Cassazione, sentenza n. 10218 del 27/04/2018
Sentenza n. 10218 del 27/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10218
- Data
- 27/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava fatture TARSU/TIA riguardanti superficie imponibile, classe tariffaria e spese amministrative; la CTR aveva preferito le rilevazioni del gestore, classificato i beni commercializzati come durevoli e confermato l’addebito delle spese. La Cassazione considera tali statuizioni fondate su apprezzamenti di merito sorretti da motivazione comprensibile, non riesaminabili in sede di legittimità. Le decisioni relative ad annualità successive non provavano inoltre un giudicato esterno, mancando sia la prova della definitività sia la certezza dell’invarianza dei luoghi; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
L'Azienda ambientale di pubblico servizi di Livorno (AAMPS) emetteva, tra il 2006 e il 2010, cinque fatture a carico della Lena s.r.l. (che svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali da arredo-bagno, termo-idro-sanitari e di climatizzazione a Livorno) per TARSU/TIA. La contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno lamentando l'errato calcolo delle superfici imponibili, l'errata applicazione della classe di attività e l'illegittimità dell'imputazione delle spese amministrative.
L'AAMPS si costituiva contestando nei merito le doglianze della società contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente con sentenza n. 345/01/2011, affermando che, quanto al calcolo delle superfici imponibili, i verbali degli accertatori dell'AAMPS non potessero essere valutati come un accertamento per adesione e ritenendo più attendibile l'accertamento del consulente della Lena; che la classe da attribuire alla contribuente non dovesse essere la n. 6 (esposizioni ed autosaloni) ma la n. 28 (ipermercati); che la decisione circa le spese amministrative non fosse di competenza del giudice tributario.
Contro tale pronuncia proponevano separatamente appello sia l'AAMPS – riportandosi sostanzialmente a quanto già addotto davanti al giudice di primo grado – che la contribuente – la quale pure si riportava sostanzialmente alle argomentazioni sostenute in primo grado.
Riuniti gli appelli, il ricorso dell'AAMPS veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 123/23/13, la quale di fronte a misurazioni della superficie imponibile provenienti dalle due parti del giudizio: riteneva più attendibile quella proveniente dall'AAMPS in quanto era redatta da tecnici qualificati, affermava di aver seguito le istruzioni contenute nel regolamento comunale riguardante la TIA e soprattutto era sottoscritta dal legale rappresentante della Lena; affermava che i beni commercializzati dalla società contribuente (materiali da arredo-bagno, termo-idro-sanitari e di climatizzazione) sono qualificabili come beni durevoli come tali rientranti nella classe di attività n. 13; affermava che la sottoscrizione delle schede di rilevazione compilate dagli accertatori proverebbe l'infedeltà delle misurazioni originariamente comunicate dalla Lena, così "costringendo" la AAMPS a sopportare delle spese amministrative per accertare la reale situazione di fatto e così determinando l'imputabilità di tale sanzione in capo alla contribuente (comma 3 dell'art. 27 del Regolamento TIA del comune di Livorno), peraltro pure prevista in caso di omessa denuncia di inizio utenza (comma 1 del Regolamento TIA del comune di Livorno).
Il contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione mediante due articolati motivi di impugnazione; resisteva con controricorso l'AAMPS. In data 1 febbraio 2018 il contribuente ricorrente depositava memoria, con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso e depositava due sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, relative l'una alla TIA 2011 e l'altra alla TIA 2012, nonchè note di credito dell'AAMPS relative a tali imposte, tutta documentazione successiva rispetto all'instaurazione del presente giudizio, chiedendo che fosse dichiarato il giudicato esterno in relazione al contenuto di tali sentenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4, con riferimento all'errata applicazione dei Regolamenti comunali adottati dal consiglio comunale di Livorno nel 2005 con Delib. n. 209 del 2005 e nel 2007 con Delib. n. 201 del 2007, entrata in vigore nel 2008, nonchè sulla base della Delib. Giunta Comunale n. 40 del 2007; infine violazione o falsa applicazione per analogia del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62.
Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
A loro volta questi due motivi di impugnazione vengono utilizzati per ciascuna delle tre statuizioni contenute nella sentenza, ossia i problemi riguardanti l'errato calcolo delle superfici imponibili, l'errata applicazione della classe di attività e l'illegittimità dell'imputazione delle spese amministrative.
L'AAMPS si difende con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.
