Cassazione, sentenza n. 1314 del 19/01/2018

Sentenza n. 1314 del 19/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
1314
Data
19/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La revocazione riguardava un’ordinanza resa su cartelle per IRPEF, IRAP e IVA, poiché il ricorso dell’Agenzia era stato notificato ai precedenti difensori nonostante la revoca del mandato e la nomina, documentata in appello, di un nuovo procuratore. La Corte ha ravvisato un errore percettivo e ha qualificato la notificazione come nulla, non inesistente: il luogo conservava un collegamento con il destinatario, ma non coincideva con il domicilio processuale rilevante. Accolto il ricorso per revocazione, ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di rinnovare la notifica entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

S.G., poi deceduto e oggi S.M. nella qualità di erede, ricorre per la revocazione dell'ordinanza della cassazione, n. 29127/2011, deducendo la mancata notifica del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 143/18/2008 dep. 26/6/2008, che aveva annullato due cartelle esattoriali emesse a seguito di accertamenti definitivi effettuati nei confronti del contribuente, relativamente agli anni 1998 e 1999, per le imposte IRPEF IRAP e IVA. Rileva che non si è tenuto conto della sostituzione del procuratore domiciliatario del contribuente in grado di appello, nella persona del nuovo difensore, rag. G.S.S., essendo stato revocato il mandato ai precedenti difensori, come risulta dalla documentazione in atti.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso S.G. deduce errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4, in quanto l'ordinanza n. 29127/2011 è fondata sulla supposizione di un fatto che non ha costituito un punto controverso, e sul quale l'ordinanza ha deciso; fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti di causa.

2. Il ricorso è fondato.

3. Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 14916 del 20/07/2016, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; e che, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida anche la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

Tuttavia nel caso di specie si verte nella differente ipotesi di notifica del ricorso per cassazione presso un soggetto diverso da quelli sopra indicati, avendo l'Agenzia effettuato la notifica presso il procuratore nominato in primo grado, cui il contribuente aveva revocato l'incarico nel corso del giudizio d'appello (come da ricevuta rilasciata dalla C.T.R. in data 8.2.2008, depositata agli atti del giudizio di appello), nominandone uno diverso.

Nella sentenza impugnata si è pertanto commesso un errore percettivo, non avendo il Collegio rilevato che il contribuente aveva attribuito l'incarico a un nuovo difensore, con conseguente nullità della notifica del ricorso ai difensori indicati nella sentenza di primo grado (Avv. C. e dott. Ca., con studio in (XXXXX)), ai quali era stato revocato l'incarico, conferito al nuovo difensore, nella persona del rag. G.S.S. (con studio in (XXXXX)), che aveva depositato memoria in appello all'udienza pubblica del 3.4.2008.

Va pertanto applicato alla fattispecie il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora l'impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l'art. 330 c.p.c., ma il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità (Cass. n. 3648 del 2016; n. 3648 del 2016).

Trattandosi di nullità e non di inesistenza, va pertanto disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.

Conclusivamente va accolto il ricorso per revocazione e la Corte, decidendo sullo stesso, ordina all'Agenzia delle entrate il rinnovo della notifica (del ricorso per cassazione), assegnando a tal fine il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, decidendo sul ricorso per cassazione, ordina il rinnovo della notifica assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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