Cassazione, sentenza n. 10638 del 04/05/2018

Sentenza n. 10638 del 04/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10638
Data
04/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento recuperava maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA dopo una verifica che aveva rilevato ricavi non dichiarati; gli eredi sostenevano che il processo verbale fosse stato definito e che operasse anche il condono tombale. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondate le censure, poiché la definizione ex art. 15 aveva riguardato soltanto violazioni formali e la consegna del verbale, non regolarmente definito nei rilievi sostanziali, impediva il condono ex art. 9. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 236/40/09 del 08/06/2009, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto l'impugnazione del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento di maggior reddito a fini IRPEF, IRAP e IVA con riferimento all'anno d'imposta 1998.

1.1. Il procedimento traeva origine da una verifica fiscale effettuata presso la ditta Z.L., esercente attività di pompe funebri, a seguito della quale l'Ufficio rilevava varie irregolarità, tra le quali, oltre alla confusione dei beni appartenenti all'impresa verificata con quelli della ditta F.A., anch'essa esercente nel medesimo luogo attività di pompe funebri, l'esistenza di ricavi non dichiarati, accertando altresì un maggior reddito.

1.2. A seguito dell'impugnazione proposta dal contribuente, la CTP di Latina annullava l'avviso di accertamento ritenendo valide e perfezionate le istanze di condono presentate dal contribuente con riferimento e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 15 e 9.

1.3. L'Ufficio proponeva appello avverso la menzionata decisione, evidenziando, tra l'altro, l'invalidità delle domande di condono, e l'appello veniva accolto, ritenendo, tra l'altro, la CTR che il processo verbale di constatazione contenesse tutti i dati per potere procedere alla definizione agevolata dello stesso della L. n. 289 del 2002, ex art. 15 e che la comunicazione del medesimo fosse ostativa del condono ex art. 9 della Legge medesima.

2. Avverso la sentenza della CTR, gli eredi del contribuente proponevano tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducevano omessa motivazione su un fatto controverso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la motivazione della CTR si risolveva in un'acritica adesione alla tesi erariale circa l'invalidità dell'istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, senza specificazione delle ragioni per le quali il processo verbale di constatazione contenesse gli elementi necessari ai fini del calcolo del quantum dovuto.

2. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.

2.1. Ove si ritenga che i ricorrenti intendessero denunciare la nullità della motivazione per relationem alle difese dell'Amministrazione finanziaria, non si tratterebbe di un vizio motivazionale, ma procedimentale, da censurare ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e sarebbe comunque infondato in ragione del principio evincibile da Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015 secondo il quale "nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato" (conf. Cass. 07/11/2016, n. 22562; Cass. 08/05/2015, n. 9334).

2.2. In ogni caso, secondo la CTR la domanda di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 15, ha comportato unicamente la sanatoria dei rilievi del processo verbale di constatazione riguardanti le violazioni formali e non anche quelli sostanziali. La diversa opinione dei ricorrenti, da un lato, pecca di autosufficienza, non essendo stata nè prodotta, nè trascritta la domanda di condono; dall'altro, tende a dare una differente soluzione ad una questione di fatto, demandata alla valutazione del giudice di merito.

3. Con il secondo motivo ci si duole ancora una volta dell'omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando l'erroneità delle conclusioni cui è giunta la CTR in merito all'invalidità dell'istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, propedeutica alla successiva domanda di condono ex art. 9 della legge medesima.

4. Il motivo è infondato.

4.1. La sentenza della CTR ha spiegato le ragioni per le quali il processo verbale di constatazione, quanto meno per quanto riguarda i maggiori componenti positivi e i minori componenti negativi, sia condonabile e i dati in possesso del contribuente siano sufficienti allo scopo. Tali affermazioni non sono infirmate dalle contestazioni di parte ricorrente, che afferma apoditticamente che i dati forniti dal processo verbale di constatazione con riferimento all'IRPEF sono generici, ma non spiega le ragioni per le quali tali dati siano insufficienti per procedere al condono quanto meno con riferimento a tale imposta.

5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l'insussistenza della preclusione all'operatività del "condono tombale" in ragione del fatto che il processo verbale di constatazione notificato nei confronti del contribuente è stato regolarmente definito ai sensi dell'art. 15 della Legge medesima.

6. Il motivo è infondato.

6.1. La CTR ha ritenuto che la consegna del processo verbale di constatazione al contribuente equivalesse a notificazione ai fini dell'applicabilità della causa ostativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a) e che il menzionato processo verbale non fosse stato regolarmente condonato ai sensi dell'art. 15 della medesima legge, come dimostrato dalla notificazione dell'avviso di accertamento.

6.2. La difesa di parte ricorrente si limita a far rilevare che il "condono tombale" non sarebbe precluso allorquando il processo verbale di constatazione notificato al contribuente sia stato definito ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, come evincibile dell'art. 9, comma 14, lett. a) della Legge medesima.

Il rilievo è corretto, solo che nel caso di specie, per quanto più sopra rilevato con riferimento al secondo motivo, non può dirsi che il processo verbale di constatazione sia stato definito ai sensi del menzionato art. 15.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della controversia compreso tra Euro 52.000,01 e Euro 260.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere, in favore della controricorrente, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018

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