Cassazione, sentenza n. 2906 del 07/02/2018

Sentenza n. 2906 del 07/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2906
Data
07/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva il rimborso di un credito IRPEG esposto in dichiarazione da una fondazione, che ne sosteneva il consolidamento per mancata rettifica entro i termini dell’accertamento. La Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione può contestare il credito anche dopo la scadenza di tali termini, poiché la decadenza limita l’accertamento dei crediti erariali, non la contestazione di un debito restitutorio; l’assenza di una rettifica tempestiva non rende quindi definitivo il credito dichiarato. Il ricorso contro il diniego di rimborso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Fondazione Cassa di Risparmio di XXXX presentò una dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 1996/1997, nella quale, considerate spettanti le agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, esponeva un credito d'imposta IRPEG ammontante ad Euro 331.642 di cui chiedeva il rimborso.

Non essendo intervenuta una formale rettifica della stessa dichiarazione, la Fondazione inviava all'Agenzia delle Entrate di Livorno una raccomandata di sollecito cui faceva seguito, in data 27 ottobre 2006, l'impugnazione del silenzio rifiuto fondato sull'unico motivo della violazione degli artt. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 con consequenziale consolidamento del credito rivendicato.

La Commissione tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso sul presupposto che il beneficio della riduzione a metà dell'aliquota Irpeg spettasse anche alle Fondazioni bancarie in ragione delle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale.

La Commissione tributaria regionale della Toscana, accogliendo l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 76/19/2009, ha riconosciuto la legittimità del diniego di rimborso operato dall'Ufficio.

Avverso tale sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi illustrati da memoria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la Fondazione Cassa di Risparmio di XXXX denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) che viene ravvisato nel fatto che, pur prendendo le mosse dall'erroneo presupposto che la controversia sia scaturita dall'impugnazione di un accertamento in rettifica della dichiarazione presentata dalla Fondazione, la sentenza ha respinto l'eccezione volta a far valere l'incontestabilità del credito ivi esposto e chiesto a rimborso per effetto dell'inutile perenzione del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, in ragione del fatto che tale decorso del tempo sarebbe privo di conseguenze posto che l'Amministrazione non avrebbe posto in essere un'attività di accertamento ma solo la liquidazione della dichiarazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che ravvisa nella circostanza che nessuna motivazione è stata fornita dalla sentenza impugnata in ordine alle risultanze processuali comprovanti il fatto che la dichiarazione presentata dalla Fondazione sarebbe stata sottoposta a liquidazione automatica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e che in quella sede sia emersa l'inesistenza del credito chiesto a rimborso.

3. Il terzo motivo denuncia ulteriore vizio di motivazione che si ravvisa nella circostanza di aver considerato che l'affermato assoggettamento della dichiarazione dei redditi presentata dalla Fondazione alla procedura di liquidazione automatica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis bastasse ad impedire il consolidamento del credito ivi richiesto a rimborso nonostante la omissione di un valido e tempestivo atto di accertamento in rettifica.

4. Il quarto motivo attiene alla falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis dal momento che, ferma restando la detta mancanza di prova circa l'assoggettamento della dichiarazione della fondazione alla procedura di liquidazione automatica, ad avviso della ricorrente, la questione sottesa alla contestazione del credito non avrebbe potuto emergere al di fuori di una vera e propria attività di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37 e ss..

5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 42 e art. 43, comma 1, trattandosi di ulteriore errore della sentenza impugnata derivante dalla errata interpretazione delle regole della contestazione dei crediti esposti in dichiarazione.

6. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la Fondazione ricorrente sottopone a critica la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 15 marzo 2016 n. 5069, rilevandone l'erroneità derivante dall'inesistenza del principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" per cui nell'ambito del diritto civile vigerebbe la regola generale della coincidenza della durata dell'azione e dell'eccezione e ciò varrebbe anche inevitabilmente nella disciplina della prescrizione dell'eccezione in diritto tributario.

7. I motivi, stante la stretta connessione logica, devono essere trattati congiuntamente e sono infondati. La questione dibattuta è relativa alla possibile cristallizzazione del diritto del contribuente nell'ipotesi in cui, esposto in dichiarazione tale credito, manchi, da parte dell'Amministrazione finanziaria, I' adozione di un provvedimento di diniego nel termine stabilito per l'accertamento.

8. Sulla questione si è pronunciata in tempi assai recenti la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5069 del 2016, che ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum".

9. La decisione risulta fondata sulla ragione secondo cui i termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito della Amministrazione e non a quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito e ciò anche se simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l'accertamento, alla Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consente alla Amministrazione di evitare un esborso e non invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe la affermazione di un credito della Amministrazione. Peraltro, il contribuente ben può impugnare il silenzio della Amministrazione che non dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.

10. Il principio sotteso a tale decisione è stato confermato dalla successiva sentenza Cass. Sez. 5 n. 12557 del 17/06/2016, secondo cui in tema di rimborso d'imposta, non è previsto – nè dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nè da altre disposizioni – l'onere dell'Amministrazione finanziaria di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicchè, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida l'asserito diritto del contribuente.

11. Ritiene il Collegio che le ragioni addotte dalla ricorrente in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. non prospettino argomenti diversi da quelli esaminati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5069 del 2016 dai quali, in ipotesi, trarre spunti per mettere in dubbio la decisione nomofilattica delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione che, dunque, va invece confermata.

12. Va, peraltro, osservato che la sentenza di questa Corte n. 26650 del 2017, indicata dalla ricorrente quale esempio di opinione discorde, non esamina la questione oggetto del presente ricorso ed affronta i diversi temi del decorso della necessità di una specifica domanda di rimborso del credito esposto in dichiarazione e del termine di prescrizione della relativa azione. 12. In definitiva il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della contro ricorrente che liquida in Euro 8000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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