avere la CTR, nel richiamare il contenuto della sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 13676 del 2014, interpretato erroneamente tale norma laddove prevede che la prescrizione – principio applicabile anche alla decadenza – inizia a decorrere dal giorno in cui il relativo diritto può essere fatto valere, senza considerare che nella sentenza richiamata, l'ambito applicativo dell'indagine è limitato alle ipotesi in cui successivamente al versamento del tributo intervenga una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari la disciplina impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario e che, diversamente, la sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2007, nella causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH c. Ministero delle finanze – nello stabilire in capo alla I. T. Italy s.r.l. la titolarità dell'azione alla restituzione dell'Iva, atteneva alla "possibilità legale" di fare valere il relativo diritto, e non già ad un "impedimento di fatto", con conseguente decorrenza dalla data della pubblicazione di quest'ultima del termine di decadenza biennale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

2.1.I motivi primo e secondo – da trattare congiuntamente per connessione – sono infondati.

2.2.Ad avviso delle ricorrenti, la CTR, quanto alla ritenuta tardività dell'istanza di rimborso per gli anni 1999-2004, richiamando la sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 13676 del 2014, disciplinante una fattispecie diversa da quella oggetto di causa non involgente una declaratoria d'incompatibilità di una norma impositiva nazionale con la normativa comunitaria, avrebbe errato nell'individuare il dies a quo di decorrenza del termine biennale di decadenza nel pagamento dell'imposta e non già nella data di pubblicazione (15 marzo 2007) della sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2007, nella causa C-35/05, quale "presupposto" per la insorgenza, in capo alla società prestatrice dei servizi, del diritto alla restituzione dell'Iva e, dunque, della "possibilità giuridica" di esercizio dello stesso.

In primo luogo, le ricorrenti muovono da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la CTR nel richiamare, quanto alla rilevata tardività della istanza di rimborso Iva, per gli anni 1999-2004, la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, n. 13676 del 2014, lungi dal volere sovrapporre la fattispecie oggetto di causa – quale era quella del versamento di Iva non dovuta ed erroneamente fatturata, trattandosi di operazione non imponibile – a quella del tributo versato in forza di norma impositiva nazionale dichiarata successivamente incompatibile con quella comunitaria, ha fatto correttamente applicazione dei principi chiaramente esposti nella detta pronuncia secondo cui, ex art. 2935 c.c., la prescrizione – principio applicabile anche alla decadenza – comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con ciò facendo riferimento alla sola "possibilità legale", non influendo sul decorso della prescrizione, salve eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Relazione al codice, p. 1198); con ciò, la CTR, al pari di quanto ritenuto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13676 del 2014, circa la valenza di "meri impedimenti di fatto" come tali inidonei ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, di norme impositive costituzionalmente illegittime ovvero incompatibili con la normativa comunitaria, ha considerato ad esse equiparabile la situazione dell'erronea fatturazione di Iva al destinatario delle prestazioni, inidonea, in quanto tale, ad incidere sulla decorrenza del termine di decadenza biennale dell'istanza di rimborso, con conseguente individuazione del relativo dies a quo, secondo la regola generale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, seconda parte, nel giorno del pagamento dell'imposta non dovuta.

Quanto poi alla valenza asseritamente costitutiva della sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2007, nella causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH c. Ministero delle finanze, in ordine all'insorgenza, in capo alla società prestatrice di servizi, del diritto alla restituzione e alla possibilità giuridica di farlo valere, con conseguente decorrenza – ad avviso delle ricorrenti – del termine biennale di decadenza dalla data della sua pubblicazione (15 marzo 2007) in luogo che dal versamento, va osservato che la Corte di giustizia, in forza della sentenza sopra richiamata, si è limitata a stabilire, quanto al 1 quesito, l'esatta portata interpretativa degli artt. 2 e 5 dell'8^ Direttiva circa la rimborsabilità (esclusa), in base a dette disposizioni, dell'Iva non dovuta e erroneamente fatturata al destinatario delle prestazioni, poi versata all'erario dello Stato membro del luogo di tali prestazioni; e quanto al 2 quesito, la compatibilità (ammessa) con i principi di neutralità, effettività, non discriminazione di una legislazione nazionale che (quale quella in esame nella causa principale) preveda che solo il prestatore di servizi sia legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di Iva mentre il destinatario dei servizi possa esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore; con ciò, senza che la Corte di giustizia abbia, con tale decisione, inciso sull'esistenza del "presupposto" per la restituzione dell'imposta non dovuta e, dunque, sulla decorrenza del termine biennale di decadenza dal pagamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, cit..

