Cassazione, sentenza n. 1316 del 19/01/2018

Sentenza n. 1316 del 19/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
1316
Data
19/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società chiedeva la revocazione di una precedente sentenza di legittimità, lamentando che fosse rimasta senza esame la domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni connesse all’imponibilità IRAP di contributi pubblici. La Corte ha riconosciuto un errore percettivo decisivo: la richiesta risultava dagli atti ed era stata ribadita in udienza, ma non era stata trattata, senza che ciò potesse qualificarsi come scelta implicita. Accolta la revocazione, la Corte ha sospeso la fase rescissoria fino al 31 dicembre 2018, ricorrendo le condizioni per la definizione della lite pendente, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il ricorso si articola in un unico motivo, suddiviso in vari punti, in cui la società deduce come errore di fatto la omessa percezione della richiesta di disapplicazione delle sanzioni e motiva il fondamento della richiesta, asserendo l'esistenza di obiettiva incertezza sulla portata della normativa relativa al tema della imponibilità dei contributi pubblici ai fini irap. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

In data 3 ottobre 2017 la società ha, poi, depositato domanda di definizione di lite pendente e istanza di sospensione, alla luce della entrata in vigore, nel frattempo, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare dell'art. 11 dello stesso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso il contribuente deduce errore di fatto della sentenza di questa Corte, sez. 6 – 5, n. 16185 del 2014, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, consistente nella omessa percezione della richiesta di disapplicazione della sanzione.

Preliminarmente all'istanza di sospensione, occorre decidere sulla revocazione, atteso che la decisione sulla fase rescindente precede logicamente quella sulla fase rescissoria, in cui può essere eventualmente disposta la sospensione richiesta.

Il motivo di revocazione è fondato.

L'errore che il ricorrente pone a base della sua richiesta attiene a quanto avvenuto nel procedimento da cui è derivata la sentenza sopra citata n. 16185 del 2014. In esso la società, oltre a contraddire sulla questione di merito sulla concorrenza alla base imponibile irap dei contributi pubblici alle imprese di trasporto, aveva chiesto, in caso di soccombenza, la disapplicazione delle sanzioni perchè la questione era stata obiettivamente incerta per molti anni. La Corte, nella suddetta sentenza, decidendo anche nel merito, ha respinto la domanda originaria del contribuente di non imponibilità di tali importi, ma nulla ha detto sulle sanzioni.

Ora, ancora di recente questa Corte, esprimendosi sulla natura dell'errore di fatto che giustifica la revocazione, ha avuto modo di affermare che lo stesso non può consistere in una commistione, nel corpo del motivo, di censure di violazione di legge e di vizi motivazionali, essendo, in tal caso inammissibile (Sez 6 n. 14937/17); esso, invece, deve consistere "in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi".

L'errore rilevante è, in altri termini, quello percettivo di quanto emerge dagli atti sotto giudizio, concretatosi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali". (Sez. 1, n. 17443 del 2008; si veda anche Sez. 2, ord. n. 10466 del 2011).

Nel caso di specie, in cui si controverte della omessa analisi di un motivo di ricorso, l'errore di fatto non ricorrerebbe qualora il motivo di ricorso vertesse sulla portata della doglianza e sull'interpretazione dello stesso.

Al contrario, nel caso concreto, si è in presenza davvero di quello che appare un errore fattuale; il motivo relativo alla disapplicazione delle sanzioni, come emerge dalla intestazione della sentenza n. 16185 del 2014, era stato ribadito anche in udienza. Il fatto che la Corte non lo abbia trattato appare, allora, frutto di una mera svista, una errata percezione sul fatto storico della formulazione dello stesso. Si rientra, quindi, nelle situazioni di errore di fatto meramente percettivo in cui, dalla giurisprudenza sopra ricordata, emerge la fondatezza della istanza di revocazione.

La tesi dell'Agenzia, secondo cui l'omissione sarebbe stata, in realtà, volontaria in quanto – anche in virtù dello sviluppo processuale nei gradi precedenti – espressione di una valutazione, significando che le sanzioni erano dovute, non ha conforto probatorio ed appare recedere di fronte al dato oggettivo per cui il giorno dell'udienza il motivo della disapplicazione delle sanzioni era stato espressamente proposto, per cui, anche se infondato o inammissibile, la Corte si sarebbe pronunciata su di esso.

Sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento della revocazione.

In fase rescissoria, avente luogo sempre davanti a questa Corte, si inserisce, poi, l'istanza di sospensione ai sensi del D.L. 50 del 2017, art. 11.

Poichè si configurano le condizioni dell'art. 11 per la definizione della lite, ed il contribuente ha depositato copia degli atti relativi (la ricevuta attesta, in realtà, che nulla è stato versato ai fini della definizione, ma questo in virtù dell'art. 11, comma 2, secondo il quale per la definizione delle controversie relative alle sole sanzioni collegate ai tributi non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo è stato definito, come in questo caso, dove per la parte relativa all'imposta la sentenza è definitiva), ricorrono altresì i requisiti per la sospensione della causa, ai sensi dell'art. 11, comma 8, fino al 31 dicembre 2018, come richiesto dal contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per revocazione e, decidendo sul ricorso per cassazione, sospende la causa ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 rinviando la stessa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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