Cassazione, sentenza n. 3534 del 14/02/2018
Sentenza n. 3534 del 14/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3534
- Data
- 14/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate contestava l’agevolazione prima casa qualificando l’immobile come abitazione di lusso, ma nelle more era divenuta definitiva una pronuncia favorevole agli acquirenti, condebitori solidali della stessa imposta. La Cassazione ritiene estensibile tale giudicato alla società alienante, poiché formatosi su una questione comune e non personale, e rigetta quindi il ricorso principale dell’Amministrazione. Accoglie invece il ricorso incidentale sulle spese: in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; la sentenza è cassata su questo punto con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p. 1. L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione per imposta di registro in relazione ad immobile compravenduto (villino sito in (XXXXX)), qualificabile di lusso avendo una superficie utile complessiva superiore a quella stabilita per godere delle agevolazioni fiscali.
La società alienante impugnava l'avviso innanzi alla CTP di Roma, eccependo la tardività della notifica dell'avviso, il difetto di motivazione dell'atto e l'assenza dei requisiti per definire "di lusso" l'abitazione oggetto del trasferimento. La CTP riteneva tempestivo l'avviso, oltre che adeguatamente motivato, ma accoglieva, nel merito, il ricorso, negando la sussistenza dei requisiti normativi per definire di lusso l'abitazione trasferita.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia notificava anche la relativa cartella di pagamento, anch'essa impugnata dinanzi alla CTP di Roma, la quale accoglieva il ricorso con sentenza n. 388/62/10.
L'ufficio proponeva appello, riunito a quello avente ad oggetto la cartella di pagamento, avverso la sentenza n. 68/30/11 sul presupposto dell'erronea applicazione del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, che aveva caratterizzato le consulenze di parte.
Avverso la sentenza n. 12/22/13 depositata il 17.01.2013, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riuniti gli appelli, li rigettava, proponeva ricorso l'Agenzia affidato a due motivi.
Si costituiva con memoria la società XXXX srl, proponendo ricorso incidentale in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
La società presentava memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'ufficio, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota 2 bis della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6 e dell'art. 2697 c.c., lamenta, che la CTR, abbia errato nell'applicazione delle norme del D.M. citato, giacchè l'immobile trasferito aveva una superficie complessiva di mq 296,35 con area scoperta di mq. 3.369,04, elementi che avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a considerare gli appartamenti facenti parte del villino come abitazione di lusso, la quale si caratterizza per essere una unica unità immobiliare superiore a mq 240 (esclusi i balconi, terrazze, cantine soffitte, scale e posto macchine).
I giudici, al contrario, avevano valorizzato la perizia di parte che aveva considerato solo il primo piano e non anche i locali al piano terra che – benchè condonati – non avevano il certificato di abitabilità, escludendo altresì altri locali al secondo piano per limitate altezze.
In sintesi, la censura verte sulla nozione di "superficie utile complessiva" ai fini della concessione delle agevolazioni della cd. prima casa, dovendosi ritenere che il criterio distintivo sia solo quello dell'utilità delle superficie prese in considerazione e non la loro astratta abitabilità.
Doglianza analoga è esposta con il secondo motivo, con il quale l'Agenzia delle Entrate denuncia il vizio di "illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, rispetto ad un punto deciso e controverso della decisione", rilevando come anche relativamente all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non sia dato rinvenire alcun esame degli elementi di prova forniti dall'ufficio e della documentazione prodotta da cui risulta una superficie utile del fabbricato pari a mq 296,35 ed un'area scoperta pari a 14, 69 volte l'area coperta di sedime.
La società contribuente proponeva ricorso incidentale, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, deducendo che la CTR non poteva compensare le spese di lite in presenza di una parte totalmente vittoriosa.
Con le memorie ex art. 378 c.p.c., la società XXXX srl produceva la sentenza (n. 23507/2014) di questa Corte che aveva respinto il ricorso dell'Agenzia, accogliendo il ricorso incidentale nella controversia pendente tra gli acquirenti del medesimo immobile e l'Ufficio.
In tema di solidarietà tributaria, l'eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del condebitore solidale per ragioni non meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti "nuovi" sopravvenuti (Cass. 2015 n. 14696; 22506, 25401).
E' stato affermato (Cassazione SS.UU. n. 13916/2006 e n. 24664/2007) che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e fino all'udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d'ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. n. 11863/2003, n. 7329/2003, n. 2027/2003). E' stato, pure, deciso (Cass. n. 1589/2006, n. 18025/2004, n. 7783/2003) che "Nell'ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l'avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest'ultimo di avvalersi del giudicato formatosi a favore del condebitore e quindi di impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l'interessato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta, consumando così la facoltà di far valere l'eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell'ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l'avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento (Cass. N. 4350/1992, n. 998/2001, n. 9519/1999, n. 1589/2006, n. 18025/2004; Cass. 2013/276).
Nel caso, sussistono le condizioni per l'applicazione del giudicato formatosi nei confronti di altri condebitori solidali.
Posto che, nel caso, gli odierni ricorrenti e gli altri coobbligati solidali, hanno impugnato separatamente i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha fatto valere la medesima pretesa fiscale e dove il giudicato, nel giudizio nei confronti degli altri condebitori, si è formato su questione comune (natura di abitazione di lusso), si ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (Cass. 2013/276).
Per quanto riguarda il ricorso incidentale, la censura proposta sotto il profilo della violazione di legge, deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie, il giudicato è intervenuto dopo l'emanazione della sentenza di appello, il che non osta alla proposizione della relativa eccezione.
In particolare, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 62 del 2009, il giudice può compensare le spese solo vi è soccombenza reciproca o concorrono altri gravi motivi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Cass. 2012/13460).
Tale esplicita motivazione non è presente nella sentenza impugnata nella quale, pur in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese risulta motivata da giusti e giustificati motivi.
Consegue da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale con cassazione della decisione impugnata nella parte in cui è stata immotivamente disposta la compensazione delle spese di lite e con rinvio alla CTR del Lazio. Sussistono giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza del giudicato, per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale proposto dalla contribuente, cassa la sentenza impugnata nei limiti in cui in motivazione e rinvia alla CRT del Lazio in diversa composizione; compensa le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018
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