Cassazione, sentenza n. 10225 del 27/04/2018
Sentenza n. 10225 del 27/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10225
- Data
- 27/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava l’atto di recupero di un credito IRPEG utilizzato in compensazione oltre il limite annuale, lamentando l’assenza della preventiva comunicazione d’irregolarità e la conseguente perdita della riduzione delle sanzioni. La Corte ha ritenuto legittimo l’apposito atto di recupero motivato, assimilabile per garanzie e impugnazione a un avviso di accertamento, anche se originato da un controllo automatizzato; non ha ravvisato violazioni della buona fede né un pregiudizio riconducibile allo strumento adottato, richiamando anche la possibilità di ravvedimento. Poiché la pretesa non era contestata nel merito, il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La Henkel Italia S.p.A. ricorre con due motivi avverso l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.23/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dell'8/2/2012, depositata il 15/2/2012 e non notificata, che, in controversia concernente l'impugnativa dell'atto di recupero del credito d'imposta IRPEG indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2004 per un importo superiore rispetto a quello consentito dalla legge (D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1), ha respinto l'appello della società contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Milano, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo della Henkel Italia S.p.A..
3. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia ha ritenuto infondata la doglianza dell'appellante relativa all'illegittimità dell'atto di recupero, in quanto non preceduto dalla comunicazione preventiva di richiesta di chiarimenti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6 che avrebbe consentito alla società di beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione, in quanto all'atto di recupero emesso dall'Ufficio, incontestato nel merito e finalizzato al recupero dell'eccedenza del credito di imposta, utilizzato in compensazione oltre i limiti previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1, era applicabile la diversa normativa di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, con conseguente legittimità dell'atto, non essendo intervenuto alcun ravvedimento della parte.
4. A seguito del ricorso della Henkel Italia S.p.A., notificato il 2 agosto 2012, l'Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.
Motivi della decisione
1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, della L. n. 890 del 1982, art. 34, della L. n. 212 del 2000, art. 10 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, la C.T.R. della Lombardia avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, senza considerare che, come emergeva dal contenuto testuale dell'atto, lo stesso era stato emesso in conseguenza di una procedura di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. L'Amministrazione aveva, quindi, correttamente indicato all'interno dell'atto impugnato la norma sottostante all'esercizio della propria azione di accertamento (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis), ma aveva adottato un atto di contestazione del credito, non previsto da tale normativa, senza il previo invio della richiesta di chiarimenti, che avrebbe consentito alla società di fruire della riduzione delle sanzioni ad 1/3. L'omissione della preventiva comunicazione, secondo la ricorrente, e l'adozione di un atto di recupero del credito "esorbitante" rispetto allo scopo, avrebbero comportato la violazione del principio di buona fede nei rapporti tra Amministrazione e contribuente e l'illegittimità dell'atto.
Secondo motivo – Insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè, secondo la ricorrente, la C.T.R. della Lombardia, ritenendo che le argomentazioni della società si fondassero sull'erroneo convincimento che l'atto di recupero del credito fosse stato emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ha trascurato la circostanza, pacificamente acquisita, che l'atto impugnato fosse originato da una procedura automatizzata di controllo della dichiarazione.
1.2. I motivi sono connessi, vanno esaminati congiuntamente e vanno rigettati, perchè infondati.
1.3. Nel caso in esame, la società ricorrente non contesta la fondatezza nel merito dell'atto di recupero del credito, bensì la sua emissione a seguito di una procedura di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e la circostanza che la sua emissione, senza una preventiva comunicazione di irregolarità, le avrebbe precluso la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni, prevista dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.
In linea di principio, la doglianza non appare fondata perchè l'adozione dell'atto di recupero del credito costituisce una procedura di maggiore garanzia per il contribuente, che, in luogo della sola cartella di pagamento, riceve un apposito atto di recupero, ampiamente motivato ed assimilabile, quanto ai requisiti di validità e le modalità di impugnazione, ad un avviso di accertamento (in tal senso, cfr. Cass. sent. n. 7291/17 nella differente ipotesi dell'emissione dell'avviso di accertamento parziale di maggior reddito, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis a seguito di procedura di controllo automatico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis).
Inoltre, come rilevato dall'Amministrazione, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 può emanare apposito atto di recupero motivato, da notificare al contribuente, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte in compensazione (anche ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17), oltre i limiti previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1.
Non si ravvisa, quindi, alcun comportamento contrario a buona fede da parte dell'Amministrazione, che, nell'esercizio dei suoi poteri, ha emesso l'atto di recupero del credito, portato in compensazione D.Lgs. n. 241 del 1997, ex art. 17 (cd. compensazione orizzontale) oltre i limiti massimi stabili per ogni anno, a decorrere dal 1 gennaio 2001, dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1.
Infine, come già rilevato dal giudice di appello, nel caso di compensazione di un credito inesistente, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 prevede la possibilità del cd. ravvedimento, con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento della somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorata degli interessi, e della sanzione del 30%trenta per cento, per cui non sembra che l'impiego dello strumento in questione (l'emissione di un apposito atto di recupero motivato, da notificare al contribuente) sia idoneo a determinare pregiudizio alcuno alla società, per non essersi giovata della riduzione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2. (ciò anche a voler prescindere dalla valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la comunicazione d'irregolarità nel caso di specie, in cui non sembra ravvisabile alcun profilo di incertezza nella dichiarazione, L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5).
2.1. Attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018
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