Cassazione, sentenza n. 25748 del 01/09/2022
Sentenza n. 25748 del 01/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25748
- Data
- 01/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava la validità di un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, poiché la delega di firma non indicava nominativamente il funzionario sottoscrittore. La Corte ha ribadito che tale delega realizza un decentramento interno della sottoscrizione, senza trasferimento di funzioni: può quindi essere conferita anche mediante ordini di servizio ed è sufficiente individuare la qualifica del delegato, così da consentire la verifica della corrispondenza con il firmatario. Ritenuta conforme a questo principio la decisione della CTR, il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.
Testo della pronuncia
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto da ATD srl avverso la sentenza n. 73/1/1e della Commissione tributaria provinciale di Prato che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA (—).
La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che era infondata l'eccezione pregiudiziale di invalidità dell'atto impositivo impugnato per il vizio della sottoscrizione del funzionario delegato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, poichè la CTR ha affermato la validità della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento impugnato, nonostante la mancata indicazione nominativa dello stesso nella delega medesima.
Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- la ricorrente lamenta subordinatamente l'omesso esame del fatto decisivo controverso dell'idoneità della delega di firma oggetto dell'eccezione di cui alla prima censura.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
Va infatti ribadito che "La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa" (Cass., Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 – 01; conf., ex multis, da ultimo Sez. 5, n. 17080 del 2022).
La sentenza impugnata su tale punto decisionale è pienamente conforme al citato, nel frattempo consolidato, arresto giurisprudenziale.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla questione giuridico processuale de qua si è stabilizzata solo successivamente alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2022
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