Cassazione, sentenza n. 24250 del 04/08/2022

Sentenza n. 24250 del 04/08/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
24250
Data
04/08/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento sintetico IRPEF fondato sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile, nonché l’asserita mancata valutazione delle disponibilità indicate dal contribuente per giustificare il proprio tenore di vita. La Cassazione ha stabilito che il confronto deve avvenire tra dati omogenei, considerando il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili; ha inoltre rilevato che la CTR aveva esaminato vendita immobiliare, finanziamenti, riscatto della polizza e prestito familiare. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per le annualità 2006 e 2007, per quanto qui di interesse, in quanto risultava una incongruità fra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5. Il contribuente, dopo un parziale annullamento in autotutela, proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, la quale peraltro lo rigettava. Lo stesso ricorreva quindi alla Commissione tributaria regionale, che a sua volta respingeva il ricorso. Avverso tale ultima decisione, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi. Si è costituita l'Agenzia con controricorso per resistere all'impugnazione. In data 7 maggio 2019 la parte ricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, lett. c", nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, "lett. e", in relazione alla determinazione dello scostamento fra il reddito complessivo netto accertabile e il reddito complessivo netto dichiarato.

Ricorda infatti il contribuente che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 1, stabilisce che si procede a rettifica quando il reddito complessivo dichiarato risulti inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano in tutto in parte le deduzioni del reddito o le detrazioni di imposta, indicate nella dichiarazione. A tale fine sarebbe rilevante il confronto fra il reddito complessivo netto dichiarato e quello complessivo netto accertabile, nell'ipotesi in cui vi sia uno scostamento per almeno un quarto di quest'ultimo rispetto a quello dichiarato. Nella specie, il reddito complessivo netto sinteticamente accertato era pari ad Euro 17.096 e il reddito complessivo netto dichiarato era pari ad Euro 14.708, per cui senza l'applicazione a quest'ultimo delle decurtazioni per oneri deducibili, non vi sarebbe stata la differenza che comporta la rettifica. Tale differenza sarebbe stata individuata invece, proprio in quanto l'Ufficio aveva applicato al reddito effettivamente considerato dal contribuente gli oneri deducibili, portando così lo stesso all'importo di Euro 6.400.

Secondo il ricorrente tale modo di procedere sarebbe illegittimo, in quanto il raffronto dovrebbe avvenire tra il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile e quello complessivo netto dichiarato, senza la decurtazione degli oneri deducibili, richiamando in proposito alcune decisioni di merito, secondo cui sarebbe illegittimo il raffronto effettuato tra il reddito sintetico e il reddito imponibile dichiarato meno oneri deducibili, anzichè tra il reddito sintetico e il reddito dichiarato.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, "lett. c)", per omesso esame circa un fatto decisivo.

A giudizio del ricorrente infatti la CTR non avrebbe esaminato una serie di circostanze allegate dallo stesso, al fine di giustificare il proprio tenore di vita e in particolare a) l'indebito conteggio di un rimborso carta Unicredit per Euro 2500,00, che costituirebbe un mero "giro contabile"; b) l'omessa considerazione dell'uso promiscuo dell'appartamento sito in (—), avendo l'Agenzia conteggiato come a carico del contribuente tutte le spese relative; c) l'omesso abbattimento del valore per vetustà dell'immobile; d) l'omessa considerazione del fatto che il contribuente aveva un unico cliente; e) l'indebito conteggio delle spese per le abitazione ed un'autovettura.

La CTR non avrebbe poi preso in considerazione l'avvenuta vendita di un immobile per Euro 127 mila; la riscossione di una polizza; la presenza di finanziamenti; l'ottenimento di un prestito di 5 mila dal padre.

3. Il primo motivo, al netto della sua erronea rubricazione, riportando dati normativi non corrispondenti e risultando non ricostruibile il collegamento fra il primo ed il secondo periodo, e pur volendo interpretare lo stesso alla luce del relativo contenuto, qual censura per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato.

In effetti la giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito come il raffronto dei redditi, rilevante a mente dell'art. 38 cit., deve avvenire fra dati omogenei, per cui per reddito dichiarato deve intendersi quello al netto degli oneri deducibili " "in tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, come regolato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, la rettifica dell'IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito dichiarato dal contribuente al netto degli oneri deducibili, dovendo essere eseguito il raffronto sulla base di dati omogenei" (Cass. 19/10/2007, n. 21932; conformi, in materia di Irpef, Cass. 16/04/2007, n. 8984 e da ultimo, Cass. 30/03/2021, n. 8721, in motivazione).

4. Pure il secondo motivo è infondato. Invero, sempre aldilà della rubrica del motivo, questo si appunta essenzialmente sul preteso omesso esame delle circostanze portate dal contribuente a sostegno della giustificazione del proprio tenore di vita aldilà dei redditi dichiarati. Viceversa emerge come la CTR abbia preso in considerazione sia l'avvenuta vendita dell'immobile, sia i finanziamenti, sia il riscatto della polizza vita, sia infine il prestito che il padre avrebbe asseritamente effettuato. Volta dunque che il giudice di secondo grado ha preso in considerazione tutti i fatti, non è possibile censurare il contenuto della motivazione in altra guisa, salvo il ricorrere dell'omessa o apparente motivazione neppur qui prospettato e d'altronde non sussistente tenuto conto delle considerazioni ed elementi addotti relativamente alle singole giustificazioni sopra riferite.

5. Al postutto il ricorso va respinto, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente.

6. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte;

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022

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