Cassazione, sentenza n. 974 del 17/01/2018

Sentenza n. 974 del 17/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
974
Data
17/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la revoca delle agevolazioni applicate all’acquisto di un terreno compreso in un piano urbanistico particolareggiato e la conseguente riliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La CTR aveva annullato l’avviso perché notificato oltre il termine triennale, escludendo la proroga biennale prevista dalla legge. La Cassazione ha invece affermato che tale proroga opera anche per il recupero delle imposte conseguente alla violazione delle disposizioni agevolative; ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e rinviato alla CTR per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo, nei confronti di 3 Costruzioni s.r.l in liquidazione, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza n. 144/31/09, depositata il 30/9/2009, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello erariale e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato l'avviso di liquidazione, notificato il 24/10/2006, con cui l'Ufficio aveva revocato le agevolazioni fiscali L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, per le aree comprese in un piano urbanistico particolareggiato, applicate in sede di registrazione dell'atto di acquisto di un terreno, sito nel Comune di (XXXXX), registrato il 4/4/2002, e riliquidato le imposte di registro ipotecarie, e catastali, con relativi interessi.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'Ufficio fosse decaduto dalla potestà di accertamento per aver notificato l'avviso di liquidazione dopo il decorso del termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 decorrente dalla data di registrazione dell'atto di acquisto del terreno, ed in particolare ha disatteso l'assunto dell'appellante secondo cui detto termine debba ritenersi prorogato di due anni, andando quindi a scadere dopo la data di notifica dell'atto impositivo impugnato, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, sul punto argomentando che "la proroga dei termini non può trovare applicazione nei casi non espressamente previsti quale è la fattispecie in esame… che opera soltanto per l'accertamento e la riscossione dei maggiori tributi conseguenti ai maggiori valori dell'immobile e dei diritti immobiliari trasferiti e non anche per il recupero delle imposte agevolate".

Motivi della decisione

Il ricorso si fonda su un unico motivo di doglianza, relativo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 e 1 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, art. 2964 c.c., artt. 12 e 14 sull'interpretazione della legge in generale, L. n. 212 del 2002, art. 3, comma 3, in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto inapplicabile la proroga biennale per l'esercizio dei poteri impositivi di cui al menzionato L. 289 del 2002, art. 11.

La censura è fondata.

L'assunto della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la fattispecie in esame, in quanto regolata dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis esulerebbe dall'ambito di operatività della proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro prevista dal comma 1 stesso articolo contrasta, infatti, con l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui "La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamalo a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto. (Cass. n. 992/2016, n. 5480/2013, n. 20698/2011, n. 12069/2010, n. 4575/2010, n. 4321/2009).

All'accoglimento del ricorso, consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.