Cassazione, sentenza n. 3195 del 09/02/2018
Imposta di registro - Agevolazioni ed esenzioni - Acquisto di terreni agricoli e attestazione della qualifica di coltivatore diretto - Superamento del termine di decadenza per l'adempimento - sussistenza dell'agevolazione - esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3195
- Data
- 09/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava la revoca dei benefici per la piccola proprietà contadina, poiché il contribuente non aveva presentato all’Ufficio, entro tre anni dalla registrazione dell’acquisto del fondo, il certificato definitivo attestante la qualifica richiesta. La Cassazione conferma che il termine ha natura decadenziale e che il possesso sostanziale dei requisiti non può essere accertato direttamente dal giudice; il ritardo è scusabile soltanto se imputabile all’ufficio competente al rilascio e se l’interessato ha agito diligentemente. Esclusa anche la possibilità di ottenere successivamente un diverso beneficio, la Corte rigetta il ricorso.
Massima
L' agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli , a favore della piccola proprietà contadina ex lege n. 604/54 è condizionata dall''obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto salvo che non si sia potuto rispettare il termine per colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Fatti di causa
M.A.M., il quale aveva acquistato, con rogito notarile registrato il 18/7/2003, la proprietà di un fondo agricolo, ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dal competente Ufficio finanziario per il recupero della normale imposta di registro) a seguito di revoca dei benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina, stante l'intervenuta decadenza dalle agevolazioni di cui il contribuente aveva beneficiato, ai sensi della L. n. 604 del 1954, per omessa presentazione, entro il previsto termine triennale, della certificazione attestante lo status di coltivatore diretto di cui all'art. 4 della invocata normativa.
A sostegno dell'originario ricorso il contribuente deduceva la scusabilità dell'errore, avendo ritenuto di non essere obbligato ad attivarsi verso l'Amministrazione finanziaria, e comunque il possesso dei requisiti di legge, avendo ottenuto dalla Provincia di Lodi, in data 21/4/2004, la prevista certificazione.
Nei due gradi del giudizio di merito, le Commissioni tributarie adite, dapprima riconoscevano e poi negavano il diritto ai benefici per cui è causa.
Il giudice di appello, in particolare, rilevava la perentorietà del termine triennale previsto per la produzione del certificato definitivo, l'insussistenza del dedotto errore scusabile, configurabile solo nel caso di inerzia dell'Amministrazione competente al rilascio della certificazione, e la inapplicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, discendendo l'obbligo di presentazione della documentazione in questione da una specifica prescrizione di legge.
Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10, per non avere il giudice di appello considerato che non possono essere richiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria che, nel caso di specie, disponeva del certificato provvisorio rilasciato al contribuente, e che in ossequio al principio di collaborazione la stessa aveva il dovere di acquisire il certificato definitivo attestante lo status di coltivatore diretto.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5 come successivamente modificati, per avere il giudice di appello ritenuto perentorio, e non ordinatorio, il termine di presentazione del certificato definitivo, non essendo precluso l'accertamento giudiziale della condizione sostanziale soggettiva necessaria per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina, dovendosi riferire la decadenza alla diversa ipotesi di mancata produzione della documentazione da parte di coloro che, alla data dell'atto, sono sprovvisti della qualifica di imprenditori agricoli ed abbiano dichiarato di volerla acquisire successivamente.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronuncia in merito ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal silenzio dell'Amministrazione finanziaria sulla richiesta di applicazione dell'agevolazione prevista dalla L. n. 36 del 1977 a favore degli imprenditori agricoli, richiesta formulata in via subordinata dal contribuente.
I suesposti motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
E' pacifico, in punto di fatto, che il M. non ha presentato entro il termine stabilito dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni, la certificazione definitiva attestante che i requisiti richiesti per fruire dei benefici sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto di acquisto del fondo agricolo.
Il contribuente, infatti, avrebbe dovuto presentare all'Agenzia delle Entrate la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge, entro il termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto, effettuata il 18/7/2003, ovvero, per non perdere il diritto ai benefici, avrebbe dovuto provare che il superamento del termine era dovuto a colpa degli uffici competenti, per aver indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendosi anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile (Cass. Sen n. 10406/2011; n. 14671/2005; n. 15953/2003).
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, nell'accogliere il gravame erariale, si è dunque uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la L. n. 604 del 1954, art. 14 nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell'ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l'obbligo di pagamento, delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta. La mancata osservanza del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente tutte volte in cui essa dipenda dalla omissione dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che, non essendo consentito un accertamento giudiziale diretto dei requisiti per le agevolazioni, l'omissione dell'ufficio stesso priva il contribuente dell'unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli stessi". (Cass. n. 26334/2014; n. 8052/2013; n. 19469/2012; n. 5029/2012; n. 2936/1998; n. 8057/1993).
Il contribuente ha dedotto genericamente di essere incorso in errore incolpevole circa la necessità di produrre il certificato definitivo del quale si discute, perchè nell'atto di acquisto rogato dal notaio non viene riportato "a quali condizioni il contribuente può ottenere l'agevolazione", tuttavia, le argomentazioni difensive si fondano non già sul ritardo colpevole da parte dell'Ufficio che doveva rilasciare il certificato, ma sulla affermazione secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto attivarsi, in ossequio al principio della collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, affermazione che si scontra con la circostanza che è proprio la L. n. 604 del 1954 che ha inteso subordinare l'accesso al trattamento agevolato a particolari formalità, da seguirsi a pena di decadenza, e lo ha espressamente stabilito.
Non ha, quindi, base giuridica la pretesa di far valere davanti al giudice tributario l'esistenza dei presupposti dell'agevolazione, per non essersi nel frattempo maturata alcuna decadenza, a nulla rilevando che la Provincia di Lodi avesse attestato, con il certificato rilasciato il 21/4/2004, il possesso dei requisiti per godere delle agevolazioni sin dalla presentazione della domanda (9/8/2003).
Giova, in conclusione, ricordare che il termine triennale per la produzione del documento definitivo, ai fini della conferma dell'agevolazione, ha natura decadenziale e, come tale, non è soggetto a interruzioni o sospensioni, e che a partire dal compimento di detto termine inizia poi a decorrere il termine triennale, di natura prescrizionale, entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere al recupero delle imposte ordinarie a seguito della mancata esibizione della predetta documentazione.
Erra, infine, il contribuente laddove ripropone la questione concernente l'applicazione, in via subordinata, dell'agevolazione prevista dalla L. n. 36 del 1977 a favore degli imprenditori agricoli, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di affermare, "La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento (nella specie, in favore della piccola proprietà contadina) preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto." (Cass. n. 10099/2017, n. 8409/2013, n. 14601/2003).
Segue, secondo soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in complessi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018
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