Cassazione, sentenza n. 24579 del 09/08/2022

Sentenza n. 24579 del 09/08/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
24579
Data
09/08/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una cartella per IRES, IRAP e IVA era stata annullata perché l’avviso presupposto era stato notificato a una società già incorporata ed estinta; l’Agenzia sosteneva comunque la validità della notificazione. La Cassazione ha ribadito che la fusione per incorporazione estingue l’incorporata e trasferisce all’incorporante la legittimazione relativa ai rapporti già facenti capo alla prima. Poiché l’atto impositivo era stato indirizzato al soggetto estinto anziché alla società incorporante, la notificazione è stata ritenuta nulla e il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 83/19/12 del 09/10/2012 la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (di seguito CTR) ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna (di seguito CTP) n. 78/17/09, la quale aveva accolto il ricorso di E. s.p.a., poi in amministrazione straordinaria (di seguito Eutelia), nei confronti di una cartella di pagamento relativa ad IRES, IRAP e IVA concernenti l'anno d'imposta 2004.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento riguardava la società R. s.p.a., incorporata in data 03/01/2007 in E. s.p.a., a sua volta incorporata in data 19/10/2007 in Eutelia, ed è stata dichiarata nulla dalla CTP in ragione della mancata prova della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto.

1.2. La CTR respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che la notificazione dell'avviso di accertamento era stata effettuata nei confronti di Eunics s.p.a. in data 15/02/2008 e, quindi, successivamente alla sua estinzione a seguito di fusione per incorporazione, con conseguente inesistenza della stessa, in quanto effettuata nei confronti di soggetto inesistente.

2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. Eutelia ed Equitalia Centro s.p.a. non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimate.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate si duole della violazione dell'art. 2504 bis c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento a E. s.p.a., società incorporante R. s.p.a. e incorporata in Eutelia in data antecedente alla menzionata notifica.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Costituisce circostanza pacifica che l'avviso di accertamento è stato notificato a E. s.p.a., già incorporata in Eutelia in data antecedente alla notificazione dell'atto impositivo, con conseguente cancellazione ed estinzione della predetta società.

1.3. Ciò premesso, questa Corte ha più volte affermato – sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all'atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass. n. 25487 del 12/10/2018) – che, a seguito dell'estinzione della società, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per il caso di morte del debitore.

1.3.1. Invero, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013).

1.3.2. Nello specifico caso di fusione per incorporazione, la giurisprudenza di questa Corte si era attestata nel senso di ritenere che la legittimazione attiva e passiva della società incorporata non venisse meno a seguito della fusione, costituente una semplice vicenda evolutiva-modificativa del rapporto, salva la cancellazione dal registro delle imprese della società incorporata (Cass. n. 32208 del 10/12/2019; Cass. n. 3820 del 15/02/2013; si veda, altresì, con qualche distinguo, Cass. n. 14177 del 24/05/2019).

1.3.3. Un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 32208 del 10/12/2019; Cass. n. 3820 del 15/02/2013), ha ritenuto, invece, che la legittimazione spetti unicamente al soggetto incorporante e che la società incorporata, essendosi estinta, non è più legittimata a ricevere la notificazione. E' stato, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: "la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva" (Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021).

1.4. Nel caso di specie, la notificazione dell'avviso di accertamento ad una società già estinta, in quanto cancellata a seguito di incorporazione, è nulla e implica la sostanziale correttezza della sentenza della CTR, che ha confermato la sentenza di primo grado in ragione della omessa notificazione dell'atto presupposto a soggetto passivamente non legittimato.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

2.2. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2022

Domande frequenti

Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.

Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?

Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.

Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?

Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.