Cassazione, sentenza n. 11653 del 03/05/2018

Sentenza n. 11653 del 03/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
11653
Data
03/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società di trasporto pubblico contestava l’accertamento di maggiori ricavi fondato sullo studio di settore e sull’antieconomicità della gestione, sostenendo che i vincoli regionali e i contributi ricevuti rendessero inappropriato il modello applicato. La Cassazione ha qualificato come valutazioni di merito, già motivate dalla CTR, le contestazioni sul corretto inquadramento dell’attività e sulla capacità di conseguire maggiori ricavi; ha inoltre ritenuto nuova e comunque non decisiva la deduzione relativa all’incidenza dei contributi sulle perdite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento n. (OMISSIS) l'Ufficio di (OMISSIS) dell'Agenzia delle Entrate ha contestato per l'anno 2004 alla S. s.r.l., con sede a (OMISSIS), maggiori ricavi, desunti da studi di settore SG72B, per 743.130,00, con conseguenti implicazioni per i.r.a.p. e i.v.a..

L'accertamento è stato impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che lo ha confermato con sentenza a sua volta confermata da quella della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, qui impugnata.

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo:

"violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies, del D.L. n. 218 del 1997, art. 5, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", in merito allo studio di settore utilizzato;

"Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, e art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", in ordine alla valutazione dell'antieconomicità della gestione dell'azienda quale risultante dalla contabilità prodotta, assunta a motivo ulteriore dell'accertamento; e in ordine alla mancata o insufficiente motivazione sul rigetto delle giustificazione date, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, dei minori ricavi dichiarati.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che ha innanzi tutto richiamato l'iter amministrativa che ha preceduto l'accertamento, dall'individuazione dello studio di settore applicabile fino all'acquisizione della memoria prodotta dalla ricorrente in sede di contraddittorio endoprocedimentale; e che ha nel merito dedotto:

l'insufficienza e la genericità delle giustificazioni fornite dalla contribuente a giustificazione dei rilevanti scostamenti accertati;

i gravi squilibri di gestione verificati per gli anni dal 2002 al 2006;

la considerazione data nel due gradi del giudizio di merito agli argomenti addotti in fatto dalla contribuente per dedurre l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies, del D.L. n. 218 del 1997, art. 5, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", non avendo la Commissione Tributaria Regionale tenuto conto della peculiarità dell'attività esercitata di trasporto pubblico locale in regime di concessione regionale; peculiarità che avrebbe reso inappropriato lo studio di settore applicato per i vincoli imposti dalla Regione sui chilometri annui massimi percorribili, sull'entità dei contributi erogati in conto di costi di esercizio, per il tetto annuo di percorrenza non superiore a 600.000 chilometri annui; per l'inserimento della S. s.r.l. nella prima fascia di percorrenza annua e quindi per l'inappropriatezza dell'inquadramento nel "cluster 3" dello studio di settore.

Il motivo è inammissibile, in quanto ripropone questioni di merito che esulano dalla giurisdizione di questa Corte.

La Commissione Tributaria Regionale, con argomenti che non sono in questa sede sindacabili, si è pronunciata su queste questioni, ritenendo corretto l'inquadramento della S. s.r.l. nel cluster n. 3, "che raggruppa le imprese di grandi dimensioni, con prevalenza di trasporto regolare su percorsi extraurbani (va qui evidenziato che dette imprese dispongono di un parco veicoli numeroso ed eterogeneo – comprendente pullman gran turismo, autobus per percorsi extraurbani e minibus – e hanno Personale dipendente superiore alle dieci unità); si legge nell'avviso di accertamento che "i dati strutturali dichiarati dalla società accertata si sono rivelati perfettamente in linea con la tipologia di attività esercitata riscontrando, di fatto, la corrispondenza delle caratteristiche strutturali ed economiche individuate dal gruppo omogeneo nel quale l'impresa è stata collocata rispetto a quelle concretamente desumibili dall'attività svolta".

Riguardo all'impossibilità di maggiori ricavi, la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver evidenziato che "la L.R. 13 agosto 2001, n. 18, allegato n. 6, prevede cinque centri di costo e una netta suddivisione dei contributi indicando in modo preciso la parte degli stessi destinata a coprire la spesa relativa alla retribuzione del personale, la parte relativa alla trazione, alla manutenzione dei mezzi e agli ammortamenti degli autobus e la parte dei contributi erogati in base ai servizi generali" e che "tali contributi sono basati sul numero dei Km percorsi distinti per fasce", ha ritenuto di condividere l'opinione dell'Ufficio secondo cui la Regione Calabria non condizionasse le scelte imprenditoriali delle società concessionarie".

A fronte della serietà di questi argomenti, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto generiche e, ancor più severamente, ripetitive, le argomentazioni della contribuente, siccome prive della specificità necessaria a inficiare la corretta applicazione dello studio di settore: valutazione che, priva di elementi illogici o di contraddizione, non è in questa sede sindacabile.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, e art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", in relazione al punto della sentenza impugnata che individua quale ulteriore motivo di validità dell'accertamento le notevoli perdite dichiarate dalla società nel periodo 2002/2006 e l'evidente "antieconomicità nella gestione dell'azienda, protrattasi per un rilevante arco di tempo..".

Sostiene in proposito la ricorrente che sia l'Ufficio, sia entrambi i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che il disavanzo economico era presente solo nel bilancio fiscale della società e non anche a quello civilistico, perchè nel primo non erano stati iscritti, in quanti esenti i contributi regionali erogati; contributi che, se fossero stati considerati nel valutare i risultati economici degli esercizi, avrebbero escluso la gravità delle incongruenze rispetto agli studi di settore e reso illegittimo il ricorso agli stessi a base dell'accertamento impugnato.

Il motivo è inammissibile.

Innanzi tutto si tratta di una questione nuova in fatto, che nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso risulta essere mai stata posta nel corso dei giudizi di merito.

In secondo luogo perchè l'importo dei contributi ricevuti avrebbe ridotto solo parzialmente le gravi perdite di esercizio, almeno per gli anni 2002, 2003, 2004 (soprattutto) e 2005, lasciando impregiudicata la valutazione della gestione in termini di antieconomicità.

Il rigetto dell'impugnazione implica il versamento del doppio contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado, che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019

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