Cassazione, sentenza n. 1299 del 19/01/2018
Sentenza n. 1299 del 19/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1299
- Data
- 19/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava accertamenti ICI su aree fabbricabili, deducendo che la delibera comunale e la stima OSMI richiamate non fossero state allegate e che il valore adottato non riflettesse quello effettivo. La Corte afferma che la delibera sui valori minimi, quale atto generale pubblicato e conoscibile, non deve essere allegata; spetta al contribuente offrire elementi oggettivi sul minor valore dell’area, mentre la disapplicazione dell’atto presupposto deve essere sostenuta da specifici motivi. Ritenute le censure anche carenti di autosufficienza, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società MD S.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Milano gli avvisi di accertamento TG, notificati dal Comune di Pero, con riferimento agli anni di imposta 2003-2004-2005, relativi ad un compendio immobiliare di complessivi mq. 16.305, ricadente in area destinata dal P.R.G. vigente ad "insediamenti residenziali a tipologia plurifamiliare esistenti ed aree libere per nuovi insediamenti a tipologia plurifamiliare", incluso nell'ambito di un piano attuativo finalizzato alla realizzazione di edifici di edilizia economico – popolare (EEP), assumendo il difetto di motivazione, per mancata allegazione della stima operata dall'OSMI (Borsa Immobiliare, Organizzazione Servizi per il Mercato Immobiliare) richiamata nella Delib. C.C. n. 34 del 2008 e chiedendo, in via subordinata, di identificare il valore delle aree di proprietà della ricorrente in misura ridotta rispetto a quella indicata negli avvisi di accertamento impugnati. La CTP, previa riunione, respingeva i ricorsi. La società contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 9/5/11, la quale confermava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. Propone ricorso per la cassazione della sentenza la società MD S.r.l. affidandolo a cinque motivi, illustrandolo con memorie. Il Comune di Pero si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 47 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che la CIR avrebbe errato nel definire la Delib. Consiliare n. 34 del 2008 del Comune di Pero un "atto interno", equiparandola ad un atto che l'amministrazione rivolge a sè ed ai propri organi. Tale qualificazione ha impedito ai giudici di appello di comprendere la sua incidenza sulla determinazione dell'ICI e, quindi, la necessità della sua allegazione, unitamente all'elaborato OSMI, all'avviso di accertamento, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione. Da ciò sarebbe anche derivato l'ulteriore errore commesso dal giudice di appello che ha ritenuto di non esercitare il potere di disapplicare l'atto amministrativo generale in quanto illegittimo.
2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, tenuto conto che la CTR avrebbe errato nell'affermare che i giudici tributari sono incompetenti a giudicare la illegittimità di una Delib. comunale accertante i valori delle aree e non avrebbe affatto compreso la specifica domanda formulata dalla ricorrente fin dal primo grado di giudizio e finalizzata ad ottenere non la dichiarazione di illegittimità della delibera comunale ma l'annullamento dell'atto di accertamento per difetto di motivazione, in quanto basato su una delibera comunale che recepiva le risultanze di una perizia tecnica commissionata a terzi, entrambe da allegarsi necessariamente all'atto impositivo in quanto parte integrante della motivazione e prova della maggior pretesa tributaria. Parte ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta di disapplicazione dei valori OSMI repiti dalla delibera, con applicazione dei diversi valori da essa proposti in relazione alle tre annualità di imposta e rapportati all'indice di edificabilità del terreno (per gli anni 2003-2004) ed al prezzo di vendita delle aree (per l'anno 2005). La società ricorrente lamenta, altresì, che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza della parte che ha lamentato la violazione del diritto di difesa per non aver avuto accaso alla perizia OSMI che è stata fornita dal Comune solo nel corso del giudizio di appello.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7 e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che agli avvisi di accertamento impugnati non erano allegate nè la delibera nè la tabella richiamata dalla suddetta Delib., con la conseguenza che il vizio di motivazione ed il difetto di prova della pretesa tributaria erano evidenti.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Parte ricorrente afferma che il Comune di Pero, affidando la valutazione delle aree oggetto di accertamento all'OSMI avrebbe disatteso i criteri di determinazione della base imponibile prescritti, per le aree fabbricabili, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, non tenendo conto, con riferimento all'anno 2005, del "prezzo corrisposto dalle cooperative edilizie per l'acquisto dell'area". L'ente comunale aveva affidato la valutazione delle suddette aree all'OSMI, senza indicare i criteri a cui quest'ultimo organismo avrebbe dovuto attenersi nella valutazione. Inoltre, non avendo allegato tale perizia agli avvisi di accertamento in rettifica, non avrebbe consentito di conoscere i parametri valutativi concretamente utilizzati dalla Borsa immobiliare di Milano per assumere le proprie determinazioni tecnico estimative, anche con riferimento agli anni presi in esame, considerando che l'incarico all'OSMI era stato affidato nel 2007, quando erano stati già assegnati gli alloggi costruiti sulle suddette aree. Ne conseguiva che la parte ricorrente non era stata in grado di sapere se la Borsa Immobiliare di Milano aveva tenuto conto del prezzo di vendita delle aree alle cooperative edilizie, avvenuta in data 27.5.2005, la quale rappresentava certamente il valore venale in comune commercio di quei beni, non contestato dall'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dell'atto di compravendita.
5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia illogica e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, riguardante la necessaria allegazione dell'elaborato OSMI agli avvisi di accertamento e la concreta possibilità della ricorrente di acquisirlo, con la conseguenza che parte ricorrente non aveva potuto esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
6. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, tenuto conto che vertono, sostanzialmente, sulla medesima questione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, per omessa allegazione della Delib. Comunale n. 38 del 2000 e dell'elaborato OSMI su cui si fonda.
7. Le doglianze, oltre che inammissibili, sono infondate.
Le censure sono inammissibili perchè carenti di autosufficienza. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione Tributaria Regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti "testualmente" i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica delle censure esclusivamente mediante l'esime del ricorso (Cass. n. 16147 del 2017; Cass. n. 9536 del 2013). Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato.
I motivi sono, altresì, infondati.
Questa Corte ha recentemente ribadito il principio, a cui si intende dare continuità, secondo il quale: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettante a quest'ultimo l'onere di fornire gli elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo di perizia di parte) sul minore valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'Ufficio" (Cass. n. 16620 del 2017).
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti rilevanti a tale fine e gli atti, in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le Delib., giuridicamente noti per effetto della loro pubblicazione (Cass. n. 13105 del 2012; Cass. n. 25371 del 2008). Tali atti, infatti, in quanto soggetti a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 9601 del 2012).
In relazione al secondo motivo di ricorso giova precisare che il giudice del merito ha correttamente affermato che per l'annullamento delle delibere comunali è competente il giudice amministrativo. Il giudice tributario ha un generale potere di disapplicazione degli atti presupposti, ma tale potere non è assolutamente prescindente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto che questi presuppone (Cass. n. 15385 del 2008, in motivazione, Cass. 6724 del 2012). Nella specie, la domanda diretta ad ottenere la disapplicazione della delibera consiliare si assume essere stata proposta in primo grado (v. ricorso, pag. 14), ma non risulta riproposta in appello. Infatti per come precisato in ricorso, la società contribuente non ha mai chiesto l'annullamento della delibera comunale che ha dato luogo all'accertamento (p. 13 del ricorso), eccependo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per mancata allegazione alla predetta delibera degli atti richiamati.
8. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 5200,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018
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