Cassazione, sentenza n. 7273 del 23/03/2018

Sentenza n. 7273 del 23/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
7273
Data
23/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento per il 2006 recuperava l’IVA su merci che, secondo l’Agenzia, erano rimaste in Italia, mentre il contratto con la società albanese avrebbe qualificato artificiosamente parte del corrispettivo come royalties. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto valorizzando la corrispondenza contabile delle fatture relative alle merci e alle royalties. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: una motivazione riconoscibile escludeva il vizio apparente, mentre la contestata mancata valutazione di sei elementi probatori integrava una censura di insufficienza motivazionale non più proponibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il giudizio concerne i rapporti commerciali intercorsi tra le società M., I. e R. .

Secondo l'Agenzia delle entrate la prima aveva stipulato con la seconda un contratto avente ad oggetto la fornitura e la distribuzione in esclusiva nel territorio albanese dei prodotti a marchio M. e con la terza, società di diritto albanese, un contratto avente ad oggetto lo sfruttamento del marchio M. in Albania. In forza del contratto con I., M. fatturava le cessioni di merce in regime di non imponibilità, per la qualità di esportatore abituale dell'acquirente società; in virtù del contratto con R. , fatturava corrispettivi per royalties, imputando il valore delle merci in ragione del 50% per ciascuna società.

Sempre secondo l'Agenzia le merci erano cedute ad I., che le rivendeva a R. ; ma i beni restavano nel territorio nazionale.

Ne è scaturito un avviso di accertamento col quale per l'anno d'imposta 2006 l'Agenzia delle entrate recuperò l'iva non assolta in relazione alle merci, in quanto ritenne che il contratto stipulato con R. schermasse in realtà non già una prestazione di servizi, sibbene una cessione di beni interna.

La s.p.a. M. ha impugnato l'avviso, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia, evidenziando che l'esame delle fatture smentiva l'assunto dell'Agenzia.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la contribuente reagisce con controricorso, che illustra con memoria.

Motivi della decisione

1.- Inammissibile è l'eccezione, proposta in controricorso, d'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse a impugnare, in considerazione della nullità dell'avviso impugnato, perchè non firmato da un appartenente alla carriera direttiva dell'Agenzia delle entrate.

La questione difatti è nuova, in quanto non risulta che sia stata proposta con l'impugnazione dell'avviso di accertamento (in termini, sia pure con riguardo al giudizio d'appello, Cass., ord. 23 giugno 2017, n. 15769).

2.- L'unico motivo di ricorso, col quale l'Agenzia si duole della nullità della sentenza perchè affetta da motivazione apparente, è inammissibile.

Per effetto della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 10, n. 5 disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 come convertito e applicabile ratione temporis alla fattispecie, è denunciabile in cassazione solo il vizio motivazionale della sentenza d'appello che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (tra varie, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

3.- Nel caso in esame, di contro, la motivazione, sia pure disorganica e non perspicua, è ravvisabile e si può compendiare nell'affermazione che le due "…fatture emesse sia per I. che per R. sono identiche contabilmente a significare la stessa spedizione, le stesse merci per permettere una facile identificazione dell'operazione collegata per un verso alle merci e per l'altro alle royalties…".

4.- Parimenti inammissibile è il profilo della censura che evidenzia la pretermissione, da parte del giudice d'appello, di sei elementi di prova, ossia le fatture rispettivamente emesse da M. nei confronti di I. e di R., i contratti intercorsi tra le tre società, la condotta di R., i resi da questa compiuti e l'antieconomicità delle vendite di M. ad Italbalcanica.

Ciò perchè il profilo si traduce in una critica d'insufficienza della motivazione, inibita a norma del testo novellato dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.- Inoltre, la pronuncia d'inammissibilità impedisce che si possa tener conto del giudicato scaturente da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4408.

Il giudicato, difatti, fissando la regola del caso concreto, ha natura sostanziale, di modo che la sua operatività è preclusa da pronunce che, come quella odierna, impediscano l'esame nel merito del ricorso (arg. ex Cass. 28 dicembre 2016, n. 27077).

A tanto va aggiunto che il giudicato in questione non è comunque utile a risolvere la questione, perchè non concerne, in relazione ad altro anno d'imposta, la sussistenza nei rapporti tra M. e I. di una cessione di beni interna, e quindi imponibile, ma soltanto di una cessione di beni, per le caratteristiche della quale (se, cioè, sia interna oppure all'esportazione) v'è da attendere la valutazione del giudice del rinvio.

6.- In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia alla rifusione compensi, che liquida in Euro 7000,00, per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2018

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