Cassazione, sentenza n. 8265 del 04/04/2018

Sentenza n. 8265 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8265
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava una cartella derivante da un precedente accertamento, deducendo vizi del ruolo, della motivazione e della notificazione postale, oltre al difetto d’interesse dell’Agenzia a impugnare. La Cassazione ha riconosciuto il diritto d’impugnazione sia all’ente creditore sia al concessionario e ha escluso l’inesistenza della notifica: per la spedizione postale valgono le regole del servizio ordinario e l’eventuale nullità è sanata dalla tempestiva opposizione. La censura sulla motivazione della cartella è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione dell’atto; il ricorso è stato integralmente respinto.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 23.2.2010 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di S.V.L. e respingeva l'appello incidentale proposto da quest'ultimo avverso la sentenza n. 74/10/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento, allo stesso notificata da Equitalia in data 2.1.2008, in conseguenza di ruolo riferito all'anno 1991 e di successivo avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per un importo di Euro 129.219,88.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione S.V.L., affidato a cinque motivi.

Con un primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 in relazione all'art. 2909 c.c." per avere la CTR, nella sentenza impugnata, "omesso di rilevare il difetto di interesse dell'Agenzia delle Entrate ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui si accertava e si dichiarava la nullità della cartella di pagamento oggetto del contendere per "omessa indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento"".

Con un secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per ""violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c." avendo la CTR violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove aveva omesso di esaminare e pronunciarsi sull'eccezione, formulata dal ricorrente, di inesistenza del ruolo per sua omessa sottoscrizione.

Con un terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio costituito dall'illegittimità della notifica tramite il servizio postale dell'impugnata cartella di pagamento.

Con un quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. in relazione al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982" per avere la CTR erroneamente ritenuto che "l'eccepita inesistenza della notifica dell'impugnata cartella di pagamento fosse stata sanata dalla rituale e tempestiva impugnazione della stessa".

Con un quinto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8 in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7" per avere la CTR erroneamente ritenuto che "l'indicazione nel ruolo del codice fiscale del contribuente, della data in cui il ruolo è divenuto definitivo e dell'eventuale precedente atto di accertamento siano sempre e comunque sufficienti a rendere edotto il contribuente dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la successiva cartella di pagamento, anche quando, come nel caso di specie, gli importi di cui si chiede il pagamento sono dovuti a seguito di decisione del Giudice tributario sull'impugnazione del precedente atto impositivo".

L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia si sono costituite con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.2. Anche laddove, come nel presente caso, sussista, nell'opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario, e non anche dell'ente titolare del credito tributario, in conseguenza di vizi ascrivibili all'attività del concessionario (cfr. Cass., sent. n. 22729/2016) (nel caso di specie "omessa indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento" nella cartella impugnata"), con esclusione del litisconsorzio necessario tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, deve, comunque, essere riconosciuto ad entrambi il diritto all'impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (cfr. Cass. n. 9762 del 2014; cfr., inoltre, Cass. S.U. n. 16412/2007).

2.1. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso.

2.2. Sul punto si osserva, infatti, che il vizio d'òmessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del Giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. n. 1360/2016).

2.2. Orbene, il ricorrente deduce, come illustrato in premessa, di avere riproposto, dinanzi alla CTR, la propria eccezione, già formulata in primo grado, di "inesistenza del ruolo per omessa sottoscrizione dello stesso".

2.3. La sentenza impugnata non si è pronunciata, tuttavia, sulla questione – di cui peraltro si fa cenno nella parte relativa all'esposizione dei fatti di causa (cfr. pag. 3 sentenza CTR) – in quanto ritenuta espressamente assorbita dalle altre statuizioni ("tutte le altre questioni formulate dalle parti rimangono assorbite dalle questioni precedentemente trattate, considerata anche l'assoluta pretestuosità ed irrilevanza giuridica").

3.1. Il quarto motivo, da esaminare preliminarmente, perchè prodromico rispetto al terzo, è parimenti infondato.

3.2. Il ricorrente lamenta che la CTR avrebbe errato nel ritenere valida ed efficace la notifica a mezzo del servizio postale dell'atto impositivo, nella specie invece inesistente o comunque affetta da nullità insanabile stante l'omessa redazione della relata di notifica, nonchè la mancanza del numero di registro cronologico, dell'indicazione e della sottoscrizione del notificante.

3.3. Occorre allora evidenziare che, in caso di notificazione a mezzo posta, "alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982", richiamate dal ricorrente (cfr. Cass. n. 14100/2017, 17598/2010), che non prevedono tuttavia la redazione della relata di notifica o l'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e "l'atto pervenuto a mezzo posta raccomandata all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., sent. n. 911106/2012, 15315/2014, 19089/2016), circostanza, quest'ultima, neppure dedotta dal ricorrente.

3.4. Il motivo sortirebbe analoga sorte anche nell'ipotesi di notifica effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, essendo noto il principio secondo cui "in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse" (Cass. n. 3245/2007, 21762/2009, 14245/2015).

3.5. A ciò aggiungasi, con riferimento alla fattispecie in esame, che, esclusa l'inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n. 21865/2016), l'eventuale nullità della medesima, che pur si volesse sub specie ravvisare, sarebbe sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come correttamente dedotto dalla CTR, per la tempestiva proposizione del ricorso in opposizione; infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l'avviso di accertamento, non osta che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 c.p.c., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" (cfr. Cass. n. 18480/2016, 2272/2011, Sez. U. 19854/2004).

4. Il terzo motivo, in conseguenza del rigetto del quarto motivo per le considerazioni dianzi illustrate, risulta assorbito.

5.1. Il quinto motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della cartella di pagamento, pur se carente di motivazione ed in violazione della L. n. 212 del 2000, è inammissibile per difetto di autosufficienza; il contenuto della cartella di pagamento non è stato infatti riportato nella sua integralità nel ricorso, essendosi limitato il ricorrente a trascrivere la parte in cui si fa richiamo alla decisione della Commissione Tributaria Provinciale, sottesa alla cartella, senza in alcun modo trascrivere anche la parte contenente le indicazioni conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8 e di cui si fa invece menzione nella sentenza impugnata per ribadire la legittimità dell'operato dell'Ufficio con riguardo alla motivazione della cartella.

5.2. In mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nel corpo del ricorso, non è concessa, tuttavia, a questa Corte la possibilità dì verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella ìn discorso (cfr. Cass. n. 2928/2015, 16010/2015, 8569/2013, 15138/2009).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da S.V.L. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia E.TR. S.p.A.; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate in misura pari ad Euro 3.900,00 ed a favore di Equitalia E.TR. S.p.A. in misura pari ad Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito per l'Agenzia delle Entrate e spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge per Equitalia E.TR. S.p.A. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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