Cassazione, sentenza n. 23888 del 01/08/2022
Sentenza n. 23888 del 01/08/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23888
- Data
- 01/08/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva un avviso per IRES, IRAP e IVA intestato a una società già cancellata, ma notificato al suo ex liquidatore; la CTR ne aveva escluso la validità per difetto di legittimazione passiva. La Cassazione ha chiarito che, dopo l’estinzione, i debiti sociali si trasferiscono ai soci nei limiti applicabili, mentre il liquidatore non succede alla società e la sua eventuale responsabilità deve essere accertata autonomamente. Poiché l’atto risultava notificato soltanto nella qualità di ex liquidatore, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza n. 1082/08/15 dell'11/06/2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da M.E., nella qualità di liquidatore e socio unico di (—) s.r.l. unipersonale (di seguito (—)), avverso la sentenza n. 49/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Prato (di seguito CTP) che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta (—).
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di (—) e notificato al socio unico ed ex liquidatore della stessa a seguito dell'estinzione della società precedentemente verificatasi.
1.2. La CTR, in riforma della sentenza impugnata, riteneva che: a) il credito erariale, sorto nell'anno (—), era inesistente alla data di cancellazione della società; b) la notifica all'ex liquidatore era nulla per difetto di legittimazione passiva di (—); c) l'accertamento era inesistente in ragione della cancellazione e conseguente estinzione della società.
2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.
3. M.E. resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, comma 4, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato l'avviso di accertamento legittimamente notificato a M.E. quale socio unico della società estinta.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Costituisce circostanza pacifica, oltre che emergente dalla sentenza impugnata, che (—) è stata cancellata dal registro delle imprese in data 05/01/2010 e che, pertanto, l'avviso di accertamento, concernente la rettifica del reddito della società, è stato notificato a M.E. dopo l'estinzione della società (di cui si dà atto anche nell'atto impositivo) e nella spiegata qualità di liquidatore della società estinta.
1.3. Orbene, costituisce principio più volte affermato da questa Corte – sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all'atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass. n. 25487 del 12/10/2018) – quello per il quale, a seguito dell'estinzione della società, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per il caso di morte del debitore.
1.3.1. Invero, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013).
1.4. Nel caso di specie, la difesa erariale non si confronta con l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, per il quale l'avviso di accertamento è stato notificato a M.E. nella sola qualità di ex liquidatore della società e non anche nella qualità di socio della stessa.
1.5. Il superiore accertamento in fatto, di cui si dà chiaramente conto nella parte motiva della sentenza della CTR (riportando la parte in fatto le posizioni delle parti), non è posto in discussione dalle risultanze dell'avviso di accertamento, in cui – diversamente da quanto affermato dall'Agenzia delle entrate – non si dà atto della notifica dello stesso al controricorrente nella qualità di socio unico (e, infatti, tale circostanza non emerge dalle trascrizioni dell'atto impositivo effettuate in ricorso).
1.6. In definitiva, una volta estinta la società con la cancellazione dal registro delle imprese, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato ai soci e non già all'ex liquidatore, che ha cessato le sue funzioni, così come esattamente statuito dal giudice di appello.
1.7. Vale solo la pena di evidenziare che cosa ben distinta è la responsabilità del liquidatore per le obbligazioni sociali della società estinta, responsabilità che ha natura civilistica e non tributaria (Cass. n. 29474 del 21/10/2021; Cass. n. 15377 del 20/07/2020), sicchè il liquidatore non succede alla società (Cass. n. 17020 del 25/06/2019) e non è legittimato passivamente in caso di estinzione della società (Cass. n. 29969 del 19/11/2019), dovendo la sua responsabilità essere autonomamente accertata.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 157.850,00.
2.1. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiarare inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00, oltre ad Euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
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Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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