Cassazione, sentenza n. 10223 del 27/04/2018

Sentenza n. 10223 del 27/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10223
Data
27/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il diniego di rimborso IRPEG e ILOR e, in particolare, l’idoneità di una lettera del 1997 a costituire in mora l’Amministrazione, interrompendo la prescrizione. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente richiamando le argomentazioni di primo grado senza illustrare le critiche proposte né spiegare perché dovessero essere disattese. La Cassazione ha reputato tale motivazione insufficiente, ha accolto il relativo motivo e, assorbite le altre questioni, ha cassato la sentenza con rinvio affinché sia verificata e adeguatamente motivata l’efficacia interruttiva della comunicazione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Popolare di Novara S.p.A. ricorre con tre motivi avverso l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.9/28/11 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del 2/3/2011, depositata il giorno 8/4/2011 e non notificata, che, in controversia concernente l'impugnativa dell'atto di diniego di rimborso n. prot. 1423/1991 del 26 maggio 2009 relativo ad IRPEG ed ILOR per l'anno 1989, ha respinto l'appello della società contribuente ed ha accolto quello dell'Ufficio avverso la sentenza della C.T.P. di Novara, che, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo della banca.

3. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Piemonte, previo rigetto dell'appello della società contribuente, ha ritenuto che fosse inapplicabile alla fattispecie in esame la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, secondo cui l'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione delle eccedenze IRPEG dovute in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto del contribuente, poichè, prima delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, ai commi 8 ed 8 bis applicabili alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2002, la dichiarazione integrativa presentata in data 1 marzo 1991 dalla banca non era normativamente prevista.

4. A seguito del ricorso della banca, l'Agenzia delle Entrate si costituiva e resisteva con controricorso notificato il 29/12/2011.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Ragioni di priorità logica impongono l'esame del secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la C.T.R. del Piemonte, nel rigettare l'appello della banca, non avrebbe motivato in ordine al fatto decisivo e controverso, riguardante l'idoneità della lettera del 18 giugno 1997 ad integrare un valido atto di costituzione in mora dell'Amministrazione, con conseguente interruzione della prescrizione.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Ed invero, sebbene la sentenza impugnata sul punto riporti le motivazioni della sentenza di primo grado, non chiarisce per quali ragioni ritiene di poter superare le argomentazioni poste a base dell'appello della banca, che espressamente rigetta.

"In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. sent. n.15884/17).

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, affinchè, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità, motivi adeguatamente in ordine alla sussistenza o meno di un valido atto interruttivo della prescrizione, chiarendo se la lettera del 18 giugno 1997 sia idonea a costituire in mora l'Amministrazione.

2.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., comma 4 e dell'art. 1219 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, la C.T.R. del Piemonte, nel rigettare l'appello della banca, avrebbe erroneamente ritenuto che la lettera del 18/6/1997 non costituisse un valido atto di costituzione in mora dell'Amministrazione e non fosse idonea in quanto tale, ad interrompere la prescrizione del diritto al rimborso.

Terzo Motivo – Violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, degli artt. 53 e 97 Cost. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.2. Il primo ed il terzo motivo sono assorbiti dall'accoglimento del secondo, poichè, solo una volta chiarito se vi sia stato o meno un valido atto interruttivo della prescrizione, può porsi il problema della violazione degli articoli in tema di costituzione in mora e prescrizione e dell'applicabilità alla fattispecie in esame del limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58, (sul punto vedi Cass. S.U. n. 2687 del 2007, Cass. n. 10025 del 2009 e Cass. n. 7706 del 2013).

4.1. Per quanto fin qui detto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, affinchè, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità, motivi adeguatamente in ordine alla sussistenza o meno di un atto interruttivo della prescrizione, chiarendo se la lettera del 18 giugno 1997 sia idonea ad integrare un valido atto di costituzione in mora dell'Amministrazione, con conseguente interruzione della prescrizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018

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