3.Con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per avere la CTR, ritenuto la tardività dell'istanza di rimborso dell'Iva per gli anni 1999-2004, richiamando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in una lettura erronea, in quanto quest'ultimo prevede un termine quadriennale e non già biennale di decadenza.

3.1.La censura non coglie il decisum, avendo la CTR, nel dichiarare tardiva la istanza di rimborso Iva, per gli anni 1999-2004, fatto chiaramente applicazione, sebbene evocando per mero errore materiale il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 della regola iuris di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e, dunque, del termine biennale di decadenza decorrente dalla data del pagamento.

4.Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR, nel denegare il rimborso dell'Iva versata dal 1999 al 2004, considerato il comportamento tenuto da I.T. Italy s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle entrate, e, in particolare, la buona fede della contribuente che – come si evinceva dal p.v.c. del 19 novembre 2008 e dalla sentenza impugnata – aveva applicato l'imposta del Paese del prestatore, il che, secondo la giurisprudenza comunitaria, avrebbe dovuto comportare da parte dello Stato membro la contemplazione della possibilità di rettificazione dell'imposta indebitamente fatturata.

4.1.Va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 17 novembre 2014) concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). Nella specie, il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha assolto il suddetto onere.

4.2. Peraltro, la censura non attiene al decisum, avendo la CTR ritenuto legittimo il diniego di rimborso dell'Agenzia, quanto alle annualità 1999-2004, stante la riscontrata tardività della relativa istanza, per intervenuta decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 senza che, nell'impianto motivazionale del giudice di appello, assumesse, sotto tale profilo, alcun rilievo il dedotto comportamento in buona fede della Imperial Tobacco Italy s.r.l. nè tantomeno la asserita necessaria possibilità di rettificazione di ogni imposta indebitamente fatturata.

5.Con il quinto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR – nel ritenere I. T. Italy s.r.l. decaduta dalla possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva versata dal 1999 al 2004 – considerato l'opposto diniego da parte delle autorità nazionali del diritto al rimborso Iva in capo alla committente tedesca, diniego confermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2808 del 2008 che aveva recepito le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2007, nella causa C35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH c. Ministero delle finanze – secondo cui, in caso di impossibilità o eccessiva difficoltà del rimborso Iva in capo alla committente, lo Stato italiano deve permetterne il recupero, in ossequio al principio di effettività.

5.1.Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, avendo la CTR, con riguardo alle annualità 1999-2004, dichiarato la tardività dell'istanza di rimborso presentata dalla I. T. Italy s.r.l. per decorrenza del termine biennale, senza che, sotto tale profilo, venisse in rilievo la questione – peraltro non integrante un "fatto storico" – della non rimborsabilità/detraibilità in capo alla committente tedesca dell'Iva erroneamente fatturata nei suoi confronti dal prestatore di servizi, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2808 del 2008, in recepimento delle statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2007, nella causa C35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH c. Ministero delle finanze.

6.Con il sesto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia della CTR in ordine alle eccezioni svolte dalla società I. T. Italy circa la violazione del principio di neutralità e degli altri principi fondamentali in materia di Iva (principio di equivalenza, di parità delle parti etc.).

6.1.Il motivo è infondato.

Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 c.p.c., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012).

Nella specie, la CTR, dopo avere ritenuto tardiva l'istanza di rimborso Iva relativamente agli anni 1999-2004, per decorrenza del termine biennale dalla data del versamento, ha espressamente dichiarato non rilevanti – e, dunque, prive di pregio – le eccezioni sollevate nelle controdeduzioni in appello dalla Imperial Tobacco Italy s.r.l. circa la assunta violazione, quanto al diniego tacito di rimborso, del principio di neutralità e degli altri principi fondamentali in materia di Iva.

7.Con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Agenzia delle entrate, denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso Iva relativamente alle annualità 2005 e 2006, ancorchè, il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 avrebbe dovuto essere applicato, per quanto riguardava il 2005, calcolando quale dies a quo l'unico versamento per il quale – alla data del 27 novembre 2007 di presentazione dell'istanza di rimborso – non era già decorsa la decadenza ossia il 16 dicembre 2005 corrispondente alla mensilità Iva di novembre e, con riferimento al 2006, il saldo di dicembre corrisposto il 16 gennaio 2006.

7.1.Il motivo è inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della parte in fatto della sentenza impugnata emerge come l'eccezione di decadenza dell'istanza di rimborso Iva fosse limitata alle annualità di imposta 1999-2004 e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quella questione – relativa anche alla assunta tardività della istanza di rimborso con riguardo alle mensilità gennaio-ottobre 2005 – innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis ia veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009).

