Cassazione, sentenza n. 7272 del 23/03/2018

Sentenza n. 7272 del 23/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
7272
Data
23/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Per il 2004 l’Agenzia aveva recuperato l’IVA ritenendo interna una cessione di merci formalmente trattata, nell’ambito di rapporti con due società, come operazione non imponibile accompagnata da royalties. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’avviso, reputando non provata la ricostruzione erariale e valutando contratti e fatture. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la denunciata pretermissione di elementi probatori contestava soltanto la sufficienza della motivazione, mentre il controllo di legittimità è limitato alle anomalie motivazionali radicali indicate dalla Corte.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il giudizio concerne i rapporti commerciali intercorsi tra le società M. , I. e R. .

Secondo l'Agenzia delle entrate la prima aveva stipulato con la seconda un contratto avente ad oggetto la fornitura e la distribuzione in esclusiva nel territorio albanese dei prodotti a marchio M. e con la terza, società di diritto albanese, un contratto avente ad oggetto lo sfruttamento del marchio M. in Albania. In forza del contratto con I. , M. fatturava le cessioni di merce in regime di non imponibilità, per la qualità di esportatore abituale dell'acquirente società; in virtù del contratto con R. , fatturava corrispettivi per royalties, imputando il valore delle merci in ragione del 50% per ciascuna società.

Sempre secondo l'Agenzia le merci erano cedute ad I., che le rivendeva a R. ; ma i beni restavano nel territorio nazionale.

Ne è scaturito un avviso di accertamento col quale per l'anno d'imposta 2004 l'Agenzia delle entrate recuperò l'iva non assolta in relazione alle merci, in quanto ritenne che il contratto stipulato con R. schermasse in realtà non già una prestazione di servizi, sibbene una cessione di beni interna.

La s.p.a. M. impugnò l'avviso, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia, sostenendo che mancasse la prova che i rapporti negoziali avessero assunto la configurazione indicata nell'avviso di accertamento, contrastante col contenuto dei contratti.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui la contribuente reagisce con controricorso, che illustra con memoria.

Motivi della decisione

1.- L'unico motivo di ricorso, col quale l'Agenzia si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice d'appello avrebbe pretermesso sei elementi di prova, ossia le fatture rispettivamente emesse da M. nei confronti di I. e di R. , i contratti intercorsi tra le tre società, la condotta di R. , i resi da questa compiuti e l'antieconomicità delle vendite di M. ad I. , si traduce in una critica d'insufficienza degli argomenti addotti a sostegno della decisione.

Sicchè esso è inammissibile, perchè concerne una sentenza pubblicata in data 18 marzo 2013, in quanto tale soggetta al regime del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.- Questa Corte ha al riguardo già avuto molteplici occasioni di chiarire (per tutte, si vedano Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e 13 settembre 2017, n. 21195) che la riformulazione di questa disposizione dev'essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

3.- Il che non è verificato nel caso in esame, in cui il giudice d'appello ha esaminato contratti e fatture, pervenendo alla conclusione sunteggiata in narrativa.

4.- La pronuncia d'inammissibilità impedisce che si possa tener conto del giudicato scaturente da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4408.

Il giudicato, difatti, fissando la regola del caso concreto, ha natura sostanziale, di modo che la sua operatività è preclusa da pronunce che, come quella odierna, impediscano l'esame nel merito del ricorso (arg. ex Cass. 28 dicembre 2016, n. 27077).

A tanto va aggiunto che quello indicato comunque non è utile a risolvere la questione, perchè non concerne, in relazione ad altro anno d'imposta, la sussistenza nei rapporti tra M. e I. di una cessione di beni interna, e quindi imponibile, ma soltanto di una cessione di beni, per le caratteristiche della quale (se, cioè, sia interna oppure all'esportazione) v'è da attendere la valutazione del giudice del rinvio.

5.- In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2018

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