Cassazione, sentenza n. 1114 del 18/01/2018
Sentenza n. 1114 del 18/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1114
- Data
- 18/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato dinieghi di condono e cartelle, ravvisando carenza di motivazione dei primi e mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle seconde. La Cassazione ha rilevato ultrapetizione, poiché il vizio motivazionale del diniego non era stato specificamente dedotto in appello, e ha comunque giudicato congrua l’indicazione sintetica dei presupposti di fatto e di diritto; ha inoltre escluso la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, n. 63/9/2009, dep. 4 maggio 2009, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto, previa riunione, gli appelli proposti dalla "XXXXX s.r.l." su impugnazione del diniego di condono, L. 289 del 2002, ex art. 9 per gli anni d'imposta dal 1997 al 2001, e successivamente, a seguito della riapertura dei termini (di cui al D.L. n. 269 del 2003 e L. n. 250 del 2003) per gli anni 2002 e 2003, oltre alle cartelle esattoriali, a causa del mancato integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di condono.
La C.T.R., riuniti i ricorsi contro il diniego di condono e le cartelle di pagamento per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, ha ritenuto illegittimi, perchè non motivati, gli atti di diniego di condono, per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 non ritenendo sufficiente il semplice riferimento alla norma violata (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis), "senza esplicitare le ragioni ostative al perfezionamento del condono ìn presenza del versamento di una sola rata".
In ordine alle cartelle di pagamento, caducate dalla dichiarata illegittimità del diniego di condono, la C.T.R. ha altresì statuito la loro annullabilità, in quanto prive della firma del responsabile del procedimento, ancorchè emesse in relazione a ruoli consegnati all'esattore prima del 1.8.2007.
XXXXX s.r.l. si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce nullità della sentenza e del procedimento (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la C.T.R. annullato i provvedimenti di diniego di condono per carenza di motivazione, con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione, data l'assenza di specifica doglianza svolta sul punto dalla società in sede di appello.
2. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR deciso su questione (carenza di motivazione del provvedimento di diniego), non riproposta in appello dal contribuente.
3. Gli indicati motivi sono fondati. La controricorrente ha dimostrato di avere contestato la carenza di motivazione della cartella di pagamento ma non del diniego di condono; la sentenza afferma che "l'appello proposto – dalla società – muove dal presupposto secondo cui gli atti di diniego di condono non possono limitarsi, quanto alla motivazione, ad enunciare in maniera esemplificativa, come ha fatto l'Agenzia, che il versamento della prima rata di condono….": sussiste pertanto il denunciato vizio di ultrapetizione e la nullità della sentenza per error in procedendo, mancando comunque la specifica riproposizione in appello del vizio di motivazione del diniego di condono.
4. Col terzo motivo si lamenta insufficiente motivazione sulla eccepita carenza di motivazione del provvedimento di diniego, inesistente, in quanto l'atto indicato conteneva i presupposti di diritto (indicazione della norma violata e delle conseguenze in ordine alla reviviscenza della sanzione L. n. 471 del 1997, ex art. 13), e le conseguenze giuridiche del presupposto di fatto (indicazione dell'anno della dichiarazione di condono e della carenza dei versamenti delle rate): elementi di cui la CTR non ha tenuto conto.
5. Il motivo è fondato.
E' vero che in materia tributaria, il diniego di condono è atto amministrativo che, come tale, deve essere assistito da idonea motivazione, la cui funzione è di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere i motivi della decisione assunta con l'atto, al fine di consentirgli di decidere se impugnarlo o meno e di approntare idonea difesa (Cass. n. 16724/2010); tuttavia l'esistenza e la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce (cfr. Cass. n. 12251 del 17/05/2017 in materia di condono).
Nel caso di specie, vertente sul diniego di condono, l'indicazione sintetica dei presupposti di fatto e di diritto ad esso riferibili deve ritenersi integrino una congrua motivazione.
Va peraltro rilevato che si verte sul condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, che costituisce una forma di condono "clemenziale", con la conseguenza che non è necessaria alcuna attività di liquidazione in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 4 (cfr. fra le altre Cass. n. 18024/2016; n. 379 del 2016; n. 10650 del 2013; nn. 20745 e 20746 del 2010).
6. Col quarto motivo si deduce violazione di legge (D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter conv. L. n. 31 del 2008 e L. n. 212 del 2000, art. 7) e violazione sulla normativa sulle cc.dd. "cartelle mute", per avere il giudice di appello statuito che le cartelle emesse prima del 2008 non si sottraggono alla censura di annullamento per mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento, avendo il legislatore successivamente comminato per tale omissione la sanzione di nullità della cartella; ciò peraltro in assenza di espressa censura del contribuente.
Anche questo motivo è fondato, poichè l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta dallo Statuto del contribuente a pena di nullità, in quanto tale sanzione è applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (fra le molte v. S. U, n. 11722 del 14/05/2010; n. 8613 del 15/04/2011; n. 11856 del 12/05/2017).
L'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, col quale XXXXX s.r.l. deduce, sotto diversi profili, l'inammissibilità del ricorso principale.
7. In conclusione il ricorso principale va accolto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018
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