Cassazione, sentenza n. 11055 del 09/05/2018
Sentenza n. 11055 del 09/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11055
- Data
- 09/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava due cartelle per il recupero di interessi che l’Ufficio riteneva erroneamente rimborsati sulla sorte capitale riconosciuta in esecuzione di una precedente sentenza; in appello restava controversa la decorrenza degli interessi. La Cassazione giudica meramente apparente la motivazione della CTR, perché le argomentazioni erano estranee alla fattispecie e il richiamo alle decisioni di primo grado non spiegava né la condivisione delle relative ragioni né la valutazione dei motivi di gravame. Accoglie il primo motivo, assorbe il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Nella controversia originata dall'impugnazione di due cartelle, emesse ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 e con le quali si chiedeva il pagamento di interessi, rimborsati erroneamente dall'Ufficio, sulla sorte capitale riconosciuta (in esecuzione di sentenza che aveva accolto il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso), l'Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, nei confronti del Banco XXX S.p.a. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, rigettando gli appelli proposti da entrambe le parti, aveva confermato le decisioni di primo grado.
In particolare, il Giudice di appello, ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale, e rilevato che il punto centrale della controversia era costituito dall'individuazione dei termini di decorrenza degli interessi dovuti sulle somme erogate a rimborso, riteneva che la tesi sostenuta dall'Ufficio (secondo cui tali interessi decorrevano dal secondo semestre successivo alla presentazione delle dichiarazioni integrative e dell'istanza di rimborso) oltre ad essere foriera di ulteriori illegittimi oneri per l'Erario, appariva avulsa dal rapporto collaborativo che deve informare l'azione e i rapporti della P.A. con il contribuente e che l'Ufficio avrebbe dovuto maturare dalla lettura delle due sentenze appellate condivise da questo Collegio che statuiscono… che il presente ricorso, data la certezza giuridica del credito deve essere accolto e conseguente deve essere la condanna dell'Ufficio delle entrate, al rimborso delle somme dovute a titolo di interessi, da conteggiare secondo le modalità proposte dalla società ricorrente del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 44.
Banco XXX s.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, laddove la Commissione Tributaria Regionale (d'ora in poi C.T.R.) aveva fondato la sua decisione su argomentazioni ed affermazioni del tutto avulse dalla fattispecie così da configurare una motivazione apparente, assolutamente inidonea a rilevare la ratio decidendi.
2. Con il secondo motivo si deduce, nell'ipotesi di rigetto del primo motivo, l'insufficiente ed illogica motivazione resa dalla C.T.R. sul fatto controverso e decisivo relativo all'individuazione della decorrenza degli interessi.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo, articolato in subordine.
3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (S.U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).
3.2. Inoltre, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (v. tra le altre, di recente, Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017);
3.3. Nel caso in esame la sentenza impugnata, alla luce dei superiori condivisi principi, incorre nella dedotta nullità.
Ed invero, a parte la specifica illustrazione degli elementi fattuali della vicenda processuale e la corretta individuazione del thema decidendum, le argomentazioni rese dalla C.T.R. a sostegno della decisione (come sopra riprodotte), sono del tutto avulse dalla fattispecie concreta e, in definitiva, inidonee a rilevare le ragioni del convincimento del Giudice di merito rispetto alle questioni prospettate. Anche il richiamo alle sentenze di primo grado appare inidoneo a costituire valida motivazione laddove il Giudice di appello non esplicita in alcun modo le ragioni della condivisione impedendo così l'individuazione del percorso logico giuridica percorso per giungere al rigetto degli appelli.
4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo assorbito il secondo ricorso, la cassazione – della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Sardegna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018
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