I due motivi di impugnazione, seguendo l'impostazione del ricorso che segue i tre suddetti capi della sentenza, vanno trattati unitariamente per ciascuno di tali capi.
Quanto al primo capo della sentenza, viene lamentata l'oscurità e la perplessità della motivazione. Si lamenta altresì la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3, nella parte in cui dispone che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chi conduca i locali, mentre, nel caso di specie la contribuente avrebbe sublocato ad un'altra società del gruppo alcuni locali.
Quanto al secondo capo della sentenza i beni venduti dalla contribuente non potrebbero configurarsi come semplici beni durevoli di cui alla classe 13 ma dovrebbero essere più propriamente qualificati come appartenenti alla classe 6 (esposizioni, autosaloni).
Quanto al terzo capo della sentenza, si contesta l'illogicità della motivazione nella parte in cui la sottoscrizione delle schede di rilevazione compilate dagli accertatori avrebbe provato l'infedeltà delle misurazioni originariamente comunicate dalla Lena, così "costringendo" la AAMPS ad avere delle spese amministrative per accertare la reale situazione di fatto.
Preliminarmente, con riferimento alle due sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana relative l'una alla TIA 2011 e l'altra alla TIA 2012, nonchè alle note di credito dell'AAMPS relative a tali imposte, tutta documentazione prodotta dalla contribuente e successiva rispetto all'instaurazione del presente giudizio, da esse non può ricavarsi alcun giudicato esterno utile in questo processo in quanto innanzitutto non vi è prova che tali sentenze siano effettivamente passate in giudicato, nè tale prova può dedursi dalle relative note di credito emesse dall'AAMPS, che ben possono essere state emesse a prescindere dalla formazione del giudicato sulla questione relativa alla controversia riguardante il tributo in questione; ma soprattutto, trattandosi di annualità diverse, non vi è alcuna certezza che le condizioni dei luoghi (e con esse i criteri e i parametri in base ai quali calcolare l'imposta) siano rimaste inalterate nel tempo.
I motivi di impugnazione sono tutti inammissibili.
Quanto al primo capo della sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma chiara, di fronte a misurazioni della superficie imponibile provenienti dalle due parti del giudizio, si è ritenuta più attendibile quella proveniente dall'AAMPS in quanto redatta da tecnici qualificati, afferma di aver seguito le istruzioni contenute nel regolamento comunale riguardante la TIA e soprattutto è sottoscritta dal legale rappresentante della Lena.
Tale motivazione appare ragionevole e non meritevole di censura, tenendo conto che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); occorre altresì considerare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). Quanto alla locazione ad altra società del gruppo, a parte l'assenza di una allegazione che trattasi di soggetto realmente terzo rispetto al contribuente, deve osservarsi da un lato che ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti (nella specie appunto la locazione ad un'altra società del gruppo), il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062) e dall'altro che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).
Quanto al secondo capo della sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma chiara, si è affermato che i beni commercializzati dalla società contribuente (materiali da arredo-bagno, termo-idro-sanitari e di climatizzazione) sono qualificabili come beni durevoli, come tali rientranti nella classe di attività n. 13.
Tale motivazione appare ragionevole e non meritevole di censura, tenendo conto di quanto già detto a proposito del contenuto del citato precedente di cui a Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940, specie quanto alla circostanza che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità. Deve altresì considerarsi da un lato che, come pure già ricordato, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155) e dall'altro che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319).
Quanto al terzo capo della sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma chiara, si è affermato che la sottoscrizione delle schede di rilevazione compilate dagli accertatori avrebbe provato l'infedeltà delle misurazioni originariamente comunicate dalla Lena, così "costringendo" la AAMPS a sopportare delle spese amministrative per accertare la reale situazione di fatto e così determinando l'imputabilità di tale sanzione in capo alla contribuente (comma 3 dell'art. 27 del Regolamento TIA del comune di Livorno), peraltro pure prevista in caso di omessa denuncia di inizio utenza (comma 1 del Regolamento TIA del comune di Livorno).
Tale motivazione appare ragionevole e non meritevole di censura, tenendo conto di quanto già detto a proposito del contenuto del citato precedente di cui a Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940, specie quanto alla circostanza che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità. Deve altresì considerarsi, relativamente al vizio di violazione di legge, quanto già detto a proposito del secondo capo della sentenza impugnata e quindi del contenuto della citate sentenze Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155 e Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. La disciplina delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.300, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018
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