8.Con il secondo motivo del ricorso incidentale, l'Agenzia delle entrate denunciando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ripropone la medesima censura di cui al primo motivo.

8.1.Il motivo è inammissibile, in quanto, alla luce della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, in spregio alle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, le ricorrenti non hanno assolto l'onere di indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".

9.Con il ricorso incidentale, la Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, ripropone le medesime censure articolate nel ricorso principale dalle società I. T. Italy s.r.l e I. T. Italia s.r.l., in qualità di successore a titolo particolare della prima.

9.1. Il rigetto del ricorso principale comporta – per le medesime argomentazioni – anche quello del ricorso incidentale adesivo dalla Reemtsma – i cui sei motivi ricalcano perfettamente le censure formulate nel ricorso principale dalle due società- proposto tempestivamente nei termini ordinari di impugnazione (Cass. 21 marzo 2007 n. 6807).

10.Con la memoria depositata dalle ricorrenti in prossimità dell'udienza del 4 febbraio 2019, si evidenziano, da un lato, lo ius superveniens di cui alla L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 8 che ha introdotto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30ter (in vigore dal 12 dicembre 2017) – in forza del quale il termine biennale per presentare l'istanza di rimborso decorre, in capo al prestatore di servizi, dalla avvenuta restituzione al committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa qualora la non debenza dell'Iva sia accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, purchè il versamento dell'imposta sia avvenuto al di fuori dei contesti di frode fiscale – e dall'altro, la situazione di "ingiustificabile compressione del diritto di agire" in cui si era trovato il prestatore di servizi – per lo meno fino al 15 marzo 2007, data di pubblicazione della sentenza Reemtsma (C-35/05) – con conseguente necessità di disapplicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, per riconosciuta contrarietà con il diritto unionale. Da qui anche la richiesta di rimessione della questione di massima di particolare importanza alle Sezioni unite della Corte di cassazione ex art. 374 c.p.c..

Al riguardo, premessa la non incidenza nel presente giudizio del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamato art. 30ter entrato in vigore dal 12/12/2017 e in considerazione della sopra evidenziata non incidenza della decisione della Corte di giustizia con la sentenza del 15 marzo 2007, nella causa C-35/05, sull'esistenza del "presupposto" per la restituzione dell'imposta non dovuta e, dunque, nella specie, sulla decorrenza del termine biennale di decadenza dal pagamento ai sensi dell'art. 21, comma 2, cit., non si ravvisa l'opportunità per la richiesta trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite nè tantomeno per il richiesto rinvio della causa.

Nella medesima memoria, le ricorrenti rappresentano altresì – in relazione al controricorso avverso il ricorso incidentale dell'Agenzia che in sede di giudizio di ottemperanza era stata emessa la sentenza della CTR del Lazio n. 4557/17, depositata il 19.7.2017 (con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata il 17 gennaio 2019) nella quale si dava atto dell'avvenuta impugnazione parziale da parte dell'Ufficio della sentenza della CTR n. 6869/02/14, limitatamente ai rimborsi dei versamenti Iva effettuati fino al 27.11.2005 per l'anno 2005 (in quanto colpiti da decadenza) con conseguente acquiescenza alla parte di essa relativa all'accertato diritto al rimborso Iva per i versamenti effettuati dopo il 27.11.05 per il 2005 e per tutti i versamenti dell'anno 2006 (è richiamata la nota dell'Agenzia del 17 novembre 2017, pto. 214543/17).

Il rigetto del ricorso incidentale dell'Agenzia per le sopra esposte ragioni rende irrilevante, nel presente giudizio, l'eccepita formazione del giudicato parziale Iva versata dopo il 27 novembre 2005 in forza della richiamata sentenza della CTR del Lazio n. 4557/17.

In prossimità dell'udienza, le società ricorrenti (in via principale e incidentale) hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le annualità 1999,2000,2001 e 2003, stante l'avvenuto rimborso dell'Iva da parte dell'Agenzia in capo alla prestatrice T. Italy s.r.l. ovvero in capo alla committente Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH.

11.In conclusione, va dichiarata – con riguardo alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2003 – l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale adesivo Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio; per le residue annualità, vanno rigettati sia il ricorso principale che quelli incidentali dell'Agenzia delle entrate e incidentale (adesivo) della Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. 12.In considerazione della reciproca soccombenza, questa Corte ravvisa giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: dichiara, con riguardo alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2003, l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale adesivo Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH per sopravvenuta carenza di interesse; con riguardo alle residue annualità, rigetta tutti i ricorsi.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle società ricorrenti principali e della società ricorrente incidentale (adesiva) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2022

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