Cassazione, sentenza n. 11054 del 09/05/2018
Sentenza n. 11054 del 09/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11054
- Data
- 09/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la validità di una cartella di pagamento relativa a canoni RAI per gli anni 2008 e 2009, dopo il rigetto dell’appello del contribuente. In Cassazione, il ricorrente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata e il rispetto dei relativi adempimenti: la Corte ha qualificato tale adesione, accompagnata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, come rinuncia idonea a estinguere il processo. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto, con compensazione delle spese accettata dall’Avvocatura dello Stato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Il contribuente P.A.R. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 72/36/12, depositata l'11 luglio 2012, che aveva respinto il suo appello avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino avente ad oggetto la validità di una cartella di pagamento relativa a canoni RAI del 2008 e del 2009.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi relativi all'avviso di accertamento oggetto di controversia, documentando la formalizzazione della dichiarazione nonchè il rispetto dei termini di adempimento, ai sensi del D.L. n. 193 del 2006, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 216. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata integra una rinuncia al giudizio – ribadita dall'istanza presentata a questo Corte, in quanto, ai sensi dell'art. 6 citato, comma 2, nel caso di pendenza di giudizi, con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente "assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi" – che esplica effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3732).
Il Collegio ritiene di compensare le spese in quanto l'Avvocatura dello Stato, presente in udienza, ha accettato la rinuncia e tale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 7 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018
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