Cassazione, sentenza n. 2904 del 07/02/2018

Sentenza n. 2904 del 07/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2904
Data
07/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato estinto l’intero giudizio, sebbene la definizione della lite riguardasse soltanto uno dei due ex soci e il relativo accertamento. La Cassazione ha riconosciuto una decisiva svista percettiva, revocando l’ordinanza per la posizione rimasta estranea alla definizione. In sede rescissoria ha poi giudicato insufficiente la motivazione regionale sulle operazioni di compravendita di autobus ritenute oggettivamente inesistenti, poiché non aveva esaminato numerosi indizi contenuti nell’accertamento, e ha disposto il rinvio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per revocazione, con un motivo, nei confronti di P.A. e V.M., in proprio e in qualità di ex soci della cessata Autonoleggio P. s.n.c. di P.A. e V.M., avverso l'ordinanza n. 20532 del 2014 della sesta sezione civile di questa Corte, con la quale è stato dichiarato estinto, L. n. 289 del 2002, ex art. 16, comma 8, l'intero giudizio n. 23334/11 R.G., a fronte di istanza del 29.11.2012 dell'Agenzia delle entrate, inerente la comunicazione della domanda della sola V. di definizione della controversia, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, previo versamento delle somme dovute.

2. I contribuenti non hanno svolto difese.

3. La causa è stata rimessa dinanzi a questa sezione, previa declaratoria di non manifesta inammissibilità del ricorso, con ordinanza del 12.4.2016 della sesta sezione civile.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce l'errore di fatto in cui è incorsa questa Corte, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, in presenza di una estinzione soltanto parziale dell'obbligazione tributaria da parte della sola contribuente V.M. ed in relazione al solo avviso di accertamento ad essa intestato, è stato dichiarato estinto l'intero giudizio, inclusa la controversia, riunita, inerente la posizione dell'altro socio, P.A., per il quale non vi è stata definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

2. La revocazione è fondata.

Invero, l'"Istanza di estinzione per condono liti minori", depositata dall'Avvocatura dello Stato il 29.11.2012, così come la nota allegata, inerente la "Comunicazione della regolarità della definizione della lite" del 30.8.2012, indicano chiaramente che il giudizio nel quale era stata depositata l'istanza di condono delle liti minori, D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, era un giudizio intercorrente tra l'Agenzia delle entrate e P.A. e V.M., soci della cessata Autonoleggio P. s.n.c. di P.A. e V.M., pendente dinanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 134/63/11, emessa dalla C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, e che la definizione della lite si era avuta solo nei confronti di V.M. e non anche dell'altro socio P.A..

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato: tal genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (ex plurimis, Cass. n. 15286 del 2015). Il suddetto errore, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa.

Alla luce di tali principi, è di tutta evidenza la svista percettiva in cui la Corte è incorsa riferendo l'istanza di estinzione all'intero procedimento e non a parte dello stesso, svista decisiva ai fini della declaratoria di estinzione dell'intero procedimento.

3. Accolta la revocazione, occorre procedere, in sede rescissoria, all'esame del ricorso per cassazione deciso con l'ordinanza n. 20532/2014 di questa Corte.

4. Deduce la ricorrente che a seguito di processo verbale di constatazione notificato il 28.9.2007 veniva contestata, in relazione all'anno d'imposta 2004, ad P.A. e V.M., in proprio e in qualità di ex soci della cessata Autonoleggio P. s.n.c. di P.A. e V.M., l'indebita deduzione, in violazione dell'art. 109 t.u.i.r., di costi per Euro 832.000,00 derivanti dall'utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti inerenti l'acquisto e la vendita di automezzi (autobus), nonchè l'indebita deduzione di ulteriori minori costi.

L'avviso di accertamento emesso sulla base del P.V.C. veniva impugnato dalla società e dai soci dinanzi alla C.T.P. di Bergamo che, riuniti i ricorsi, li respingeva.

L'appello proposto dai contribuenti era parzialmente accolto con sentenza n. 134/63/11 della C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che annullava l'accertamento con riguardo alle operazioni ritenute dall'Ufficio oggettivamente inesistenti, confermandolo nel resto.

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate, denunciando omessa o insufficiente motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. apoditticamente ritenuto l'irrilevanza dell'assenza di trascrizione al P.R.A. degli automezzi compravenduti, così come delle evidenziate circostanze inerenti la società asseritamente cedente, omettendo di prendere in considerazione tutti gli elementi rappresentati nel processo verbale di constatazione e recepiti nell'avviso di accertamento.

5. Il ricorso è fondato.

La C.T.R. ha accolto parzialmente l'appello dei contribuenti ed annullato l'accertamento con riguardo alle operazioni ritenute dall'Ufficio oggettivamente inesistenti, osservando che "per quanto attiene alla ripresa per acquisti e vendite degli autobus, sembra giustificata la non iscrizione al PRA dei passaggi intermedi, a motivo di evitare oneri" e negando rilievo alla circostanza relativa al trasferimento di sede della società fornitrice, come pure alla differenza di prezzo riguardo agli autobus incidentati venduti e poi riacquistati dalla società contribuente.

Il giudice di appello, oltre ad argomentare in maniera non adeguata in ordine alle suddette circostanze, non ha esaminato e valutato gli ulteriori elementi addotti a sostegno della ripresa fiscale, specificamente indicati nel P.V.C. e recepiti nell'atto impositivo, e segnatamente: il rilievo che il volume di affari inerente l'attività di acquisto e vendita di autobus era stato di gran lunga superiore rispetto alle prestazioni di servizi della società contribuente, l'unicità del fornitore "XXXX s.r.l." e la quasi esclusività dell'acquirente "XX s.r.I.", il ristretto lasso di tempo tra acquisti e vendite (tra 2 e 15 giorni) ed il limitato e "standardizzato" margine di guadagno, lo svolgimento da parte della "XXXX s.r.I." di attività di commercio all'ingrosso di macchine di movimento terra e non di vendita di autobus, la circostanza che la "XXXX s.r.l." era risultata inesistente presso la sede dichiarata, la mancanza di prova in ordine alla proprietà dei mezzi.

La motivazione della sentenza impugnata si palesa, pertanto, incongrua, stante il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

revoca l'ordinanza n. 20532/2014 della sesta sezione civile della Corte di cassazione in relazione alla posizione di P.A.; accoglie ricorso per cassazione promosso dall'Agenzia cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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