Cassazione, ordinanza n. 8164 del 03/04/2018

Accertamento Imposte - Avviso di accertamento - assoggettamento alla ritenuta del 12,50% sugli importi accantonati negli anni ai fini previdenziali - Verifica del rendimento sul capitale accantonato - necessità.

Tipologia
Sentenza
Numero
8164
Data
03/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il rimborso delle ritenute IRPEF applicate alla liquidazione previdenziale di un ex dirigente e l’individuazione della quota assoggettabile all’aliquota del 12,50%. La Corte ha precisato che il trattamento favorevole riguarda soltanto il rendimento derivante dall’effettivo investimento sul mercato, non necessariamente finanziario, del capitale accantonato, e non le somme determinate mediante riserve matematiche o sistemi attuariali. Poiché la CTR non aveva compiuto tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio per accertare esistenza e misura del rendimento effettivo.

Massima

Ai fini dell'assoggettamento alla minor ritenuta del 12,50% sugli importi accantonati negli anni, ai fini previdenziali, il contribuente non deve necessariamente dimostrare che i capitali collegati alla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato e quali siano stati i risultati di tale investimento ( deducendo così in quale modo sia stata determinata l'assegnazione della plusvalenza alla sua singola posizione individuale) ma occorre verificare la consistenza della liquidazione del cd. "rendimento" che corrisponde alle somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato -non necessariamente finanziario -.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di F. B. ex dirigente Enel, oggi V. M. Z. n.q., di erede, del silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso, avente ad oggetto le ritenute effettuate dall'ENEL a titolo di Irpef su indennità di liquidazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello del contribuente, richiamando la giurisprudenza di legittimità e ritenendo applicabile la ritenuta del 12,50% sulle somme corrispondenti al c.d. rendimento di polizza, riformando la decisione di primo grado, che aveva sostenuto che "solo il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato finanziario da parte del fondo del capitale accantonato, poteva essere assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso l'erede del contribuente e deposita memoria.

Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, in ordine al trattamento fiscale da applicare alle prestazioni erogate dal fondo integrativo Enel.

2 . Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo, col quale si deduce omesso esame su un fatto discusso e decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. 3.

Questa Corte, con numerose pronunce, in adesione e in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite, con sentenza n.13642/2011, ha, nella specifica materia, ritenuto necessario, ai fini dell'affermazione di applicabilità dell'aliquota del 12,50% sul rendimento che la stessa venisse preceduta dalla verifica, da effettuarsi dal giudice di merito, se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali fossero stati i risultati di tale investimento, ed in quale modo fosse stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali" (cfr. tra le tante Cass. n. 29583/2011; n. 8320/2012; n. 22492/2013; n. 25106/2014; n. 21466/2014).

Di recente, poi, i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza citata sono stati ulteriormente specificati da Cass. n. 10285/2017 e n. 21423/2017, le quali hanno chiarito che sono da considerare provenienti da liquidazione del cd. "rendimento, le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato -non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate".

Il giudice d'appello non si è conformato ai superiori principi, essendosi limitato a riformare la sentenza di primo grado che, sulla mancata produzione da parte del contribuente della prova attestante gli importi accantonati negli anni ai fini previdenziali al fine di individuare il rendimento netto assoggettabile alla minor ritenuta, aveva accolto la tesi dell'Ufficio, mentre avrebbe dovuto verificare specificamente se e in che misura gli accantonamenti del fondo avessero generato un effettivo rendimento sul mercato, su questo soltanto applicandosi la più favorevole tassazione, con aliquota del 12,50% (su fattispecie analoghe, tra tante, Cass. 3792/2016 e Cass. 23137/2017).

Affinché sia eseguito siffatto decisivo accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d'ufficio), occorre disporre rinvio, previa cassazione dell'impugnata sentenza.

P. Q. M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 9/1/2018.

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