Cassazione, ordinanza n. 10217 del 27/04/2018
Ordinanza n. 10217 del 27/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10217
- Data
- 27/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento aveva assoggettato a IVA una somma contabilizzata come sopravvenienza attiva, derivante dalla rinuncia di un socio a un credito, ritenendola riconducibile a ricavi imponibili anziché a generi di monopolio. Pur rilevando l’apparenza della motivazione della CTR sulla censura relativa all’avviso, la Corte ha deciso la questione di diritto, giudicando l’atto adeguatamente motivato. Ha inoltre ritenuto legittima la presunzione fondata sulla mancata documentazione del credito e non assolta la prova contraria gravante sulla società; il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE:
1. con sentenza n. 157/10/12 dell'1/03/2012 la CTR dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara rigettava l'appello proposto dalla Titanic s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Pescara, che aveva a sua volta rigettato l'impugnazione della società contribuente avverso l'avviso di accertamento per IVA 2004, con il quale l'Ufficio aveva accertato nei confronti della società ricorrente maggiori ricavi della gestione caratteristica, tassati a fini IRES ed IRAP ma non anche a fini IVA;
1.1. osservava, in particolare, la CTR che nelle scritture della contabilità relativa al periodo d'imposta 2004 veniva inserito tra i ricavi e considerato quale reddito imponibile ai fini delle imposte dirette l'ammontare di un credito rinunciato da un socio, pari ad Euro 100.000,00, che, peraltro, l'Ufficio riteneva, con valutazione plausibile, corrispettivo evaso a fini IVA, anzichè ricavo di genere di monopolio, non soggetto ad IVA, come ritenuto, invece, dalla società contribuente;
2. avverso la sentenza della CTR la società ricorrente proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. l'Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio, ma depositava "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa motivazione su un fatto decisivo per la risoluzione del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR non avrebbe dato conto dei motivi di legittimità formulati con l'atto di appello (carenza di motivazione dell'atto di accertamento), liquidandoli sbrigativamente con l'inciso "disattese le eccezioni preliminari di parte appellante";
2. il motivo è infondato nei termini che seguono;
2.1. la censura, che denuncia in buona sostanza un vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR ex art. 112 c.p.c., va correttamente riqualificato sub art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto "l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato" (così Cass. n. 4036 del 20/02/2014; si veda, altresì, Cass. n. 25386 del 17/12/2015);
2.2. così riqualificata la censura proposta da parte ricorrente, non è dubbio che la motivazione della sentenza della CTR sia effettivamente solo apparente, non avendo il giudice di merito precisato le ragioni per cui non ha ritenuto l'avviso di accertamento carente di motivazione, così come (per il vero, genericamente) denunciato;
2.3. peraltro, è noto che "nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto" (così Cass. n. 21968 del 28/10/2015; conf. Cass. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 21257 del 08/10/2014);
2.4. orbene, da una semplice lettura dell'avviso di accertamento, allegato al ricorso per cassazione, si evince che l'atto è motivato ampiamente e in maniera nient'affatto generica e che ogni qual volta si fa riferimento al processo verbale di constatazione che ne costituisce il presupposto, il suo contenuto essenziale è riassunto all'interno dell'avviso medesimo;
dalla motivazione dell'avviso si evince, infatti, con chiarezza che l'Ufficio, avendo accertato l'esistenza di una rinuncia ad un credito di Euro 100.000,00 da parte del socio (della quale la società non ha fornito spiegazioni) ha ritenuto di dovere tassare tale credito, già contabilizzato quale sopravvenienza attiva rilevante a fini IRES e IRAP, anche a fini IVA;
3. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che gravava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'importo di Euro 100.000,00 fosse soggetto a IVA;
4. il motivo è infondato;
4.1. nella sua motivazione la CTR non ha avvalorato alcuna inversione dell'onere della prova, ma si è avvalsa legittimamente di presunzioni sulla base del seguente schema logico: a) il socio ha rinunciato ad un credito derivante da finanziamento; b) la rinuncia ha determinato una sopravvenienza attiva rilevante ai fini delle imposte dirette; c) la società non ha documentato il credito del socio; d) il credito è fittizio e lo stesso è derivante da ricavi imponibili IVA;
4.2. una volta presunta l'esistenza di un ricavo imponibile IVA, la società che intenda sostenere che il ricavo derivi da genere di monopolio, non imponibile IVA, ha l'onere di fornire la prova del suo assunto, onere nella specie non assolto;
5. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

