Cassazione, sentenza n. 13005 del 26/04/2022
Sentenza n. 13005 del 26/04/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13005
- Data
- 26/04/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la responsabilità solidale per maggiori IRES e IVA accertate, ma in Cassazione restava da definire soltanto la posizione del contribuente che aveva presentato domanda di definizione agevolata e documentato il pagamento della prima rata. La Corte ha rilevato che, in assenza di diniego notificato e di istanza di trattazione entro i termini previsti, il processo doveva essere dichiarato estinto. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento nei confronti di T. s.r.l. con il quale, relativamente all'anno di imposta 2009, aveva contestato l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, l'omessa dichiarazione di operazioni effettuate in annualità precedenti con Iva a esigibilità differita e l'omessa dichiarazione di operazioni con Iva esigibile nell'anno, richiedendo, quindi, una maggiore Ires e Iva; successivamente, l'avviso di accertamento era stato, altresì, notificato, a titolo di responsabilità solidale, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, ai trust, in persona dei relativi trustee, nonchè a C.G., C.R.D. e alla società T. s.r.l.; avverso l'avviso di accertamento tutti i responsabili in solido avevano proposto distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria vprovinciale di Udine che, previa riunione, li aveva rigettati; avverso la sentenza del giudice di primo grado i contribuenti avevano proposto appello congiuntamente.
La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha rigettato l'appello.
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso C.R.D., C.G., T. s.r.l., CR Trust, INV 1 Trust e VIC 1 Trust, affidato a dieci motivi di censura, illustrato con successiva memoria.
l'Agenzia delle entrate non si è costituta ma ha partecipato alla discussione in pubblica udienza.
Con atto del 5 giugno 2019 C.R.D. ha comunicato di avere presentato domanda di definizione delle liti fiscali agevolata della presente controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ed ha chiesto pronunciarsi la sospensione del giudizio. Questa Corte, preso atto della suddetta comunicazione, ha quindi pronunciato sentenza parziale n. 14978/2020, con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo relativamente alla sola pretesa nei confronti di C.R.D., ed ha esaminato i motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti che non avevano proposto la domanda di definizione agevolata ed avevano, altresì, dichiarato di avere interesse alla decisione di merito.
Motivi della decisione
La presente controversia ha riguardo unicamente alla pretesa fatta valere nei confronti di C.R.D., essendo stata definita la posizione degli altri ricorrenti con la pronuncia parziale di questa Corte n. 14978 del 2020.
Ciò precisato, va preso atto che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, trasmessa all'Agenzia delle entrate, nonchè della documentazione comprovante il pagamento della prima rata di quanto dovuto.
Va quindi precisato che, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13, l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali e che, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2022
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