Cassazione, sentenza n. 2568 del 02/02/2018

Sentenza n. 2568 del 02/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2568
Data
02/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava la tempestività del recupero dell’imposta di registro ordinaria, seguito alla perdita delle agevolazioni prima casa, sostenendo che la proroga biennale prevista dalla legge sul condono non riguardasse le violazioni agevolative. La Cassazione ribadisce invece che la proroga si applica anche alle violazioni relative alle agevolazioni sulle imposte contemplate dalla disposizione, sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica dei commi interessati. Confermata la tempestività dell’atto già riconosciuta dalla CTR, la Corte rigetta entrambi i motivi e il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. I.M.A. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 16/6/2012, emessa il 19 gennaio 2012, con la quale, in riforma della decisione di primo grado, la commissione, ritenuto applicabile anche all'ipotesi di cui L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1-bis, la proroga dei termini di accertamento, espressamente prevista per l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1 stessa legge, ha considerato tempestivo, e dunque valido, l'atto notificato ad esso ricorrente dall'Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2007, per il recupero a tassazione delle imposta ordinaria di registro relativa ad un contratto di trasferimento immobiliare, registrato il 19 giugno 2003, rispetto al quale il ricorrente aveva fruito di agevolazioni "prima casa" poi risultate non spettanti.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, I.A.M. denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis in riferimento alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, ed all'art. 14 disp. gen. approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2", per avere la commissione tributaria regionale del Lazio ritenuto di poter fare applicazione della proroga biennale del termine (triennale) per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, relativamente al caso di mancata presentazione o di inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, anche relativamente all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni concernenti le agevolazioni tributarie sulle medesime imposte; assume il ricorrente che siffatta applicazione non potesse essere fatta nè tramite interpretazione estensiva del comma 1, essendo questo tipo d'interpretazione preclusa dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, nè per via di ragionamento analogico, essendo tale ragionamento precluso, da un lato, dal divieto di analogia posto dall'art. 14 cit. per leggi eccezionali quali le leggi di proroga dei termini di accertamento delle imposte, dall'altro, dalla assenza di una lacuna normativa sui tempi di accertamento per le ipotesi di cui al comma 1-bis, valendo per esse il termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

2. Il motivo è infondato:

2.1 questa Corte ha più volte affermato (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez 5 11 maggio 2016, n. 9578; Cass. civ. sez 6-5 ord. 20 gennaio 2016, n. 922; Cass. civ. sez 5 13 novembre 2015, n. 23222; Cass. civ. sez. 6-5 ord. 19 novembre 2014, n. 24683; Cass. civ. sez 6-5 11 settembre 2014, n. 19248; Cass. civ. sez 5 18 aprile 2014, n. 9012; Cass. civ. sez. 6-5 ord. 8 gennaio 2013, n. 279; Cass. civ. sez. 6-5 ord. 3 dicembre 2010, n. 24575; Cass. civ. sez. 6-5 ord. 17 maggio 2010, n, n. 12069) il principio dell'applicabilità della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie previste dal successivo comma 1-bis. Questo compatto orientamento ha trovato conferma, da ultimo, in un passaggio della motivazione della sentenza n. 18574, emessa dalle Sezioni Unite della Corte il 22 settembre 2016 (v. punto 2 laddove si legge: "… Giova innanzitutto evidenziare che, alla stregua del citato art. 11 siccome interpretato da condivisibile giurisprudenza di questo giudice di legittimità… non può escludersi la possibilità di fruire della proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni nonchè sull'incremento del valore aggiunto, anche nelle ipotesi di definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte");

2.2. l'affermazione di principio discende da una serie di considerazioni: il comma 1-bis, con la dizione "le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite…", assimila pienamente le violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all'enunciazione del valore degli immobili di cui al comma precedente, donde l'applicabilità anche alle violazioni di cui al comma 1 bis della proroga prevista nel comma 10, senza necessità di esplicito richiamo, apparendo altrimenti del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso; nella rubrica dell'art. 11, l'espressione "proroga dei termini", che è stata inserita a seguito dell'aggiunta del comma 1 bis al solo comma 1 originariamente previsto, segue a, e quindi si riferisce a, ciascuna delle ipotesi di definizioni agevolate della lite (così Cass. 23222/2015); la "ratio" della norma di proroga, è, nell'interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 356 del 2008), quella di consentire agli uffici finanziari di far fronte all'oggettivo aggravio di lavoro determinato dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 289 del 2002 e tale esigenza si pone identicamente nell'ipotesi del comma 1 e in quella del comma 1-bis, cosicchè sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto (Cass. 12069/2010);

2.2. la Corte ha anche osservato che all'affermazione di principio in parola "non è di ostacolo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, che, nello stabilire che "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati", pone un principio suscettibile di deroga da parte di fonte di pari rango, quale, nella fattispecie, quella della disposizione richiamata della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, ultimo periodo" (Cass. 23222/2015);

2.3. quanto precede vale anche a far emergere l'inconferenza del richiamo al divieto di analogia posto dall'art. 14 preleggi per leggi eccezionali, essendosi in presenza non di una applicazione analogica della disposizione dell'art. 11, comma 1 relativa alla proroga dei termini di accertamento ma di un'interpretazione letterale e logico sistematica dei due commi dell'art. 11, in forza della quale la disposizione suddetta deve intendersi riferita ad ogni ipotesi di definizione agevolata di rapporti tributari previsti dallo stesso art. 11.

3. Con il secondo motivo di ricorso, I.A.M. denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la Commissione tributaria regionale non abbia adeguatamente motivato sulle dedotte ragioni di inapplicabilità della proroga de qua oltre il caso espressamente considerato.

4. Il motivo è infondato perchè dal penultimo capoverso della seconda pagina della sentenza impugnata ("stante l'ampliamento dei soggetti ammessi al condono ai sensi del comma 1-bis è da ritenere che (in) quanto previsto dall'art. 11, rientrano anche i casi di cui al comma 1-bis, essendo regolati proprio dal comma 1, e quindi anche la proroga biennale del periodo di decadenza dell'azione di accertamento…") è possibile evincere che la commissione ha inteso richiamare, a giustificazione dell'applicazione della proroga, quegli stessi argomenti di interpretazione logico-sistematica dell'art. 11, commi 1 e 1-bis, ai quali è stato fatto riferimento al superiore punto 2 come argomenti dimostrativi della infondatezza della tesi del ricorrente.

5. Il ricorso va quindi respinto.

6. Niente sulle spese in assenza di attività difensiva dell'amministrazione.

7. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo per il ricorrente di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la l'impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso proposto da I.M.A. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 16/6/2012, emessa il 19 gennaio 2012;

niente sulle spese in assenza di attività difensiva dell'amministrazione.

dà atto dell'obbligo del ricorrente di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.