Cassazione, sentenza n. 9671 del 19/04/2018
Sentenza n. 9671 del 19/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9671
- Data
- 19/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Due ex socie avevano impugnato avvisi di mora relativi all’IVA, deducendo prescrizione e decadenza; i giudici di merito avevano annullato la pretesa. Esaminando prioritariamente il ricorso incidentale, la Cassazione ha accertato che l’Agenzia non aveva specificamente impugnato l’autonoma statuizione di primo grado sulla decadenza dalla riscossione, non essendo sufficiente contestarne gli effetti o la legittimazione passiva. Su tale capo si era quindi formato il giudicato interno: accolto il ricorso incidentale, quello principale dell’Amministrazione è stato dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Z.L. e M.M., già socie illimitatamente responsabili (recedute in data 30.7.1985) della Costruzioni Edili Snc, poi Costruzioni Edili Sas di G.R. dichiarata fallita il 29.4.1988, esteso alle ex socie in data 7.4.1991, impugnavano gli avvisi di mora loro notificati da Equitalia Nomos Spa e relativi a Iva per l'anno 1984, oltre interessi e sanzioni, eccependo la prescrizione quinquennale della pretesa impositiva per mancata notifica della relativa cartella esattoriale, nonchè l'intervenuta decadenza sia ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 sia ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva i ricorsi riuniti, sentenza poi confermata dal giudice d'appello.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
L'Ufficio ha depositato altresì controricorso al ricorso incidentale.
Il collegio, con ordinanza, disponeva l'acquisizione del fascicolo di merito ai fini della valutazione dell'eccezione di giudicato interno proposta con il ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sulla domanda dell'Amministrazione in punto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.
1.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 in combinato disposto con gli artt. 2946 e 2938 c.c. per aver ritenuto il credito erariale soggetto alla prescrizione quinquennale anzichè decennale, omettendo di considerare che l'iscrizione a ruolo era avvenuta tempestivamente.
1.2. Il terzo mezzo lamenta violazione degli artt. 1310, 2291, 2934 e 2946 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e R.D. n. 267 del 1942, art. 147 per non aver la CTR ritenuto la domanda di insinuazione al passivo valido atto interruttivo; il quarto motivo (rubricato 3-bis) reitera la doglianza quanto alla ritenuta inopponibilità della domanda di insinuazione con riguardo al fallimento dei singoli soci, mentre il quinto (rubricato 3-ter) denuncia insufficiente motivazione per aver la CTR, per una frettolosa disamina della documentazione agli atti, ritenuto omessa la produzione da parte dell'Amministrazione degli atti interruttivi della prescrizione.
1.3. Il sesto motivo (rubricato 4) denuncia vizio di ultrapetizione per aver rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria sul presupposto di una asserita lesione del diritto di difesa, mai fatta valere dal contribuente; il settimo motivo (rubricato 4-bis) e l'ottavo (rubricato 4-ter) reiterano la denuncia per insufficiente motivazione avuto riguardo alla ritenuta lesione del diritto di difesa sull'erroneo presupposto della mancata produzione dell'atto interruttivo della prescrizione, nonchè per essere la statuizione fondata su un fatto mai dedotto, il cui esame era dunque precluso.
2. Il motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver il giudice d'appello accolto l'appello incidentale delle contribuenti nella parte con cui veniva chiesta la declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, emessa dalla CTP di Treviso, nella parte in cui dichiarava l'intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 dei crediti erariali e, dunque, anche della pretesa erariale, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia.
3. E' logicamente pregiudiziale l'esame della doglianza introdotta con il ricorso incidentale.
3.1. La natura condizionata del ricorso incidentale, perché proposto dalla parte interamente vittoriosa con riguardo ad una questione pregiudiziale rimasta assorbita, non ne preclude ineludibilmente l'esame e la decisione con priorità, ossia senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, "quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost." (Cass. n. 23531 del 18/11/2016).
Ciò vale, a maggior ragione, quando – come nella specie, dove viene in esame un'eccezione di giudicato interno (sul cui regime v. da ultimo Cass. n. 15627 del 27/07/2016) – la questione proposta sia rilevabile d'ufficio, profilo idoneo a consentire il superamento della volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento del ricorso principale (v. Cass. n. 23271 del 31/10/2014; Cass. n. 23113 del 09/09/2008).
Nella vicenda in esame, in ogni caso, la questione, come risulta dal tenore della decisione impugnata, è stata del tutto trascurata dal giudice d'appello, che ne omette ogni cenno anche in sede di illustrazione delle domande delle parti, sicchè l'esame con priorità è pacificamente ammissibile (v. in particolare Sez. U, n. 23019 del 31/10/2007).
3.2. Passando all'esame della censura, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal ricorrente principale.
L'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata, che compare nella prima pagina del ricorso incidentale, difatti non determina alcuna effettiva incertezza attesa l'esatta indicazione riportata nella stessa pagina (all'interno della procura ivi apposta), poi nuovamente esattamente riprodotta nella formulazione del motivo incidentale (pag. 13) e nelle conclusioni (pag. 20).
La censura, in secondo luogo, è sufficientemente specifica (pag. 13: "propongono ricorso incidentale in cassazione… per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui: – non ha accolto l'appello incidentale delle deducenti in cui veniva richiesta la declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza n. 67/7/08 del 21.5.08, depositata il 16.7.08 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso… in cui dichiara l'intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 dei crediti erariali di cui agli avvisi di mora; -…"), senza che assuma rilievo, dunque, la mancanza di un'apposita rubrica.
3.3. Nel merito, la questione è fondata.
Dagli atti del fascicolo di merito, acquisto in esito all'ordinanza di questo collegio ed esaminabile in relazione alla natura del vizio dedotto, emerge che:
a) La sentenza di primo grado risponde al numero 65/7/08 della CTP di Treviso e non al 67/7/08 della CTP di Treviso, risultando quest'ultima indicazione, presente in alcune pagine del ricorso alternativamente a quella corretta, un evidente refuso di assente significatività, neppure evidenziato dall'Agenzia stessa.
b) Detta sentenza ha esplicitamente statuito "Questa commissione ritiene comunque fondata altresì l'eccezione sollevata con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25… Tale termine deve ritenersi perentorio e quindi il suo mancato rispetto determina la decadenza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria. Va pertanto disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio… l'Amministrazione è quindi decaduta dalla pretesa".
c) L'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate su tale ratio decidendi si limitava: a contestare l'asserita contraddittorietà della sentenza per aver imputato all'Ufficio un onere di documentazione incombente solo sull'Equitalia; ad argomentare che dall'accertata decadenza ex art. 25 cit. poteva discendere "solo l'impossibilità di far valere il credito vantato" dall'Amministrazione finanziaria "per inosservanza delle norme specifiche sull'attività di riscossione"; a contestare la sussistenza della propria legittimazione passiva. d) Per contro, come risulta dalle controdeduzioni con appello incidentale, le contribuenti avevano espressamente sollevato la questione affermando "l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 ma ha solo contestato la sussistenza della legittimazione passiva dell'Erario con riferimento a tale decadenza: sul punto la sentenza è coperta da giudicato".
3.4. Emerge con chiarezza, dunque, che in alcun modo l'Agenzia delle Entrate ha censurato l'espressa statuizione della CTP di accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 25 cit. e del correlato effetto decadenziale della pretesa tributaria.
La mancata impugnazione di tale fondamento, autonomo e in sè logicamente sufficiente a giustificare la decisione stessa, ha, dunque, determinato la definitività della decisione di annullamento.
4. Il ricorso incidentale va, pertanto, accolto, e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale.
5. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale; condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018
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