Cassazione, sentenza n. 7275 del 23/03/2018

Sentenza n. 7275 del 23/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
7275
Data
23/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia sosteneva che operazioni presentate come cessioni non imponibili a un esportatore abituale e royalties verso una società albanese celassero una cessione interna di beni rimasti in Italia; la CTR aveva invece ricostruito un rapporto trilaterale coerente con l’esportazione. La Cassazione considera inammissibili le doglianze: la motivazione d’appello, pur disorganica, non era apparente; la critica alla valutazione delle prove sollecitava un riesame non consentito e le dedotte violazioni normative erano prive di sviluppo argomentativo. Il ricorso dell’Agenzia è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il giudizio concerne i rapporti commerciali intercorsi tra le società M. , I. e R. .

Secondo l'Agenzia delle entrate la prima aveva stipulato con la seconda un contratto avente ad oggetto la fornitura e la distribuzione in esclusiva nel territorio albanese dei prodotti a marchio M. e con la terza, società di diritto albanese, un contratto avente ad oggetto lo sfruttamento del marchio M. in Albania. In forza del contratto con I. , M. fatturava le cessioni di merce in regime di non imponibilità, per la qualità di esportatore abituale dell'acquirente società; in virtù del contratto con R. , fatturava corrispettivi per royalties, imputando il valore delle merci in ragione del 50% per ciascuna società.

Sempre secondo l'Agenzia le merci erano cedute ad I. , che le rivendeva a R. ; ma i beni restavano nel territorio nazionale.

Ne è scaturito un avviso di accertamento col quale per l'anno d'imposta 2007 l'Agenzia delle entrate recuperò l'iva non assolta in relazione alle merci, in quanto ritenne che il contratto stipulato con R. schermasse in realtà non già una prestazione di servizi, sibbene una cessione di beni interna.

La s.p.a. M. ha impugnato l'avviso, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia, sostenendo che fra M. I. e R. sia intercorso un rapporto trilaterale in virtù del quale I. , esportatore abituale, ha acquistato le merci esclusivamente da M. ed esportato unicamente a R. , che ha acquistato i prodotti M. soltanto da Italcanica pagando a M. corrispettivi per lo sfruttamento del marchio M. in Albania.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, articolato in tre censure, cui la contribuente reagisce con controricorso, che illustra con memoria.

Motivi della decisione

1.- Il profilo del motivo di ricorso, col quale l'Agenzia si duole della sentenza perchè affetta da motivazione apparente, è inammissibile.

Per effetto della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 come convertito e applicabile ratione temporis alla fattispecie, è denunciabile in cassazione solo il vizio motivazionale della sentenza d'appello che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del difetto di sufficienza della motivazione (tra varie, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

2.- Nel caso in esame, di contro, la motivazione, sia pure disorganica e non perspicua, è ravvisabile e si può compendiare nella ricostruzione del rapporto trilaterale indicata in narrativa.

3.- Parimenti inammissibile è il profilo della censura che evidenzia la pretermissione, da parte del giudice d'appello, di sei elementi di prova, ossia le fatture rispettivamente emesse da M. nei confronti di I. e di R. , i contratti intercorsi tra le tre società, la condotta di R. , i resi da questa compiuti e l'antieconomicità delle vendite di M. ad I. .

Ciò perchè il profilo si traduce in una critica d'insufficienza della motivazione, inibita a norma del testo novellato dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.- Inammissibile è, infine, il profilo concernente la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., perchè non trova sviluppo argomentativo in ricorso.

5.- La pronuncia d'inammissibilità impedisce che si possa tener conto del giudicato scaturente da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4408.

Il giudicato, difatti, fissando la regola del caso concreto, ha natura sostanziale, di modo che la sua operatività è preclusa da pronunce che, come quella odierna, impediscano l'esame nel merito del ricorso (arg. ex Cass. 28 dicembre 2016, n. 27077).

A tanto va aggiunto che il giudicato in questione non è comunque utile a risolvere la questione, perchè non concerne, in relazione ad altro anno d'imposta, la sussistenza nei rapporti tra M. e I. di una cessione di beni interna, e quindi imponibile, ma soltanto di una cessione di beni, per le caratteristiche della quale (se, cioè, sia interna oppure all'esportazione) v'è da attendere la valutazione del giudice del rinvio.

6.- In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2018

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